La domanda giudiziale è quell’atto mediante il quale una persona afferma esistere una legge favorevole e chiede al giudice di provvedere, per fare in modo che la volontà di questa legge venga rispettata. La domanda origina il processo. Chi la presenta è il cosiddetto attore, mentre la parte contro cui il processo viene originato si chiama convenuto. Nel diritto romano, la domanda giudiziale avveniva in forma privata e verbale, l’attore si presentava davanti al convenuto e gli chiedeva di recarsi insieme a lui davanti al giudice, se questi si rifiutava, in presenza di almeno tre testimoni, l’attore aveva il diritto di trascinarlo a forza davanti al giudice, al fine di esporre la sua precisa domanda. Se il convenuto contestava le richieste della parte attrice, il giudice aggiornava la causa, in modo da consentire al soggetto citato di preparare la sua difesa.
La prima parte del processo romano si concludeva con la constatazione della lite, ovvero con la definizione delle questioni di diritto da parte del magistrato, il quale inviava le parti davanti a un altro giudice, per fare in modo che questi accertasse i fatti e decidesse nel merito la causa.
Nell’attuale legislazione italiana viene mantenuta la distinzione tra l’invocazione del giudice per l’attuazione di una volontà di legge e comunicazione della domanda al convenuto, tramite un atto di notificazione.
Nel primo caso non è necessario che l’attore citi le norme di legge da attuare e l’azione che intende esercitare, essendo richiesto solo che precisi l’oggetto che intende perseguire e il motivo per cui si ritiene garantito. Per fare in modo che non vi sia alcuna incertezza, è necessario che venga indicato l’oggetto immediato, come la risoluzione, l’annullamento, la rivendicazione, così come quello mediato, ovvero una somma di denaro, un fondo. Quanto alla ragione dell’azione, la dottrina non è univoca. Alcuni ritengono che sarebbe sufficiente citare un fatto, che porti all’individuazione dell’azione, altri spiegano che con la domanda sarebbe già indicato il fatto specifico per giungere alla determinazione del titolo. Risulta essere predominante la prima tesi, anche se generalmente viene applicata con una certa elasticità, ritenendosi sufficiente che sia citato il fatto, senza che lo sia anche il titolo. Altri requisiti necessari sono anche l’indicazione della legitimatio ad causam e l’interesse a agire. Infine, in appello la domanda non può essere più ampia di quella presentata in primo grado.
Di solito, la domanda giudiziale origina il processo e si intende esistente dal momento della notificazione al convenuto. Una parte della dottrina ritiene, però, che per fare in modo che il processo abbia origine sia necessaria la comparizione delle parti davanti al giudice. Tuttavia, va rilevato come la volontà del convenuto non è necessaria per originare il processo, il quale inizia indipendentemente dal fatto che questi compaia o meno davanti al giudice, che lo voglia o meno.
La domanda giudiziale si propone per citazione. Esistono due forme di citazione, per biglietto e per atto formale. La prima è possibile per le cause fino a un certo valore e davanti ai conciliatori, oppure davanti a altri gradi di giudizio, quando si intende riprendere un’istanza interrotta o abbandonata. La citazione per biglietto deve contenere la causa petendi. Quella per atto formale contiene, invece, il soggetto, l’oggetto e la causa petendi, oltre che l’invocazione di un giudice, davanti al quale l’attore intende portare il convenuto. Quanto ai soggetti, vanno indicati nome, cognome e domicilio delle parti, se una delle parti o entrambe sono incapaci o se è una persona giuridica, va indicato il rappresentante. Per essere più chiari, la domanda è il contenuto, la citazione è la forma in cui viene presentato.
La domanda giudiziale può presentarsi anche in forma di ricorso, come per i casi di denuncia di nuova opera, nel procedimento monitorio e il sequestro. In questo caso viene invocato il giudice, al quale viene normalmente presentato il ricorso, mentre la notificazione al convenuto avviene successivamente. In altri casi, invece, il ricorso assume i panni della citazione, come per i ricorsi in Cassazione, al Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa. Questo perché la notificazione si ha, in primo luogo, verso il convenuto e solo successivamente all’organo davanti al quale si intende comparire.
Di solito, la domanda giudiziale avviene in forma scritta, ma la citazione può anche avvenire per biglietto, come sopra indicato, come per i casi di comparizione personale delle parti davanti al Pretore o a un organo di conciliazione.
La domanda deve essere conforme alla legge, per cui il giudice potrà esaminarne il contenuto solo se conforme alla legge processuale. Le parti non vanno solitamente di persona davanti al giudice, ma devono munirsi di un procuratore. L’art. 82 c.p.c. stabilisce che le parti non possono stare in giudizio, se non sono assistiti da un ministero o da un difensore. Fanno eccezione le controversie davanti al giudice di pace non eccedenti il valore di 516,46 euro, così come per i processi di lavoro. Nel caso di obbligo di difesa tecnica, le parti devono essere rappresentate da difensori, iscritti in uno speciale albo professionale.