In questa guida spieghiamo in cosa consiste il millantato credito.
L’articolo 346 del Codice Penale prevede due ipotesi di reato, con riferimento al millantato credito. Nel primo comma esso stabilisce che chiunque, millantato credito presso un pubblico ufficiale, presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve, fa dare o fa promettere denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 a 2.065 euro.
Al secondo comma si aggiunge che la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 a 3.098 euro, se il colpevole riceve o da fare o promettere denaro o altra utilità, con il pretesto di dovere comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Le due ipotesi di reato di cui sopra appartengono alla categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. In questo caso il termine millantare viene inteso come amplificare in maniera esagerata o in assenza di fondamento, anche implicitamente, l’esistenza di un credito nei confronti di un funzionario pubblico. L’utilità di cui si parla può essere intesa anche del tipo non patrimoniale. Non è illecita in quanto tale qualsiasi mediazione verso la Pubblica Amministrazione. Sono da escludersi quelle imposte dalla legge per determinate attività e quelle fondate sulla generica influenza che l’intermediario potrebbe avere nei confronti dei funzionari pubblici.
Negli anni Trenta la norma era stata intesa per tutelare l’integrità e il prestigio della Pubblica Amministrazione, in modo che all’esterno non si diffondesse l’immagine che i funzionari pubblici fossero soggetti a influenze illecite. L’interpretazione attuale è diversa, ovvero che la tutela si ha nei confronti dell’andamento degli uffici pubblici.
Il fatto materiale che consegue dal millantare credito presso un funzionario pubblico consiste nell’ottenere, in conseguenza di ciò, una dazione, una promessa, di denaro o altro tipo di utilità, come mezzo per la propria mediazione. Deve trattarsi di una falsa promessa, ovvero di un semplice pretesto, perché se il denaro servisse effettivamente a corrompere il funzionario, i soggetti coinvolti risponderebbero del reato di corruzione. L’atto deve avvenire con dolo, cioè con la consapevolezza e la volontà di carpire la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, millantando credito.
Per quanto sopra detto, risulta abbastanza delicato il rapporto tra il millantato credito, la truffa e la corruzione di pubblico ufficiale. Con riguardo al reato di corruzione, ci si è posti l’interrogativo se esso potesse concorrere con quello di millantato credito, nel caso in cui l’attività di corruzione fosse stata posta in essere. Di recente, la giurisprudenza ha riconosciuto i due reati quali alternativi tra di loro, nel senso che il millantato credito finisce al verificarsi di un caso di corruzione di pubblico ufficiale. Inoltre, il millantato credito deve riguardare un’attività ancora da intraprendere da parte del pubblico ufficiale e non già compiuta, perché in questo secondo caso si ricade nel reato di truffa.
Il delitto si considera consumato nel luogo in cui avviene la dazione di denaro o altra utilità o viene resa la promessa.
Quanto al rapporto tra millantato credito e truffa, la Corte di Cassazione ha sentenziato nel 2006 che tra i due reati non può esservi concorso formale. Infatti, il reato di truffa deve ritenersi assorbito da quello di millantato credito, altrimenti l’imputato si troverebbe a dovere rispondere di due reati, quando già il fatto negativo emergerebbe dal secondo comma dell’art.346 c.p.
Dunque, nel reato di millantato credito, il soggetto passivo è oggetto di raggiro, tramite vanterie, esplicite e implicite, commesse da un soggetto che si mostra in grado di influire sull’attività pubblica. In pratica, il raggirato viene indotto a credere, tramite esagerazioni o ostentazioni del tutto infondate, che il funzionario pubblico sarebbe avvicinabile, ovvero che egli sia disposto ad agire per fare gli interessi privati del millantatore, invece che svolgere il proprio compito nella Pubblica Amministrazione con la dovuta diligenza e imparzialità.
Non importa che il millantatore assicuri l’esito positivo del suo intervento, perché risulta sufficiente per configurare il reato che lo faccia credere al soggetto passivo. La vanteria non deve essere puramente discorsiva, ma può anche implicita e non espressa, sempre che risulti credibile. Il reato si ha anche nel caso in cui il millantatore sostenga di non conoscere il funzionario. Non è nemmeno importante che il pubblico ufficiale o impiegato sia competente rispetto al risultato promesso e che il favore promesso non sia conforme ai suoi doveri di ufficio. Risulta essere sufficiente che il millantatore ottenga anche solo una promessa di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in conseguenza delle sue vanterie. Infine, non importa nemmeno che il denaro o altra utilità venga promesso al millantatore, potendo andare anche a una terza persona, e che il millantatore si sia concretamente attivato nei confronti del pubblico ufficiale.