In questa guida spieghiamo cosa sono la rappresentanza diretta e la rappresentanza indiretta e quali sono le differenze.
La rappresentanza può essere definita come l’utilizzo di un istituto giuridico, in base al quale una parte, il rappresentato, attribuisce all’altra, rappresentante, il diritto di sostituirlo nel compimento di un atto giuridico, eventualmente con la ricaduta sul primo degli effetti direttamente collegabili all’atto.
Si distingue anche tra parte formale e parte sostanziale, per indicare nel primo caso il soggetto che prende parte a un atto, senza esserne destinatario degli effetti, mentre nel secondo caso è titolare di diritti e obblighi, pur non presenziando durante il compimento dell’atto.
Dunque, chi firma la dichiarazione negoziale è il rappresentante e lo fa con il proprio nome, non con quello del rappresentato. Tuttavia, gli effetti giuridici scaturenti dall’atto sono ricondotti alla sfera del rappresentato.
Il rappresentante agisce spesso sulla base delle indicazioni fornitegli dal rappresentato. Per esempio, se si sta vendendo un immobile, il primo potrebbe seguire le istruzioni del soggetto per conto del quale compie l’atto, con riguardo alla data della cessione e della fissazione del prezzo minimo. In ogni caso, il rappresentante agisce con l’uso della sua volontà e delle sue facoltà di valutazione.
Restando in tema, si usa distinguere tra i casi di rappresentanza diretta e quelli di rappresentanza indiretta. La prima si ha, quando il compimento dell’atto comporta automaticamente la produzione degli effetti giuridici in capo al rappresentato, mentre nel caso di rappresentanza indiretta, per fare in modo che questo accada, è necessario che il rappresentante compia un atto ulteriore. Esempio, se Tizio compra un immobile per conto di Caio, ma senza spendere il suo nome, è necessario che successivamente compia un atto di trasferimento del bene in favore del secondo, per fare in modo che questi acquisti la proprietà.
La rappresentanza indiretta è anche denominata come interposizione reale, al fine di distinguerla dal caso di interposizione fittizia, che si ha con la simulazione di un contratto. Dunque, quando la rappresentanza è diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto del sostituito, mentre quando essa è indiretta, lo fa per conto del rappresentato, ma non anche a suo nome.
Va anche chiarito, che quando si ha il compimento di un atto con l’istituto della rappresentanza, l’identità del rappresentato può essere svelata all’altro contraente, così come può essere tenuta segreta. Per esempio, se Tizio compra da Caio un immobile per conto di Sempronio, può chiarirgli in sede di stipula del contratto di compravendita che agisce in rappresentanza di questo, ma può anche non citare il suo nome, limitandosi a specificare ai sensi dell’art.1401 c.c. che lo fa per conto di persona da nominare.
La rappresentanza si dice organica, quando il rappresentante costituisce un unico con il soggetto che rappresenta, come nel caso di un amministratore delegato di una srl, che nel compiere un atto lo effettua senza una duplicità di posizioni. Il nuncius è, invece, una figura diversa dal rappresentante, perché si limita a rendere all’esterno la volontà del rappresentato già formata.
La rappresentanza si dice volontaria, quando nasce dalla volontà dell’interessato. Essa può riguardare tutti i negozi, con l’eccezione di quelli, che per loro natura prevedono la presenza dell’interessato, come nel caso di donazione.
Ci sono alcuni casi, in cui il rappresentante agisce in eccesso o in difetto, rispetto ai poteri assegnatigli per procura dal rappresentato. In queste situazioni, il contratto concluso, stando all’art.1398 c.c. diventa inefficace, anche se il rappresentato ha facoltà di ratificarlo e, quindi, di consolidarne gli effetti.
La ratifica è un atto unilaterale, ha efficacia retroattiva, fatti salvi i diritti di terzi. Questi ultimi potrebbero assegnare allo pseudo rappresentato un termine, entro il quale avvalersi della ratifica, trascorso il quale questa s’intende negata.
Esiste un’altra fattispecie di abuso del potere di rappresentanza, ovvero quando essa avviene in situazioni di conflitto d’interesse per il rappresentante. A tale proposito, si distingue tra diversi sotto casi, il contratto che si ha quando il rappresentante contrae con la propria persona o agisce in rappresentanza anche dell’altra parte negoziale, il conflitto d’interesse vero e proprio, che si verifica quando il rappresentante contrae con soggetti, ai quali è legato da vincoli d’affetto o di affari.
In situazioni di conflitto di interessi, è possibile per il rappresentato procedere all’annullamento dell’atto, anche se per la fattispecie prevista dall’art.1394 c.c. è necessario che i terzi contraenti fossero a conoscenza del conflitto d’interesse o che esso fosse almeno conoscibile.
Al contrario, nel caso di contratto con la propria persona, esso resta valido, qualora il rappresentante sia stato autorizzato dal rappresentato o quando non vi è stato un conflitto di interesse.
Infine, una precisazione con riguardo alla distinzione tra procura e mandato, la prima è un atto unilaterale, con la quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di agire per suo conto. Il secondo, invece, disciplina i rapporti interni, ovvero definisce gli obblighi delle parti.