Opposizione a Precetto – Termini e Modello da Scaricare

In questa guida spieghiamo quali sono i termini dell’opposizione a precetto e mettiamo a disposizione un modello da scaricare.

Come Funziona l’Opposizione a Precetto

Il precetto è l’atto con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, preannunciando che, in difetto, inizierà l’esecuzione forzata. Dal 26 novembre 2024 il suo contenuto è stato precisato dal “correttivo Cartabia” (d.lgs. 164/2024): ora deve indicare anche il giudice competente per l’esecuzione; se sottoscritto personalmente dalla parte, deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio (o l’indirizzo PEC da pubblici elenchi); non è più richiesta l’indicazione del fax. Questa modifica incide subito sulle successive impugnazioni e sul riparto di competenza, perché orienta il debitore e gli uffici su dove proporre l’eventuale opposizione.

L’opposizione “al precetto” in senso proprio è una delle forme dell’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.: serve quando si contesta il diritto del creditore di procedere in via forzata (ad esempio perché il debito non esiste, è estinto, sospeso, prescritto, o perché il titolo esecutivo è inefficace a fondare quell’azione). Se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio secondo l’articolo 27 c.p.c., cioè secondo il “foro dell’esecuzione”; il giudice, ricorrendo gravi motivi, può anche sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. Quando invece l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, e si innesta nel procedimento esecutivo in corso. La base normativa è l’articolo 615 c.p.c., che fotografa questo doppio binario e affida al giudice poteri cautelari di sospensione.

Diversa dall’opposizione “al” precetto è l’opposizione “agli atti esecutivi” ex articolo 617 c.p.c., che riguarda non il diritto sostanziale di procedere, ma la regolarità formale del titolo, del precetto e degli altri atti esecutivi. Qui il legislatore prevede un termine perentorio breve: venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto, se l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero venti giorni dal primo atto di esecuzione cui il vizio si ricollega, se l’esecuzione è iniziata o non è stato possibile opporsi prima. Anche la competenza, in questa fase preventiva, si ricollega al meccanismo dell’articolo 480, terzo comma, come si vedrà tra poco.

Chiarire il perimetro tra i due rimedi è fondamentale per rispettare termini e forme. Se si lamenta un vizio del “come” dell’esecuzione (ad esempio un difetto di sottoscrizione del precetto, un errore di notificazione, un’omissione formale richiesta a pena di regolarità), il veicolo corretto è l’articolo 617 con il suo termine di decadenza. Se invece si contesta il “se” dell’esecuzione (inesistenza o perdita del diritto di procedere), si ricade nel 615, che — finché l’esecuzione non è iniziata — non è soggetto a un termine perentorio, restando però necessario agire prima che l’esecuzione cominci e nei limiti temporali imposti dall’efficacia del precetto. La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte rimarcato che l’opposizione ex articolo 615 proposta prima dell’inizio dell’esecuzione non soggiace a un termine decadenziale, restando però preclusa se si è già oltre fasi avanzate del processo esecutivo.

Sotto il profilo temporale, giova ricordare che il precetto conserva efficacia per novanta giorni dalla notifica: se entro quel termine l’esecuzione non è iniziata, esso diventa inefficace. L’opposizione incide su questo conteggio, perché la legge prevede la sospensione del termine di novanta giorni per la durata del giudizio di opposizione, con ripresa secondo le regole dell’articolo 627 c.p.c. Una corretta calendarizzazione della strategia difensiva deve dunque tenere conto sia del termine di decadenza dell’articolo 617, sia della finestra di efficacia dell’articolo 481, sia degli effetti sospensivi connessi all’opposizione.

Le novità del correttivo Cartabia incidono anche sulla competenza territoriale. L’articolo 480, terzo comma, come novellato, impone di indicare nel precetto “il giudice competente per l’esecuzione”. Questa indicazione ha ricadute pratiche immediate: se c’è, orienta la proposizione delle opposizioni preventive; se manca, la legge prevede una regola sostitutiva, stabilendo che le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e che le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria di quel giudice, salva l’applicazione delle regole sulla notifica telematica. La prassi e le prime decisioni di merito hanno chiarito che l’omissione non travolge la validità del precetto, ma determina solo queste specifiche conseguenze sul piano delle comunicazioni e del radicamento della competenza per l’opposizione.

