Individuazione dell’Oggetto del Processo

L’attore con l’esercizio della sua azione determina l’oggetto sostanziale del processo, il singolo processo individuato nel suo oggetto sostanziale viene indicato con il temine causa e per determinare e individuare nei suoi confini una causa occorre individuare l’ambito dell’azione che l’ha introdotta. L’operazione di identificazione dell’azione esercitata in concreto è necessaria per l’applicazione della regola ne bis in idem che sta alla base del rilievo della cosa giudicata ( per verificare se un’azione coincide o meno con quella su cui è sceso il giudicato). Un’esigenza analoga si determina nel caso in cui la seconda azione viene proposta quando il processo introdotto dalla prima azione non è ancora terminato ma è pendente, in questo caso la regola ne bis in idem si traduce nel divieto al secondo giudice di pronunciarsi e deve dare atto della litispendenza, a seguito della eccezione di litispendenza il giudice dovrà risolvere e impostare un problema di identificazione delle due azioni on riguardo all’ambito e ai confini dell’azione già pendente. Un problema di identificazione di azioni può sorgere con riguardo alle regole del contraddittorio e del doppio grado di giurisdizione perché in ossequio a queste regole il legislatore vieta la proposizione di domande nuove sia nel corso del giudizio di primo grado sia in appello e per verificare se una domanda è nuova si dovrà ricorrere all’identificazione delle azioni.

Gli elementi soggettivi personae e i limito soggettivi del giudicato

Perché due azioni possano essere dette identiche devono essere identici tutti i loro elementi, se anche uno solo degli elementi è diverso non si parla più si identità delle azioni ma di connessione.

Gli elementi soggettivi dell’azione sono il soggetto passivo e il soggetto attivo, se c’è rappresentanza il riferimento è al rappresentato; se c’è sostituzione al sostituito. Rispetto a questi soggetti si determinano i limiti soggettivi del giudicato secondo l’art 2909 per il quale”l’accertamento del contenuto della sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Possono essere così evidenziati alcuni punti fermi:

in primo luogo la sentenza non può pregiudicare altri che furono estranei alla lite.

In secondo luogo se si tiene presente che con la parola “parti” non si intende solo i soggetti degli atti del processo (parti processuali) ma anche i soggetti del rapporto sostanziale affermato o dell’azione (parte in senso sostanziale) ed è proprio a queste che si riferisce l’art 2909;

In terzo luogo si deve prendere atto che l’ordinamento offre molti esempi di casi di astensione degli effetti del giudicato nei confronti di soggetti che non furono parti nel processo. Questi sono in primo luogo gli eredi e aventi causa, oppure si ha il caso di più soggetti legittimati all’esercizio di un’azione che può essere esercitata una sola volta, oppure il caso in cui il diritti dei soggetti si trova in un rapporto di pregiudizialità – dipendenza, o i casi di estensione anormale solo nei casi previsti dalla legge. Ma al di fuori di questi casi il giudicato non si estende ai terzi.

Gli elementi soggettivi dell’azione. Il petitum e la causa petendi

Gli elementi oggettivi dell’azione sono 2: l’oggetto e il titolo.

L’oggetto o petitum è ciò che si chiede con la domanda e poiché la domanda è rivolta a due soggetti (giudice e l’altra parte) il petitum assumerà due aspetti diversi. In via immediata si rivolge al giudice al quale si chiede un provvedimento (petitum immediato): la condanna, il mero accertamento ecc… In via mediata la domanda si volge alla controparte a cui si chiede un bene della vita (petitum mediato). Anche questo elemento deve coincidere perché si abbia identità di azioni la quale postula sotto questo profilo l’identità tra petitum immediato e mediato. Il bene della vita presuppone il riferimento più o meno esplicito ad un diritto sostanziale che qualifica come petitum il bene della vita richiesto e viene in rilievo, se considerato per se stesso come il titolo o causa petendi. Causa petendi vuol dire ragione del domandare cioè la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda, il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum.

Petitum mediato e causa petendi sono dunque le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l’oggetto del processo. Il diritto affermato nel quale convergono viene in rilievo come entità concreta se si ricorda che ciò che individua il diritto come volontà concreta di legge non è la norma di legge ma i fatti costitutivi del diritto appare evidente come la causa petendi si risolva nel riferimento concreto a quel fatto o a quei fatti che sono affermati e allegati come costitutivi.

