Parti del Processo – Quali Sono

Ognuno dei soggetti del processo è non è definito dalla legge come «parte». Tale termine è adottato in numerosissime disposizioni e nel linguaggio comune la parola implica la contrapposizione tra soggetti nell’ambito di un comune contesto.
Nel linguaggio giuridico processuale il termine “parte” sta ad indicare il ruolo soggettivo nel processo e si riferisce a quei soggetti che, da un lato, «fanno» il processo (attore) e, dall’altro lato, ne subiscono gli effetti (convenuto).
A tale situazione processuale si aggiunge la posizione di parte «imparziale» che sono appunto i giudici e gli uffici collaterali.
Parti nel processo sono dunque quei soggetti che compiono atti del processo, ne subiscono gli effetti e sono perciò i destinatari dei provvedimenti del giudice.
Tale è la qualificazione minia di parte processuale, per cui se c’ed domanda c’è processo e dunque, parte.
Nella rappresentanza processuale è parte il rappresentato e nella sostituzione il sostituito, in quanto titolari del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
In tali termini si parla di parte “sostanziale” di cui all’art. 2909 c.d., mentre la dottrina parla di parte “processuale” con riferimento ai soggetti che intervengono in giudizio.
La qualità di parte in senso processuale fa riferimento alle situazioni giuridiche dedotte in giudizio e, dunque, vale per ogni tipo di processo

LA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO (O CAPACITA’ PROCESSUALE) E LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

Se la parte si afferma come titolare del diritto dedotto in giudizio si dice parte legittimata ad agire.
Se la parte, invece, ha il potere di proporre domanda è legittimata ad processum, ossia ha la legittimazione processuale per esercitare i poteri e le facoltà che l’ordinamento le riconosce fino alla pronuncia di merito della causa.
Il termine legittimazione processuale non è utilizzato dal codice di rito, che invece si riferisce all’art. 75 c.pc. ai soggetti che possono stare in giudizio.
In effetti, il potere di stare in giudizio è riconosciuto ai soggetti che hanno la capacità processuale, la quale dipende dalla capacità di agire o del libero esercizio dei diritti, ex art. 75, comma 1, c.p.c.
Dunque, capacità processuale significa capacità di stare in giudizio,
L’art. 75 c.p.c. nei commi successivi e l’art. 77 c.p.c. prevedono soggetti che possono stare in giudizio in termini di legittimazione processuale.
I concetti di capacità processuale, riferita alla capacità di stare in giudizio, e la legittimazione processuale, come potere di stare in giudizio, dipendono l’uno dall’altro, per cui si parla di parte nel senso di soggetti che “possono” stare in giudizio, in quanto legittimati processuali.

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE LEGALE, L’ASSISTENZA, L’AUTORIZZAZIONE E LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEGLI ENTI. IL CURATORE SPECIALE

