Opposizione a Sanzione Amministrativa – Fac Simile e Guida

Fare opposizione a una sanzione amministrativa è il primo pensiero che ci corre in testa, specie se pensiamo di averla subita ingiustamente. Tuttavia, non sempre è economicamente vantaggioso, perché tra il costo del contributo unificato in favore dello Stato e quello per l’eventuale avvocato, può accadere spesso che il risparmio ottenuto risulti inferiore al costo sostenuto. Sempre, chiaramente, che la causa venga vinta, perché spesso siamo convinti di avere ragione, ma il più delle volte non è così.

Per cercare di minimizzare i costi, sarebbe opportuno difendersi da soli, ovvero di evitare di assumere un avvocato. Certo, se per amicizia abbiamo un amico legale, sarebbe bene affidargli l’incarico, perché almeno sappiamo di essere in mani sicure.

La procedura in è semplice. Bisogna fare ricorso per scritto e depositarlo presso la cancelleria del giudice di pace competente, ovvero del luogo in cui è avvenuta la contravvenzione, attendendo che venga comunicata la data per l’udienza, la quale sarà stabilita dal giudice, spesso con attenzione per le esigenze delle parti. La comunicazione dovrebbe arrivare al domicilio indicato, anche se è consigliabile dopo qualche settimana dal ricorso recarsi presso la cancelleria e chiedere se sia stata fissata l’udienza. Nessuna sorpresa, comunque, se data la mole dei ricorsi, il giudice decida di fissarla a distanza anche di parecchi mesi rispetto alla data del ricorso. Ricordatevi che insieme al ricorso va depositato anche il contributo unificato e va redatta la nota di integrazione a ruolo, che generalmente è un documento reso disponibile presso ogni cancelleria.

Quanto alla consegna del ricorso, essa può avvenire a mano, ma anche tramite invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo secondo caso, per stabilire se il ricorso sia avvenuto entro i termini, farà fede il timbro postale, quindi, si farà riferimento alla data di spedizione. Evidentemente, se vi avvalete di un avvocato, sarà questi ad occuparsi del disbrigo di queste pratiche burocratiche.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica della sanzione, 60 giorni se il destinatario del provvedimento risiede all’estero. Al ricorso va allegato il provvedimento impugnato, in modo che il giudice abbia modo tempestivamente di capire se i tempi siano stati rispettati. I termini sono perentori, pena la nullità del ricorso stesso. In altre parole, puoi avere ragione, ma se presenti ricorso anche solo un giorno dopo la scadenza del termine massimo previsto, non puoi eccepire niente e il giudice si vedrà costretto a rilevare la nullità del ricorso, senza nemmeno entrare nel merito della questione.

Quanto alle modalità di presentazione del ricorso, chiaramente dovrà essere presentato per scritto, anche se non esistono formalità rigide. L’importante è che vengano indicati il giudice competente, i dati del ricorrente, come nome, cognome, residenza e codice fiscale, la sanzione impugnata, i motivi dell’impugnazione, la firma del ricorrente.

Se si posseggono prove a proprio sostegno, potrebbe risultare utile allegarle, altrimenti le si esibiranno in udienza. Risulta anche opportuno fare istanza di sospensione del provvedimento impugnato, in modo da non essere costretti a pagare, intanto, per una sanzione probabilmente comminata senza fondatezza. Attenzione, però, a pensare che la richiesta di sospensione sia un modo per evitare di pagare e prendere tempo, perché nel caso il ricorso venisse respinto, scatteranno gli interessi legali sull’importo che si sarebbe dovuto sostenere dal termine massimo previsto per il pagamento.

Il verbale contestato deve contenere, pena la nullità, la data, il luogo e l’ora dell’infrazione, oltre che la descrizione del fatto contestato. Nel riportare la presunta infrazione commessa, deve essere citata la norma violata, anche se la giurisprudenza appare flessibile sul punto, nel senso che se l’omessa o erronea indicazione della norma non abbia comportato pregiudizio al trasgressore, il verbale non è per ciò stesso nullo. Lo stesso dicasi per l’incompleta o erronea indicazione delle generalità e l’indirizzo di residenza del trasgressore, non è sufficiente a invalidare la sanzione l’omissione o l’incorretta indicazione di un solo dato. Così come è vero che chi commina la sanzione deve indicare come e chi può contestarla, ma l’omissione di questi dati comporta una semplice irregolarità, non anche la nullità del verbale.

Il codice della strada stabilisce anche che possibilmente la sanzione deve essere contestata istantaneamente al conducente del veicolo, ma esistono eccezioni, come l’impossibilità di raggiungere il veicolo a forte velocità, attraversamento con semaforo rosso, sorpasso vietato, accertamento della violazione con apparecchiature elettroniche, accertamento della violazione in assenza del trasgressore, rilevazione degli accessi nelle zone a traffico limitato.

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