Il fatto costitutivo del diritto affermato non è sempre sufficiente per individuare la causa petendi, lo è sicuramente nei casi in cui la tutela giurisdizionale prescinde dalla violazione e si dice che l’interesse ad agire è in re ipsa (diritto potestativo), ma in altri casi l’individuazione del fatto costitutivo dovrà essere integrata con l’individuazione del fatto lesivo affermato poiché è questo che normalmente concreta l’interesse ad agire che pure costituisce un elemento della causa petendi (passiva), dunque ciò che individua la causa petendi è il fatto costitutivo del diritto talvolta in correlazione con il fatto lesivo di quel diritto.

Non sempre il fenomeno del venire in essere di un diritto si verifica secondo lo schema di un fatto che è costitutivo di un diritto poiché qualche volta può fatti possono cospirare nel costituire un solo diritto e poiché la causa petendi consiste nel diritto sostanziale affermato può accadere che il riferimento a fatti diversi non basti ad implicare la diversità della causa petendi e quindi dell’azione, dunque bisogna verificare se il fatto diverso fonda un diritto diverso oppure lo stesso diritto.

Passando in rassegna i diversi tipi di diritto sostanziale va constatato che la categoria dei diritti rispetto ai quali il fenomeno si verifica è quella dei diritti relativi ed in particolare dei diritti di obbligazione ad una prestazione generica poiché ciascuno di questi diritti nasce con il proprio rispettivo fatto costitutivo che è diverso per ogni singolo diritto sicché è solo in questo fatto che si ravvisa la causa petendi. In sostanza nel campo dei diritti relativi poiché il diritto può venire in essere più di una volta tra gli stessi soggetti ad ogni fatto costitutivo corrisponde un diverso diritto e quindi una diversa causa petendi ed una diversa azione. In questi diritti la portata individuatrice dell’azione è polarizzata nella causa petendi che almeno tendenzialmente implica il petitum.

Rispetto ai diritti assoluti (esclusi i diritti di garanzia) la situazione è diversa perché questi diritti sono sempre identici qualunque sia il fatto che ne costituisce la genesi.

Anche nei diritti alla modificazione giuridica diversi fatti genetici possono fondare lo stesso diritto e la stessa azione.

Connessione, cumulo e concorso di azioni

Il fenomeno della comunanza parziale di elementi tra due o più azioni se non interessa l’ordinamento sotto il profilo della litispendenza o del giudicato lo interessa sotto il profilo della connessione cioè quello dell’eventuale opportunità che le due o più cause siano esaminate e trattate insieme. La connessione può dipendere sia dalla comunanza di entrambi gli elementi soggettivi e sia della comunanza di almeno uno degli elemento oggettivi.

Si ha connessione soggettiva quando due o più cause hanno in comune entrambi i soggetti. Si può rendere possibile la trattazione congiunta col cumulo oggettivo conseguente alla connessione soggettiva e che consiste in sostanza nella proposizione di più azioni diverse dalla stessa parte e contro la stessa parte nello stesso processo (più domande anche non connesse).

La connessione oggettiva invece può dare luogo alla possibilità di cumulo soggettivo cioè alla possibilità che in relazione e a causa della connessione di uno o di tutti gli elementi oggettivi si sovrappongono nello stesso processo anche gli elementi soggettivi (che sono diversi). Questo fenomeno di più parti nello stesso processo si chiama litisconsorzio e si risolve in una facoltà per chi agisce (litisconsorzio facoltativo art 103 cpc).

Figure particolari di connessione sono oltre alla riconversione anche l’accessorietà, la pregiudizialità e la garanzia.

La comunanza di alcuni elementi di 2 o più azioni può far si che la conseguente connessione assuma rilievo sotto il profilo dell’eventualità che l’esercizio di un’azione consegua il risultato pratico anche di un’altra azione con la conseguenza che questa diviene obiettivamente inutile. Questo fenomeno è il concorso di azioni. Si può avere concorso di azioni per connessione di petitum e di causa petendi quando lo stesso diritto potestativo necessario viene attribuito a soggetti diversi.

Inoltre si può avere un concorso di azioni per connessione oggettiva rispetto al petitum quando all’identità dei soggetti e del petitum corrispondano varie cause petendi.

D’altra parte può accadere che azioni concorrenti sorgano dagli stessi fatti in quanto rientranti in diverse previsioni normative.

Nel caso che due o più azioni concorrenti vengano proposte nello stesso processo, si verifica il fenomeno del cumulo alternativo di azioni o di domande. Al quale fenomeno si contrappone quello del cumulo condizionale che si verifica quando due o più domande vengono proposte nello stesso processo alla condizione che una di queste sia previamente accolta (cumulo successivo o condizionale in senso stretto) e previamente respinta (cumulo eventuale o subordinato). In questi casi la pronuncia sull’azione condizionata non postula il passaggio in giudicato della pronuncia sull’azione condizionante, ma può avvenire con la medesima sentenza.

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