Lucro Cessante e Danno Emergente

In questa guida spieghiamo cosa sono lucro cessante e danno emergente e quali sono le differenze.

Il danno patrimoniale colpisce ingiustamente chi lo subisce, quindi, provoca un pregiudizio alla sfera economica e patrimoniale del danneggiato. Risulta essere a tale proposito che si presentano i concetti di lucro cessante e danno emergente, che, diversamente da quanto si potrebbe ipotizzare, non rappresentano due categorie di danno separate, ma una sfera unitaria del danno patrimoniale.

Il Codice Civile non cita direttamente queste due espressioni, ma all’art.1223 stabilisce che il risarcimento del danno per l’inadempienza o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata.

Dunque, è la giurisprudenza, che ha fissato le differenze tra queste due categorie di danno, attraverso un’interpretazione dottrinale. Ma andiamo a vedere nel concreto in cosa consistano il danno emergente e il lucro cessante.

Il danno emergente rappresenta ogni riduzione del valore patrimoniale di un bene, provocata dal fatto illecito o dall’inadempimento. Si tratta, in altri termini, del disvalore conseguente a questi ultimi, alla perdita di utilità subita e presente già nel patrimonio del danneggiato. Un caso tipico di danno emergente potrebbe essere il disvalore provocato da una mancata o ritardata prestazione da parte del debitore.

Il lucro cessante è, invece, il mancato guadagno provocato dall’inadempimento o dall’atto illecito subito, si tratta di un valore non ancora inglobato nel patrimonio del danneggiato, ma che ragionevolmente attiene a questi, in quanto si presume che in assenza di tale danno, il patrimonio avrebbe prodotto un guadagno maggiore per il suo titolare.

Un esempio di lucro cessante si ha nel mancato reddito conseguito da un agricoltore, a seguito del danneggiamento dell’appezzamento di terreno, provocato da terzi. I frutti mancati, infatti, non gli consentono di godere del reddito, che altrimenti avrebbe percepito con la loro cessione sul mercato o anche direttamente, attraverso il consumo personale. Il lucro cessante potrebbe aversi anche per i casi di danni futuri.

Per fare in modo che il risarcimento sia possibile, è necessario che tra l’evento dannoso e il danno subito vi sia un rapporto diretto, ovvero che vi sia un nesso causale, che il secondo sia conseguenza immediata e diretta del primo. Una volta accertato tale nesso, il giudice fisserà il valore del risarcimento, anche se non è semplice la sua determinazione, specie nel caso del lucro cessante, relativamente al quale si provvede spesso alla quantificazione in via equitativa.

Fatto salvo quanto già detto, bisogna considerare un altro aspetto per la determinazione del risarcimento, ovvero la distinzione tra il caso in cui il debitore abbia provocato il danno per sua colpa, ma senza volerlo e quello, per cui il debitore non abbia adempiuto volutamente all’obbligazione, quindi, mirando proprio a creare un danno al creditore.

Le norme hanno separato i due casi, prevedendo che quando il debitore abbia agito solamente con colpa, risponde dei danni prevedibili, sempre sulla base dell’esistenza del nesso tra evento e danno medesimo. Quando, invece, il debitore ha agito con dolo, egli risponde non solamente dei danni prevedibili, ma anche di quelli imprevedibili, come da art.1225 c.c.

Per adesso il ragionamento appare piuttosto lineare, ma quando dalla teoria si passa alla pratica, iniziano le complicazioni. Per prima cosa bisogna capire cosa si intende per conseguenza diretta e immediata, ovvero, quando si realizza il nesso di causalità tra evento e danno.

A tal fine esistono due teorie tra i giuristi. La prima prende il nome di condicio sine qua non, secondo la quale il debitore è responsabile del danno, quando ha messo in moto con un suo atto o inadempimento anche solamente la prima di una serie di azioni, che ha provocato il danno stesso. La seconda è la teoria della causalità adeguata, secondo cui la causa va individuata solo in quel fatto, che appare normalmente idoneo a provocare il danno. Diciamo subito che la giurisprudenza adotta principalmente questa seconda tesi, in base alla quale il debitore non è responsabile di tutti i danni subiti dalla controparte, qualora sia intervenuto un fatto del tutto autonomo e distinto, che sia stato idoneo a produrre l’evento. In questi casi, infatti, si avrebbe un’interruzione del nesso di causalità diretta e immediata tra l’evento e il danno. Il fatto autonomo, che interrompe tale nesso, potrebbe essere un atto compiuto da terzi o dallo stesso creditore. In base a questa tesi, quindi, il debitore non è responsabile di tutti i danni, quando siano intervenuti fattori eccezionali e imprevedibili.

Tuttavia, tra giurisprudenze e norme si origina, in base alla teoria della causalità adeguata, un conflitto, a cui ha cercato di porre rimedio proprio la prima. Infatti, interpretando rigidamente quanto appena esposto, l’art.1225 del codice civile sarebbe svuotato di significato, laddove stabilisce che il debitore che abbia agito con dolo sia responsabile anche dei fatti imprevedibili. Dunque, i giudici considerano l’esistenza del nesso di causalità, anche quando questo andrebbe escluso sulla base della causalità adeguata, in presenza di fattori eccezionali.

Riepilogando, il danno emergente è relativo a un danno presente, mentre il lucro cessante si riferisce a un danno futuro, essendo il mancato guadagno causato dal danno patrimoniale.

Può anche accadere che il creditore abbia contribuito colposamente a provocare il danno, un caso non raro e che trova disciplina nell’art.1227 c.c. In queste situazioni, il risarcimento a carico del debitore è ridotto in proporzione alla gravità della colpa del creditore. Inoltre, se il creditore avrebbe potuto evitare il danno, usando l’ordinaria diligenza, non avrà diritto a un risarcimento.

Sono previste anche norme particolari anche per l’inadempimento di obbligazioni pecuniarie. L’art.1224 c.c. stabilisce che il debitore debba erogare al creditore gli interessi sulle somme dovute dal giorno di mora e ciò si ha anche quando il creditore non provi di avere subito il danno. Qualora, però, il creditore lamenti di avere subito un danno superiore a quello risarcito con gli interessi legali, deve dimostrare la maggiore entità del medesimo e in quel caso avrà diritto alla liquidazione della differenza rispetto agli interessi legali.

Si pensi al seguente caso, il fornitore non consegna entro la data pattuita all’impresa una partita di merce, con la conseguenza che questa non potrà a sua volta consegnarla al cliente finale, il quale per ipotesi abbia sottoscritto un contratto, nel quale erano contemplato un risarcimento per il caso di ritardata consegna. Risulta essere evidente, che il creditore ha subito un danno maggiore di quello che il giudice potrebbe quantificare da un’analisi immediata, perché si dovrà tenere conto del costo extra sostenuto per risarcire il cliente. Gli basterà a tale proposito esibire il contratto vigente con questo, dal quale emergerà il maggiore costo, rispetto a quello eventualmente già determinato. Infine, l’art.1226 c.c. stabilisce che quando il danno è stato accertato, ma la sua quantificazione risulta difficile, il giudice potrà decidere.

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