Intervento nel Processo – Guida

In questa guida spieghiamo i diversi tipi di intervento nel processo.

L’INTERVENTO VOLONTARIO

Dopo l’avvio del processo si può verificare l’intervento volontario di cui all’art. 102 c.p.c., ossia di una successiva attuazione del litisconsorzio che può verificarsi anche indipendentemente dalla integrazione del contraddittorio mediante l’ingresso spontaneo o coatto di uno o più soggetti nel processo in corso.
Tale ingresso di terzi nel processo in corso si spiega come legittimazione per la necessità o la facoltatività del litisconsorzio, in quanto si verifica mediante “chiamata” del terzo in giudizio, il quale dà luogo ad intervento volontario e ad intervento coatto.
La legge prescrive l’intervento del terzo in giudizio per ragioni di necessità o di connessione tra cause, in quanto considera:
a) la legittimazione ad intervenire spontaneamente o la legittimazione attiva ad intervenire (intervento volontario);
b) la legittimazione passiva a subire l’intervento ossia ad esser chiamati in giudizio (intervento coatto).
In entrambi i due casi, l’intervento realizza un litisconsorzio in corso di causa, che determina una connessione oggettiva tra l’azione in corso e l’azione che il terzo intende esercitare o che si vuole esercitare nei suoi confronti.
Quanto all’intervento volontario di cui all’art. 105 c.pc., il terzo da valere un suo diritto connesso all’oggetto del giudizio in corso, sia per petitum che per causa petendi.
L’interesse del terzo nell’intervenire nel processo in corso consiste non tanto perché la sentenza (inter alios) sia a lui opponibile e possa pregiudicarlo nel suo diritto, ma soprattutto per i risvolti pratici che possono derivare da tale sentenza i cui effetti possono estendersi nei suoi confronti.
Del resto, la legge consente al terzo che non sia intervenuto in giudizio la c.d. opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c. contro la sentenza che produce effetti nei suoi confronti.
L’intervento volontario è di due tipi:
a.1) intervento principale, se il terzo fa valere, ossia afferma, un diritto autonomo con quello delle altri parti (art. 105, comma 1, c.p.c);
a.2) intervento litisconsortile:
– adesivo autonomo, se il terzo fa valere il suo diritto soltanto contro alcune delle parti ovvero adesivo dipendente se il terzo
– adesivo dipendente, se il terzo non fa valere un proprio diritto ma si limita a sostenere il diritto di un’altra parte del processo, per cui la sua posizione non è autonoma ma riflessa, condizionata, dipendente da quest’ultima.
Gli articolo 267 e 268 c.p.c. disciplinano le modalità di attuazione dell’intervento volontario, che riflettono la disciplina del processo di cognizione.

L’INTERVENTO COATTO A ISTANZA DI PARTE

L’intervento coatto si realizza
a) ad istanza di parte
b) o quando è chiamato in corso di giudizio.
L’intervento coatto ad istanza di parte determina la posizione processuale del terzo come convenuto, in quanto citato in giudizio ai sensi di cui all’art. 106 c.p.c.
Il terzo è convenuto in giudizio o chiamato da una delle parti per comunione della causa o perché si pretende da lui la garanzia, per cui vi è connessione oggettiva.
L’intervento del terzo determina altresì una situazione di litisconsorzio, in quanto lui stesso avrebbe potuto intervenire per rivendicare un proprio diritto ovvero proporre un intervento adesivo considerando che la sentenza avrebbe potuto produrre i suoi effetti anche nei suoi confronti. Le ragioni pratiche della chiamata in causa del terzo appaiono evidenti considerando lo scopo di chi propone la medesima chiamata, ossia quello di ottenere che la sentenza sia efficace anche contro il terzo al fine di prevenire le pretese o per l’immediata rivalsa in caso di soccombenza.

L’INTERVENTO COATTO PER ORDINE DEL GIUDICE

Risulta essere ordinato dal giudice se ritiene la causa comune al terzo e tale ordine è rivolto non direttamente al terzo, ma alle parti che con atto di citazione devo chiamare in giudizio il terzo.
In particolare, destinataria dell’ordine del giudice di far intervenire il terzo in giudizio è la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui se la chiamata non avviene la causa stessa è cancellata dal ruolo ed il processo si estingue.
Le ragioni dell’intervento coatto sono le stesse del litisconsorzio, ossia l’opportunità della contemporanea partecipazione al processo di tutte le parti interessate dagli effetti della sentenza.
Tuttavia, mentre l’art. 102 c.p.c. considera la necessità del litisconsorzio che fonda l’ordine del giudice, nell’intervento coatto la necessità del litisconsorzio è l’effetto stesso dell’ordine del giudice, poiché tale ordine non sussisteva affatto prima ed il giudice, a sua discrezione, decide la necessità dell’intervento del terzo in corso di causa a pena l’estinzione del processo stesso.
Ciò implica, in ogni caso, una certa discrezionalità del giudice in ordine al principio della domanda, in quanto l’ordine del giudice deve fondarsi su ragioni di opportunità sulle quali si fonda l’ordine della chiamata del terzo.

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