Quando l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione al precetto per motivi sostanziali (articolo 615, primo comma) si propone con atto di citazione davanti al giudice individuato per materia o valore e per territorio dal combinato disposto degli articoli 27 e 480, terzo comma; quando invece si deducono vizi formali del precetto, il veicolo è l’articolo 617, con lo stesso criterio di collegamento all’indicazione contenuta nel precetto o, in mancanza, al luogo di notificazione. È importante anche considerare le ipotesi, non rare, in cui un precetto è destinato a sfociare in più forme esecutive, come un’esecuzione immobiliare e un pignoramento presso terzi: su questi casi la dottrina ha segnalato possibili incertezze applicative, ma l’opzione più lineare resta quella di ancorarsi all’indicazione resa dal creditore nel precetto e, se manca, alla regola suppletiva legale.

Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione, sia quella all’esecuzione ex articolo 615, secondo comma, sia quella agli atti ex articolo 617, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, seguendo il rito camerale con eventuale fase a cognizione piena. In questi casi, la domanda cautelare di sospensione del processo esecutivo si colloca nel perimetro degli articoli 615, secondo comma, e 618 c.p.c., con bilanciamento tra fumus della pretesa e periculum nel ritardo, tenendo presente che il legislatore ha inteso evitare che la sospensione divenga un automatico arresto dell’esecuzione, ma al tempo stesso assicurare tutela effettiva alle ragioni del debitore di fronte a vizi non emendabili. I materiali di formazione della Scuola Superiore della Magistratura aggiornati al 2025 chiariscono bene la funzione di queste opposizioni “successive” e le interazioni con l’eventuale autorizzazione ad agire prima del decorso del termine dilatorio ex articolo 482 c.p.c.

Un capitolo a sé è quello degli effetti economici e processuali. L’opposizione, se fondata, può condurre all’annullamento del precetto per vizi formali o all’accertamento della non debenza o della diversa debenza delle somme intimante, con conseguente condanna alle spese in base al criterio della soccombenza. Nei casi in cui il vizio formale incida solo su alcune poste (per esempio un errato calcolo degli interessi o l’inclusione di spese non dovute in un precetto rinnovato), l’esito tipico è una rideterminazione del “quantum” e la conferma del resto, senza nullità integrale dell’atto; ciò riflette l’impostazione per cui l’opposizione agli atti serve a rimuovere vizi specifici, non a paralizzare in blocco il diritto di procedere quando sussiste nei limiti corretti. La prassi più recente sulla rinnovazione del precetto, tra dottrina e prime decisioni, è concorde nell’escludere che il creditore possa riversare sul debitore nuovi onorari “da precetto” per il solo fatto di non avere iniziato l’esecuzione entro novanta giorni e di avere quindi notificato un nuovo precetto, fermo restando l’aggiornamento degli accessori.

La scelta del rimedio e la tempestività sono determinanti anche perché incidono sull’efficacia del precetto. Se si propone opposizione, il termine di novanta giorni resta sospeso per tutta la durata del giudizio di opposizione e riprende a decorrere alla sua conclusione; per questo, chi riceve il precetto e ritiene di avere motivi seri non dovrebbe limitarsi a inviare diffide o richieste di chiarimenti, ma valutare un atto di opposizione che, oltre a far valere le proprie ragioni, preserva la situazione rispetto a eventuali iniziative esecutive del creditore allo scadere del termine. Sul piano operativo, la sospensione può essere decisiva per evitare che il creditore notifichi un pignoramento “sul filo di lana” e costringa il debitore a gestire in parallelo contenzioso e misure esecutive.

Un’ultima notazione riguarda la relazione tra contenuto del precetto e competenza. La nuova previsione dell’articolo 480, terzo comma, non crea un “foro pattizio”, ma un vincolo legale di trasparenza: il creditore deve indicare il giudice dell’esecuzione; se lo fa, la difesa del debitore si canalizza lì; se non lo fa, la legge individua una regola suppletiva che tutela il debitore consentendogli di proporre l’opposizione nel luogo della notifica del precetto e, correlativamente, stabilisce un meccanismo di notificazioni presso la cancelleria. Prime pronunce di merito nel 2025 hanno già messo a fuoco che l’omissione dell’indicazione non inficia l’atto, ma ha riflessi concreti sulle forme e sui luoghi dell’opposizione; la dottrina ha messo in luce come questa innovazione miri a ridurre conflitti “a sorpresa” sulla competenza e a rendere più prevedibili gli sbocchi del contenzioso in fase preventiva.