L’espressione “possono stare in giudizio” di cui all’art. 75 e “stanno in giudizio” di cui all’art. 77 c.p.c. si riferiscono alla legittimazione processuale.
Il problema si pone in riferimento ai soggetti che non hanno la capacità di stare in giudizio, per incapacità d’agire ovvero per i falliti.
Il legislatore risolve il problema con la previsione dell’art. 75, comma 2, c.p.c. attraverso lo strumento della rappresentanza legale, per cui altro soggetto, il rappresentante, esercita i poteri processuali che la legge riconosce in capo all’incapace, detto rappresentato.
Il potere rappresentativo è riconosciuto in capo al soggetto che agisce ovvero attraverso la c.d. contemplatio domini, ossia agendo spendendo il nome del rappresentato.
Nel caso di rappresentanza “volontaria” il potere rappresentativo è conferito mediante procura ad un soggetto, mentre nel caso di rappresentanza “legale” esso è conferito dalla legge al soggetto che è legittimato processualmente a rappresentare l’altro.
Così dispone l’art. 75, comma 2, c.p.c. per cui chi non ha il libero esercizio dei propri diritti può stare in giudizio mediante il proprio rappresentante (se non rappresentati).
Inoltre, l’art. 75, commi 2, 3 e 4, prevede che lo stare in giudizio dei semincapaci e degli enti rinvia alle disposizioni previste per gli istituti di assistenza in tema di autorizzazione e della c.d. rappresentanza organica, in quanto i semincapaci stanno in giudizio mediante l’assistenza del curatore e talvolta previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale.
La legittimazione processuale delle persone giuridiche è attribuita ai rispettivi rappresentanti legali a norma della legge o dello statuto, ex art. 75, comma 3, c.p.c. (rappresentanti legali pro-tempore) e talora si richiede la previa autorizzazione.
Gli enti che non sono riconosciuti come persone giuridiche, quali associazioni, comitati ed enti non riconosciuti, possono stare in giudizio ai sensi di cui all’art. 75, comma 4, c.p.c., a mezzo di soggetti che hanno i poteri di agire in campo sostanziale e, dunque, la legittimazione processuale.
Nel caso in cui manchi la persona dotata di tale rappresentanza o assistenza, l’art. 78 c.p.c. prevede la nomina urgente di un curatore speciale all’incapace, alla persona giuridica, all’associazione non riconosciuta con poteri di rappresentanza o di assistenza provvisoria ossia finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Parimenti in caso di conflitto di interessi tra il rappresentante ed il rappresentato.

LA RAPPPRESENTANZA PROCESSUALE VOLONTARIA, CENNI SULLE DISFUNZIONI DEGLI STRUMENTI SOSTIUTIVI E/O INTEGRATIVI DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

Si configura la rappresentanza processuale volontaria ai sensi dell’art. 77 c.p.c. in quanto ad un soggetto è conferito il potere di stare in giudizio da parte di un soggetto, ma non per incapacità del rappresentato, bensì per sua volontà.
Tale rappresentanza richiede uno specifico conferimento per iscritto a chi è già rappresentante in campo sostanziale e, più precisamente il potere rappresentativo è riconosciuto in capo a colui che ha la possibilità di intervenire sul piano sostanziale rispetto a tali diritti.
Così il procuratore generale ed il procuratore a determinati affari.
Tuttavia, tranne che per gli atti urgenti e le misure cautelari, per cui è sufficiente la qualità del rappresentante sostanziale, il potere rappresentativo processuale si presume conferito al procuratore generale di chi non ha la residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore (art. 77, comma 2, c.p.c.).
Anche il rappresentante volontario dovrà effettuare la c.d. contemplatio domini, ossia esercitare il potere rappresentativo mediante la dichiarazione del rappresentante di agire in nome del rappresentato in quanto legittimato nel processo.
Se il soggetto che agisce o contro il quale si agisce è, però, privo di legittimazione processuale si verifica l’ipotesi del c.d. falsus procurator, il quale rende invalida la domanda da lui proposta ed il processo deve arrestarsi a seguito della pronuncia su tale difetto.
Se tale vizio non è rilevato ed è stata pronunciata sentenza, il giudicato non investirà il rappresentato, per cui nel processo non opera la negotiorum gestio né la ratifica del suo operato i cui effetti sono conseguibili ai sensi di cui all’art. 182 c.p.c.
Il difetto di autorizzazione è invece sanabile, mentre la mancata autorizzazione implica difetto di legittimazione processuale e nullità rilevabile d’ufficio.

