Opposizione a Precetto – Termini e Modello da Scaricare

In questa guida spieghiamo quali sono i termini dell’opposizione a precetto e mettiamo a disposizione un modello da scaricare.

L’opposizione a precetto è un atto giuridico, che rientra tra le opposizioni all’esecuzione, che consiste nella contestazione da parte del debitore o di un terzo dell’istanza con cui la controparte intende ottenere l’esecuzione forzata. La materia è regolata dal Codice di Procedura Civile agli artt. 615 e 616.

Il primo così recita, Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art.27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

L’opposizione all’esecuzione presuppone la verifica preliminare da parte del giudice della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, ovvero se esiste un titolo esecutivo, se esso è idoneo a dare origine all’esecuzione, se i beni sono pignorabili. L’opposizione agli atti esecutivi ha come oggetto, invece, la verifica della regolarità di tali atti.

Come abbiamo letto al primo comma dell’art.615 c.p.c., quando l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione all’esecuzione si propone con l’opposizione al precetto. Si tratta di una tutela garantita al debitore opponente, al quale sia stata solo notificata l’esecuzione per mezzo del titolo esecutivo e del precetto. L’opposizione deve essere formulata, in questi casi, con un atto di citazione davanti al giudice competente. A questo punto, il giudice verifica se in presenza di gravi motivi, l’esecutività del titolo vada o meno sospesa.

Nel primo comma sopra citato, quindi, troviamo disciplinata la cosiddetta opposizione preventiva, ovvero non all’esecuzione, ma alla notifica del precetto, tramite la quale la parte istante intende ottenere dal giudice l’esecuzione ai danni del debitore citato. Nel giudizio di opposizione, il debitore riveste i panni di attore, mentre in materia di lavoro e previdenza, l’opposizione riveste la forma del ricorso.

Passando al secondo comma, si ha la disciplina del caso in cui l’esecuzione sia già iniziata. In questo caso, l’opposizione si presenta al giudice dell’esecuzione, già individuato, per cui essa assume la forma del ricorso. A questo punto, il giudice fissa la data della prima udienza di comparizione delle parti e il termine entro il quale il debitore opponente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza. Risulta essere durante questa prima udienza che il giudice valuterà in ordine alla sospensione dell’esecuzione in corso.

Quanto ai beni, sono impignorabili quelli che per legge non possono essere sottoposti a esecuzione, artt. 514, 515 e 516 c.p.c., e quelli che risultano pertinenze di beni estranei all’esecuzione. Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza di accoglimento o di rigetto. Nella prima ipotesi, l’esecuzione sarà fermata e se il creditore procedente sarà ritenuto in mala fede, sarà tenuto al pagamento delle spese. Nella seconda ipotesi, è il debitore opponente ad essere condannato al pagamento delle spese, mentre l’esecuzione potrà procedere.

Lo scopo dell’opposizione al precetto, quindi, consiste nella tutela accordata al debitore opponente contro la richiesta di esecuzione del creditore procedente, nel caso esso la consideri ingiusta. L’opposizione all’esecuzione dà origine a un processo autonomo, nel corso del quale il giudice valuterà l’esistenza del titolo esecutivo e della sua idoneità a produrre effetti esecutivi, oltre che della sussistenza di beni impignorabili.

L’opposizione preventiva essere accompagnata da un’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo. Questa può essere una sentenza o un atto equiparato, una scrittura privata autenticata, una cambiale, un atto ricevuto dal notaio o altro pubblico ufficiale. Il giudice, valutata la sussistenza di eventuali gravi motivi, come il periculum in mora, ovvero il pregiudizio subito dal debitore esecutato con l’esercizio dell’esecuzione, oltre che il fumus bon iuris, cioè le apparenti buone ragioni addotte dal debitore opponente per arrestare la fase esecutiva, può concedere a questo la sospensione. Nel caso, l’eventuale pignoramento dei beni del debitore già eseguito sarebbe nullo per mancanza di titolo esecutivo e la nullità è rilevabile d’ufficio da parte del giudice stesso o su istanza di parte o ancora per nuova opposizione all’esecuzione. Con decreto 27 giugno 2015 n.83 è stato anche stabilito, che se il debitore si oppone solo a una parte del diritto del creditore procedente, la sospensione riguarderà solo la parte contestata.

Dunque, l’opposizione al precetto rappresenta una tutela nei riguardi del debitore oggetto di richiesta di esecuzione. Si pensi, per esempio, a chi non abbia provveduto a pagare le spese condominiali. Una volta ricevuta la notifica del precetto, si hanno dieci giorni di tempo per provvedere al pagamento, altrimenti il creditore potrebbe procedere alla richiesta di pignoramento dei beni mobili in casa del debitore o del suo conto corrente. Detto ciò, è anche vero che la notifica del precetto è generalmente un atto estremo, che arriva dopo svariate sollecitazioni disattese, anche se in alcuni ambiti potrebbe essere un’azione più immediata, come nel caso di mancato pagamento di una cambiale alla scadenza o di emissione di un assegno senza i sufficienti fondi di provvista sul conto corrente collegato.

Abbiamo visto come sia possibile proporre opposizione al precetto, ma se il titolo esecutivo sulla base del quale la notifica era avvenuta da parte del creditore procedente è una sentenza inappellata o contro la quale non si è fatto ricorso in Cassazione, non è possibile più riproporre le motivazioni di censura, che si sarebbero dovute presentare al giudice, altrimenti l’azione equivarrebbe a una riapertura dei termini per il ricorso in appello o in Cassazione. Pertanto, l’opposizione deve avvenire sulla base di vizi del titolo esecutivo e non della contestazione della sostanza. Per esempio, una sentenza di condanna al pagamento delle spese conterrebbe calcoli errati, per cui giustamente il debitore ritiene di non essere almeno in parte tenuto ad eseguirla.

Caso diverso si ha, invece, quando l’opposizione è contro un titolo esecutivo di natura stragiudiziale, come una cambiale o un assegno. In queste situazioni è possibile contestare non solo i vizi formali, bensì anche la sostanza. Per contestare la legittimità formale o sostanziale del precetto, il debitore ha due strade da percorrere. Con l’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione e a pignorare i suoi beni. Si contesta, in altre parole, la validità del titolo esecutivo. Non vi sono termini entro cui presentare tale opposizione, che può avvenire, quindi, anche in piena esecuzione in corso o avvenuta.

Con l’opposizione agli atti esecutivi, invece, si contestano i vizi formali o processuali dei singoli atti dell’esecuzione. In questi casi, il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla data della notifica. Per quanto appena scritto, è molto importante comprendere se si ricade nella prima o nella seconda fattispecie, perché in questo secondo caso vi sono termini da rispettare.

Ecco di seguito alcuni esempi di possibile opposizione al precetto, tramite opposizione all’esecuzione, sentenza di primo grado, la cui efficacia esecutiva sia stata sospesa in attesa del giudizio di appello, assegno emesso da oltre 6 mesi o cambiale emessa da oltre 3 anni, vizi formali della sentenza, magari non firmata dal giudice, cambiale priva della marca da bollo.

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