Nel diritto processuale, il litisconsorzio si ha quando in un processo civile esistono più attori o più convenuti, oppure contemporaneamente una pluralità di attori e di convenuti. Nel primo caso, si parla di litisconsorzio attivo, nel secondo ci litisconsorzio passivo e, infine, nel terzo di litisconsorzio misto.
Il litisconsorzio è originario, quando il processo inizia con una pluralità di attori o convenuti o di entrambe le parti, mentre è detto successivo, quando la pluralità si costituisce nel corso di un processo. Un’altra classificazione riguarda la distinzione tra litisconsorzio facoltativo e necessario.
Questa ipotesi è disciplinata dall’art.102 del codice di procedura civile, secondo cui il litisconsorzio necessario si ha quando il processo non può che tenersi con una pluralità di soggetto, vuoi perché più attori abbiano agito contro un convenuto, oppure un solo attore abbia agito verso più convenuti, oppure perché più attori agiscono nei confronti di più convenuti. Lo stesso articolo stabilisce che il giudice con un’ordinanza può integrare il contraddittorio entro un termine perentorio, pena la decadenza, entro il quale, quindi, devono costituirsi nuovi attori o siano aditi più convenuti.
L’art.102 non chiarisce, però, in quali situazione è necessaria avere il litisconsorzio, per i quali casi si fa riferimento a alcune ipotesi tipiche. La prima è contenuta nell’art.784 c.p.c., dove si parla di litisconsorzio necessario per lo scioglimento delle comunioni. La comunione è caratterizzata dal diritto di un soggetto sulla totalità di un bene, ma nel caso in cui questi volesse esercitare il suo diritto in maniera esclusiva, quindi, ledendo quello degli altri, è necessario che questi ultimi rinuncino al loro. Pertanto, è necessario che la sentenza riguardi tutti i titolari del diritto e che di conseguenza siano presenti tutti i soggetti.
Un altro caso di litisconsorzio necessario si ha per il disconoscimento della paternità, anche se la distinzione tra figli naturali e figli illegittimi è stata eliminata dal legislatore negli ultimi anni.
Altre ipotesi di litisconsorzio necessario riguardano la legittimazione straordinaria a agire, che si ha quando un soggetto agisce anche se non è titolare di un diritto dedotto in giudizio. L’ipotesi più importante si ha con l’azione surrogatoria, ovvero quando un creditore si sostituisce al debitore inerte per fare valere una pretesa di quest’ultimo verso terzi. Per fare in modo che questa ipotesi sia possibile, devono sussistere tre elementi, l’esistenza di un rapporto di credito, l’inerzia del debitore e la concreta situazione di pericolo o anche detto eventus damni.
Per fare in modo che si possa parlare di litisconsorzio necessario bisogna che esista una sola domanda relativamente al processo. Alla base ci sono ragioni di ordine sostanziale, ovvero quando è la stessa legge a prevedere la pluralità necessaria di soggetti nel processo, ragioni di ordine processuale, come nel caso di scioglimento della comunione di beni, ragioni di legittimazione straordinaria, come nel caso di un’azione surrogatoria, rapporto di base plurisoggettivo, quando si richiede una sentenza costitutiva, il caso tipico è quello dello scioglimento di un contratto, che era stato stipulato nei confronti di una pluralità di soggetti, ragioni di opportunità.
Sopra abbiamo fornito la definizione di litisconsorzio necessario, ma non sempre è agevole nell’immediato comprendere quando esso sussista. Si faccia l’esempio di un’obbligazione solidale. Il creditore potrebbe agire solo nei confronti di un solo obbligato, per cui non saremmo di fronte a un caso di litisconsorzio necessario.
Da quanto appena detto, si capisce che la sola esistenza di un rapporto plurisoggettivo non costituisce motivo per potere dare origne a un litisconsorzio necessario. Anzi, una parte minoritaria della dottrina ritiene che esso esista solo per i casi espressamente previsti dalle leggi. In queste situazioni, però, il giudice deve tenere conto della presenza nel processo di tutti i soggetti titolati sulla base delle norme, per cui in assenza anche solo di uno è tenuto a fissare un termine, entro il quale bisogna che avvenga la costituzione, altrimenti l’intero processo si estingue.
Quando il litisconsorzio è necessario, ma non viene instaurato prima che si arrivi a sentenza, questa diventa inefficace nei confronti di tutti i soggetti e qualora si arrivi a sentenza di legittimità, ovvero in Cassazione, il giudice potrà annullare le sentenze precedentemente emanate, per cui il processo ripartirebbe dal primo grado.
La giurisprudenza ha risolto anche alcuni casi particolari, come quello in cui la domanda giudiziale viene proposta nei confronti non di tutte le parti e il giudice integra i soggetti mancanti nel contraddittorio. A questo punto, alcuni effetti della sentenza si hanno anche nei confronti di questi soggetti inizialmente assenti in giudizio, tra cui l’interruzione della prescrizione.
Infine, abbiamo detto che se non viene ottemperata la costituzione in giudizio delle parti assenti entro il termine perentorio fissato dal giudice, il processo si estingue, ma ciò deve essere rilevato dalle parti interessate. In assenza di eccezione presentata, non potendo il giudice rilevare l’estinzione d’ufficio, il processo va avanti.