Esimenti – Significato e Definizione

Le esimenti sono previste sia dal codice civile che da quello penale e consistono in cause oggettive o soggettive, in presenza delle quali all’autore di un fatto dannoso non si applicano le sanzioni tipiche della responsabilità civile o penale.

Le esimenti oggettive sono quelle che autorizzano il compimento di un fatto, venendo meno il divieto espresso dalla legge. Parliamo della legittima difesa, dell’esercizio del diritto, dell’adempimento di un dovere e del consenso dell’avente diritto. Si hanno, invece, esimenti soggettive quando giustificano il compimento di un atto, seppure senza autorizzarlo. Per esempio, in un caso fortuito, di forza maggiore, di stato di necessità o di incapacità. Nel caso di esimenti soggettive, la vittima riceve una qualche forma di tutela, cosa che non avviene con le esimenti oggettive.

Le esimenti si hanno anche sul piano penale con la previsione dei casi di non punibilità, richiamati dall’art.59 del codice penale. In essi rientrano
-Le cause di giustificazione.
-I casi di non punibilità per ragioni di necessità propria o di un congiunto, oltre che per un grave nocumento nella libertà e nell’onore, art.384 c.p..
-Casi di non punibilità per ragioni di opportunità politico criminale, come quelli contemplati dall’art.649 c.p., ovvero fatti compiuti ai danni del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o affine in linea retta, ovvero dell’adottato o adottante, di un fratello o sorella convivente.
I fatti esclusi dalla punibilità sono i delitti previsti dagli artt.628, 629 e 630 c.p., oltre a ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

La legittima difesa accennata in precedenza costituisce causa di esclusione della responsabilità per chi abbia cagionato un danno, in sede civile. Essa assume un significato anche sul piano penale, escludendo che il fatto lesivo sia punibile, e allo stesso tempo viene meno l’obbligo del risarcimento del danno, in quanto questo non può definirsi ingiusto.

L’art.2046 c.c. stabilisce, poi, che non risponde delle conseguenze del fatto persona chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui l’ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa. Questa norma è stata scritta a tutela degli incapaci, ma se l’incapacità è stata provocata dal soggetto stesso, questa giustificazione viene meno. La capacità di intendere e volere può mancare per età, vizio di mente a seguito di infermità permanente o transitoria, da ingestione di sostanza alcooliche. A differenza della legge penale, quella civile non fissa un limite di età al di sotto del quale si ha la presunzione assoluta di incapacità.

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