I DIFENSORI E I CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Il soggetto che “sta in giudizio”, ossia che compie atti del processo, è la parte o il suo rappresentante, i quali spesso si avvalgono della collaborazione dei “difensori” per stare in giudizio.
La legge ammette la figura del “difensore” nel processo in quanto:
a) gli atti del processo richiedono l’ausilio del tecnico del diritto, ossia del difensore;
b) il difensore assicura serenità e distacco necessaria per l’esame della controversia rispetto all’animosità delle parti.
Tali due diverse funzioni del difensore sono poste a fondamento della “difesa”, la quale:
a) all’art. 24, comma 2, Cost. è definita come “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;
b) all’art. 82 c.p.c. si riferisce al “patrocinio”, ossia all’attività degli ausiliari di parte che, a sua volta, si distinguono in:
b.1) coloro che la legge chiama “procuratori”, la cui attività è il “ministero di difensore”;
b.2) coloro che dalla legge sono chiamati “avvocati” la cui attività è quella di “assistenza di difensore”.
Per effetto della L. n. 27/ 1997 la qualifica professionale di procuratore legale (che esercita il ministero del difensore) e avvocato (che esercita l’assistenza del difensore) si sono formalmente unificate, in quanto è stato soppresso l’albo dei procuratori legali confluito nell’unica albo degli avvocati, al quale si affianca l’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
Quanto alle rispettive funzioni, la legge stabilisce che esse possono essere cumulate e, dunque, non vi è obbligo di cumulare la funzione del procuratore con quella dell’avvocato.
Infatti, l’attività propria di ciascuna figura professionale opera autonomamente, in quanto la necessità di avvalersi del difensore (c.d. onere del patrocinio) riguarda soltanto i casi in cui la legge prescrive il necessario ministero del difensore, come previsto nei giudizi innanzi ai Tribunali, alle Corti d’appello, alla Cassazione.
Tale ministero del difensore non è, invece, necessario nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, per le cause di valore non eccedente un milione, pari ad €. 516,46 (art. 82, comma 1, c.p.c.), mentre per le cause di valore superiore la legge richiede il ministero del difensore.
Il ministero del difensore è prescritto anche per le cause di lavoro, salvo che abbiano valore inferiore a €.129,11 per cui la parte può stare personalmente in giudizio.
Il ministero può altresì svolgersi, come l’assistenza, senza limiti territoriali (art. 6 della L. n. 27/ 1997), ferma la necessità di elezione di domicilio nella circoscrizione territoriale del giudice innanzi al quale si svolge il giudizio (art. 82 del R.D. n. 37/1934).

IL MINISTERO DEL DIFENSORE E LA RAPPRESENTANZA TECNICA

Quanto all’attività dei difensori ed alla loro tecnica del “ministero”, va considerato che la legge chiama “ministero del difensore” il c.d. ius postulando, ossia il potere di compiere e di ricevere in nome della parte tutti gli atti del processo, esclusi soltanto quelli che implicano diritto di contesa, salvo che egli non abbia ricevuto espressamente il potere di tale diritto come da apposita riserva di parte (c.d. procura).
La parte, infatti, può esercitare personalmente i poteri soltanto a mezzo difensore, ossia avvalendosi della c.d. rappresentanza tecnica, in quanto la legge conferisce al difensore l’esercizio dei medesimi poteri conferiti alla parte, in quanto si realizza un subconferimento al difensore dell’esercizio dei poteri che la legge riconosce in capo alla parte e che alla stessa restano tali, in quanto ad essa riservati personalmente.
Il conferimento dei poteri al difensore avviene con apposito atto che può essere:
a) procura generale, alle liti, in quanto si riferisce genericamente ad una serie indeterminata di liti;
b) procura speciale alla lite, in quanto si riferisce ad una singola lite e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale alla lite può essere proposta da persona individuabile mediante sottoscrizione leggibile ovvero dall’intestazione dell’atto che, in calce o a margine del documento, contiene gli elementi di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. tra cui l’autenticazione della sottoscrizione della parte mediante firma del difensore.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando non è espressa una volontà diversa ex art. 83, comma 4, c.p.c.
L’attore può rilasciare la procura anche dopo la notificazione dell’atto di citazione, purché essa sussista prima della costituzione in giudizio ex art. 125, comma 2, c.p.c.
La PA, invece, è difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Infine, se il difensore agisce in giudizio senza alcuna procura, gli effetti dei suoi atti sono assunti in suo nome ed egli stesso assume la veste di parte con conseguenti responsabilità anche al fine delle spese di giudizio.
Attraverso lo “jus postulandi” si realizza la figura della c.d. rappresentanza tecnica che si contrappone alla c.d. rappresentanza processuale in senso proprio, ossia al fatto che anche il rappresentante legale o il rappresentante volontario debbono o possono stare in giudizio con il ministero del difensore.
Invero, il difensore non è semplicemente un “nuncius” della parte, in quanto esercita poteri discrezionali autonomi rispetto alla parte più ampi di quelli del rappresentante, ma a lui non è riconosciuta alcuna autonomia rispetto alla disposizione dei diritti sostanziali oggetto di causa.
Nell’attività processuale il difensore prende in considerazione i rapporti con la parte ai soli fini delle conseguenze processuali (procura, revoca, rinuncia) e tali rapporti vanno ricondotti alla figura di contratto di prestazione d’opera (c.d. contratto di patrocinio).
Infine, la legge n. 183/ 1993 ha attribuito al difensore munito di procura di cui all’art. 83 c.p.c. la facoltà di trasmissione di atti o provvedimento del processo o anche di altro processo ad altro difensore munito di procura a mezzo telecomunicazione (fax- email) e la copia fotostatica o l’email si ritiene conforme all’atto trasmesso.

