Funzione del Pubblico Ministero

Attraverso la figura del Pubblico Ministero l’ordinamento giuridico assicura la tutela dei diritti, in quanto esso opera sul piano pubblicistico seppure imperniato in un processo istituito per iniziativa di parte.
Il P.M. è tecnicamente parte processuale e funzionalmente è interprete degli interessi pubblici, in quanto ha il compito di portare nel processo l’espressione degli interessi pubblici posti a fondamento dell’ordinamento giuridico.

La legge configura tre diversi interventi del P.M. nel processo civile, considerati a seconda della diversa intensità del pubblico interesse considerato.
-Il P.M. esercita l’azione nei casi stabiliti dalla legge per cui egli assume la veste di attore e si verifica una sorta di legittimazione straordinaria, in quanto al P.M. è riconosciuta la qualità di parte nei casi previsti dalla legge
-Il P.M. è interveniente necessario, nei casi tassativamente indicati all’art. 70 per cui il PM deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d’ufficio nelle ipotesi previste dalla norma. I casi tassativi di intervento del PM sono quelli in cui vi è stata inerzia da parte del titolare del diritto e della cause che lo stesso PM avrebbe potuto proporre, nonché nelle cause matrimoniali e della capacità delle persone e negli altri casi previsti dalla legge e nei giudizi in Cassazione
-Il P.M. è interveniente facoltativo in quanto egli ravvisa un interesse pubblico rispetto ad ogni altra causa.

La legge prevede poteri al PM nell’assolvimento delle proprie funzioni in ambito processuale, tenuto conto delle diverse attribuzioni di poteri riconosciutegli che sono sostanzialmente due:
-la posizione del PM che ha proposto o che potrebbe proporre l’azione.
Si tratta della situazione processuale per cui il PM è investito dalla legge della titolarità dell’azione, per cui egli deve proseguire il processo o proporre impugnazioni
-la posizione del PM interveniente in ogni caso
Si tratta di poteri che sono limitati dalle domande proposte dalle parti, per cui il PM non può introdurre nel processo conclusioni se non nei limiti delle domande proposte dalle parti

Il PM può proporre impugnazioni contro le sentenza di cause matrimoniali e quelle che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia delle sentenza straniere relative a cause matrimoniali salvo le cause di separazione personale dei coniugi.
Il PM può altresì proporre la revocazione della sentenza quando essa sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito o quando la sentenza determina la collusione tra le parti per frodare la legge
Ai magistrati dell’ufficio del PM si estende la disciplina in materia di astensione, e non di ricusazione, prevista per i giudici.

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