Inammissibilità del Ricorso in Presenza di Clausola Compromissoria

In una complessa controversia attinente un appalto relativo alla ristrutturazione di un edificio di grande pregio architettonico, la società appaltante ricorre ai sensi dell’art. 696 bis onde ottenere consulenza tecnica d’ufficio in ordine: – ai tempi e costi della realizzazione dell’opera, di cui lamentava l’ingiustificato aumento in corso d’appalto, – alla prevedibilità ex ante dell’aumento medesimo nell’ipotesi in cui l’attività fosse compiuta con l’ordinaria diligenza.

Parti convenute (la società appaltatrice, una società di progettazione ingegneristica e il direttore dei lavori) eccepiscono l’inammissibilità di detto procedimento diretto ad ottenere una consulenza tecnica preventiva.

A sostegno di tale eccezione le parti convenute rilevano in sintesi che la controversia è oggetto di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale; che, pur potendosi ammettere astrattamente, ai sensi del disposto dell’art. 669 quinquies c.p.c., la legittimità del ricorso cautelare anche con riferimento a controversie assoggettate ad arbitrato irrituale, la consulenza tecnica preventiva non ha natura cautelare, essendo espressamente svincolata dal requisito dell’urgenza

Il Tribunale condivide le difese delle convenute e pertanto si pronuncia con ordinanza resa in data 09.07.2009, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. In particolare si evidenzia l’assenza di alcuna allegazione di elementi volti ad integrare il requisito del periculum in mora necessari ad integrare la richiesta di tutela cautelare tipica astrattamente ammissibile, limitandosi il ricorso ad addurre elementi di fatto attinenti al solo elemento del fumus boni iuris. Per tale motivo il giudice ritiene di non poter ammettere il ricorso, neppure qualificandolo come ricorso cautelare ai sensi dell’art. 669 quinquies, e dovendo quindi dare accoglimento alla eccezione in senso stretto di clausola compromissoria sollevata dalla parti.

L’ordinanza è conforme all’unico precedente in materia sulla questione che è volto a negare ammissibilità alla richiesta di CTU preventiva ai sensi dell’art. 696 bis del c.p.c. In una recente pronuncia infatti il Tribunale di Torino, in data 17 gennaio 2008, riteneva che In una controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale non può concedersi una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, non essendo tale procedimento assoggettato alle norme del procedimento cautelare uniforme e non avendo il relativo provvedimento natura cautelare

Che l’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c non abbia natura cautelare appare pacifico in giurisprudenza

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