Riassumendo il quadro sistematico: chi contesta il fondamento del diritto di procedere sceglie l’articolo 615; chi lamenta vizi formali sceglie l’articolo 617 e rispetta il termine perentorio dei venti giorni; prima dell’inizio dell’esecuzione si agisce con citazione davanti al giudice individuato anche alla luce della nuova regola di trasparenza del precetto, mentre dopo l’inizio dell’esecuzione si ricorre al giudice dell’esecuzione; la pendenza dell’opposizione sospende l’efficacia del precetto ai fini del termine di novanta giorni. Il filo rosso che unisce norme e prassi attuali è la chiarezza del percorso: un precetto correttamente redatto consente opposizioni correttamente incanalate, con un controllo di legalità che resta rapido e mirato. Per chi riceve il precetto, questo significa che la prima valutazione da compiere è distinguere fra vizio formale e questione di merito, verificare il contenuto dell’atto alla luce del novellato articolo 480 e muoversi senza indugio nei termini e nei fori corretti; per chi lo notifica, significa redigere un atto trasparente, completo e coerente con la futura esecuzione, prevenendo contestazioni evitabili e contenziosi sulla competenza.

Esempio Opposizione al Precetto

Tribunale ordinario di __
Atto di citazione in
opposizione ex art. 615 c.p.c.
(conforme alle novità introdotte con il Correttivo della Riforma Cartabia)

La società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,

o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,

elettivamente domiciliata in __, alla via __, presso lo studio dell’Avv. __ (cod. fisc. __), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di PEC __, espone quanto segue.

Premesso in fatto

(inserire un’esposizione analitica del fatto)

con atto di precetto notificato in data __, il Sig./Sig.ra o la Società Alfa intimava a __ di pagare l’importo complessivo di Euro __, oltre interessi e spese, in virtù di __;
In punto di fatto, va precisato che __ (ricorda di indicare i documenti e/o i testi che forniscono la prova di quanto si deduce)
Diritto

(indicare le ragioni di diritto e, in particolare, le contestazioni del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Le condizioni dell’esecuzione che si contestano sono:

il fondamento dell’azione esecutiva. N.B.: Per i titoli giudiziari e i titoli esecutivi stragiudiziali, la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo.
le persone. Si può contestare la legittimazione attiva e passiva.
l’oggetto. Si contesta il diritto di procedere in relazione a determinati beni.
Si impugna per una questione di merito quando si nega il diritto.

Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto
(Indicare il fumus boni iuris e il periculum in mora, posti a fondamento dell’istanza cautelare di sospensione)

Considerato che, alla luce di quanto evidenziato,
concorrono i gravi motivi ex art. 615 c.p.c. per come analiticamente motivati in narrativa;
ricorre senz’altro il fumus boni iuris, giacchè – come ampiamente argomentato e dedotto nel presente atto – __;
ricorre altresì il periculum in mora, atteso che la mancata sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto __.
***

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la Società __ o il Sig./Sig.ra __, come in epigrafe generalizzata, rappresentata e difesa, propone

opposizione

avverso l’atto di precetto notificato in data __, e a tal fine

cita

il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __ (o società __, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. __ nella sua sede in __) a comparire dinanzi al Tribunale di __, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno __, alle ore di rito (Attenzione: il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell’atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

in via cautelare, sospendere, ai sensi dell’art. 615, c.p.c., l’efficacia esecutiva del titolo, altresì dichiarando, se ritenuto di giustizia, nullo e/o privato di qualsiasi efficacia giuridica l’opposto atto di precetto;
in via principale, nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e in accoglimento della medesima dichiarare la nullità dell’esecuzione per inefficacia del precetto (ovvero l’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata).
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della causa ammonta ad € __ e che di conseguenza il contributo unificato è pari ad € __.

In via istruttoria:

si deferisce l’interrogatorio formale e/o giuramento decisorio del sig. __;
si chiede l’ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
vero che… ;
vero che… ;
Si indicano a testi i sig.ri:



si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:
atto di precetto notificato in data __

__, li __ (luogo e data)

Avv. ___ (Sottoscrizione avvocato)

Fac Simile Opposizione al Precetto

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile opposizione al precetto Word.

Download Attachments

Torna in alto