L’ASSISTENZA DELL’AVVOCATO E DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

L’assistenza del difensore, ossia il “ministero” rappresentato dall’avvocato, assume nel processo un ruoto tecnico che non riguarda la forma degli atti, ma il loro contenuto.
L’avvocato, infatti, esercita l’assistenza in propria persona, a favore della parte, e non in nome della parte.
Pertanto egli è difensore in prima persona, in quanto egli svolge attività difensiva volta a determinare il convincimento del giudice.
La stessa funzione è svolta dal consulente tecnico di parte di cui all’art. 87 c.p.c., per cui la legge consente alle parti di incaricare tale consulente nei casi in cui il giudice dove giudicare su casi che investono la risoluzione di problemi di natura tecnica, ossia non giuridica.

I DOVERI E LE RESPONSABILITA’ DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

IL DOVERE DI LEALTA’ E PROBITA’ E IL DIVIETO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI

Alle parti processuali la legge riconosce determinati oneri, tra cui il dovere di cui all’art. 88, comma 1, c.p.c., per cui le parti ed i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Secondo alcuni autori, la norma in parola si riferisce ad un comportamento corretto, invece secondo altri (MANDRIOLI) tale comportamento leale e probo è assunto dalla norma a contenuto di un preciso dovere che la legge incombe alle parti ed ai loro difensori, in quanto la violazione di tale dovere comporta sanzioni, quali, ad esempio, il rimborso delle spese processuali nonché il divieto di inserire negli scritti difensivi espressioni sconvenienti o offensive, per cui può essere disposta la cancellazione delle stesse ed alla persona offesa può essere assegnata una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
Si deve trattare di espressioni che, però, non riguardano l’oggetto della causa.

LA RESPONSABILITA’ PER LE SPESE
A) L’ONERE DI ANTICIPAZIONE
B) LA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA E IL SUO FONDAMENTO GIURIDICO

