L’interrogatorio di garanzia è contemplato dall’art.294 del Codice di Procedura Penale ed è un adempimento a cui è obbligato il giudice che ha disposto una misura coercitiva nei confronti di una persona, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero durante le indagini preliminari o l’udienza preliminare. Si tratta di un momento fondamentale per chi è sottoposto a restrizione della propria libertà personale, in quanto rappresenta il primo contatto che egli ha con il giudice.
Come sopra accennato, il giudice competente a provvedere all’interrogatorio di garanzia è quello che ha disposto la misura cautelare. Tuttavia, una volta che il dibattimento si è aperto, se la misura è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, a dovere provvedere a tale interrogatorio è il presidente del collegio o uno dei componenti di questo da lui delegato.
L’interrogatorio di garanzia deve tenersi entro termini precisi, ovvero entro 5 giorni dall’inizio e l’esecuzione della misura cautelare in carcere o entro un massimo di 10 giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione per tutte le altre misure cautelari, siano esse coercitive o interdittive. Se il pubblico ministero ne fa espressa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio dovrà avvenire entro le 48 ore. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati fa decadere la misura cautelare.
Questi termini, però, non valgono per i casi in cui il giudice che ha disposto la misura cautelare abbia contestualmente provveduto a tenere l’interrogatorio nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di una persona indiziata di delitto. Può anche accadere che vi sia un impedimento assoluto perché l’interrogatorio di garanzia possa tenersi, in questo caso il giudice deve emanare un decreto motivato e il nuovo termine decorre dalla data in cui gli venga comunicata o sia accerta la cessazione dell’impedimento.
Se, invece, la custodia cautelare viene disposta dopo la sentenza di condanna, non risulta più necessario procedere all’interrogatorio di garanzia. Ma a tutela dei diritti dell’indagato, le norme prevedono che il pubblico ministero non possa interrogare la persona sottoposta a custodia cautelare, se prima non vi sia stato l’interrogatorio di garanzia. I due tipi di interrogatorio assolvono, infatti, a una diversa funzione. Quello del pubblico ministero ha finalità probatorie, ovvero punta a raccogliere nuovi elementi utili alle indagini, mentre quello di garanzia è tenuto dal giudice con lo scopo di verificare che siano state rispettate tutte le formalità per l’applicazione della misura cautelare.
In particolare, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della permanenza delle condizioni di applicabilità della misura restrittiva e delle esigenze cautelare, così come previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. La misura disposta può, quindi, essere sostituita o revocata, se il giudice ritiene che non vi siano le condizioni per mantenerla.
L’interrogatorio di garanzia si tiene nel rispetto delle regole generali previste per l’interrogatorio. Ciò implica che l’indagato debba essere libero nell’essere interrogato, anche se si trova in custodia cautelare, ovviamente adottando le precauzioni necessarie per evitarne il pericolo di fuga. Non possono essere applicati metodi che influiscano sulla sua libertà di autodeterminazione o che alterino la capacità di ricordare e valutare i fatti. L’indagato deve previamente essere avvertito che le dichiarazioni rese potranno essere eventualmente utilizzate contro di lui e che potrà anche avvalersi della facoltà di non rispondere, così come che nel citare altre persone, potrebbe essere formalmente qualificato come testimone, salvo i casi di incompatibilità e le garanzie previste dal giudice.
Quanto al merito, il giudice deve contestargli con precisione e chiarezza i fatti, rendergli noti gli elementi probatori e le fonti, salvo che svelare queste ultime possa compromettere le indagini. L’indagato deve essere invitato ad esporre la propria versione dei fatti e riceve domande direttamente dal giudice. Se si rifiuta di rispondere, ciò deve essere annotato nel verbale, con le espressioni fisiche esibite e segni particolari dell’indagato. Infine, l’interrogatorio deve essere interamente documentato, pena la sua nullità.
All’interrogatorio deve presenziare anche il difensore dell’indagato, al quale la data e l’ora dell’evento deve essere comunicata con congruo anticipo. Anche il pubblico ministero va avvertito, ma può decidere anche di non presenziare.
Nelle ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali, a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all’interrogatorio di garanzia. Il principio si estende all’ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, risultando l’interrogatorio di garanzia necessario solo per il caso di prima applicazione. Infatti, in sede di aggravamento non è più importante valutare il tema della prova, ma l’adeguatezza della misura in rapporto ai fatti sopravvenuti. A maggiore ragione, come sopra accennato, se è già intervenuta una sentenza di condanna. Per questo, la giurisprudenza ritiene che non sia necessario tenere l’interrogatorio di garanzia per le ipotesi appena indicate, nemmeno in considerazione della legge n.47 del 2015.