La responsabilità per le spese del processo è posta a carico della parte soccombente al giudizio e a favore dell’altra.
In particolare, si afferma che le spese del processo sono considerate innanzitutto sotto il profilo della loro anticipazione, in quanto esse sono poste a carico di chi compie i singoli atti per cui anticipa le spese necessarie al processo, compreso il compenso dell’avvocato, il cui carico definitivo si trasferisce alla parte soccombente, a fine giudizio.
In secondo luogo, le spese del processo non possono gravare in ogni caso sulla parte che, a fine processo, risulta avere ragione, perché altrimenti subirebbe una decurtazione del proprio diritto.
Pertanto, la necessità di chi si rivolge al giudice per ottenere la tutela del proprio diritto non può rilevarsi a suo danno mediante il riconoscimento della responsabilità per le spese processuali, ma semmai essa va posta a carico della parte soccombente.
A sua volta, la parte soccombente può agire o resistere in giudizio in quanto non ha commesso alcun illecito e, dunque, può esercitare il proprio diritto di difesa.
L’art. 91 c.p.c. prevede che le spese processuali siano poste a carico del soccombente, ma senza fondamento risarcitorio, bensì nel senso di autoresponsabilità o deterrente di chi agisce in giudizio o resiste in giudizio.
Con la sentenza che conclude il processo si determinano le spese processuali, per cui il giudice “liquida” le stesse a favore della parte vittoriosa, compreso il compenso del difensore di quest’ultima.
Nel processo esecutivo, le spese della procedura sono a carico dell’esecutato e nel processo cautelare le spese sono a carico del richiedente il provvedimento del giudice se la richiesta è stata rigettata.

C) I “GIUSTI MOTIVI” ED ALTRE RAGIONI DI TEMPERAMENTO DELLA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA.
D) LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA O PER C.D. TEMERARIETA’ DELLA LITE
E) FIGURE PARTICOLARI DI RESPONSABILITA’ PER LE SPESE
F) LA DISTRAZIONE DELLE SPESE

La soccombenza della parte alle spese processuali è suggerita da ragioni di opportunità e la legge attribuisce al giudice (art. 92, comma 1, c.p.c.) il potere di ridurre in sede di “liquidazione” la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue nonché di sanzionare con il rimborso delle spese anche non ripetibili e indipendentemente dalla soccombenza, il comportamento in violazione dell’art. 88 c.p.c.
Inoltre, il giudice ai sensi dell’at. 92, comma 2, c.p.c. può “compensare” le spese di tutto o in parte del processo se sussistono “giusti motivi”, nel senso di soccombenza reciproca, riconducibili al comportamento delle parti nonché per ragioni obiettive di dubbiosità delle questioni prospettate dalle parti od anche per altre ragioni di solidarietà sociale.
In effetti, alla soccombenza può aggiungersi una vera e propria responsabilità aggravata a carico della parte che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave di cui all’art. 96 c.p.c.
Pertanto, il risarcimento del danno presuppone il fatto il illecito, che può sussistere soltanto se le parti in giudizio hanno tenuto un comportamento tale da configurarsi come illecito.
La legge prende in considerazione la “mala fede” che rileva l’abuso del diritto di azione da cui scaturisce il comportamento illecito, posto a fondamento del risarcimento dei danno di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. e ad essa equipara la “colpa grave”, ossia la mancanza della pur minima avvedutezza e consapevolezza delle conseguenze dei propri atti, per cui la colpa grave viene equiparata al dolo.
Al soccombente, dunque, viene imputato tale comportamento per il fatto di aver agito o resistito in mala fede o con colpa grave, per cui si parla della c.d. temerarietà della lite, che, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., può fondare il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per essere stati costretti a partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato.
Nel processo esecutivo e cautelare, la responsabilità aggravata consiste nel fatto che la parte può avvalersi del titolo esecutivo o del provvedimento cautelare, che poi risultano infondati a seguito di accertamento sulla fondatezza del relativo diritto di cui si è richiesta l’esecuzione o la cautela.
In ogni caso di abuso del diritto, ossia nelle ipotesi in cui si agisce “senza la normale prudenza”, si configura una fattispecie di responsabilità che può implicare un illecito e fondare un risarcimento del danno.
L’art. 94 c.pc. considera la condanna alle spese in proprio di tutori, curatori, rappresentanti secondo principi della responsabilità aggravata, in quanto essi hanno agito senza la normale prudenza.
Il difensore della parte vittoriosa può ottenere la distrazione a suo favore della spese poste a carico della parte soccombente, eliminando il tramite della parte vittoriosa (c.d. distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario).

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