Oblazione – Significato e Definizione

Oblazione è un termine di derivazione latina, che significa letteralmente offerta. Nel diritto processuale italiano, l’oblazione fa riferimento a una causa di estinzione del reato, relativamente alle contravvenzioni, prevista dagli artt.162 e 162-bis del Codice Penale. Così recita il primo dei due articoli, Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese di procedimento.

All’art.162-bis, viene stabilito quanto segue, Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese di procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’art.99, dall’art.104 o dall’art.105 e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

L’oblazione consiste nel pagamento volontario di una somma di denaro. Quella trattata dall’art.162 c.p. è la cosiddetta oblazione ordinaria, che si differenzia da quella discrezionale, disciplinata dall’art.162-bis c.p., in quanto si applica alle sole contravvenzioni punibili con l’ammenda. Si tratta, quindi, di un diritto soggettivo all’estinzione del reato, che il giudice è costretto a riconoscere, dopo avere accertato la sussistenza delle condizioni per legittimare l’oblazione. L’estinzione del reato, però, avviene solo successivamente al pagamento dell’ammenda. Dunque, l’oblazione opera di diritto e estingue il reato nel momento in cui avviene il pagamento.

L’oblazione discrezionale, invece, si applica per i casi in cui sia prevista la pena dell’arresto o dell’ammenda. Pertanto, essa è subordinata al potere discrezionale del giudice, che può decidere se accogliere o respingere l’istanza presentata dal contravventore, nonostante abbia accertato la sussistenza delle condizioni richieste e l’assenza di elementi ostativi alla concessione dell’oblazione.

L’oblazione discrezionale estingue il reato, a condizione che ricorrano determinati presupposti e che il giudice la conceda. In questo caso, infatti, la causa di estinzione del reato non opera di diritto. Risulta essere necessario, quindi, che il reato commesso sia sempre una contravvenzione punita con la pena alternativa all’arresto e dell’ammenda, ma anche che il contravventore presenti richiesta di oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto penale di condanna, oltre che al momento della presentazione di questa istanza, egli depositi una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non può essere applicata per i casi di recidiva del reato, ovvero se il contravventore ha commesso la contravvenzione già in passato, così come per i casi di abitualità nelle contravvenzioni o di professionalità del reato, e quando il giudice ritenga grave il reato commesso o in presenza di conseguenze dannose o pericolose del reato.

Prima delle modifiche introdotte con il decreto del 2007, l’oblazione non era prevista per il caso di giuda in stato d’ebbrezza, ma una sentenza della Corte di Cassazione del 28 giugno 2007 ha accolto il ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia, presentato contro una sentenza del GIP del Tribunale di Brescia di non luogo a procedere, emessa nei confronti di un automobilista risultato positivo al cosiddetto alcool test o etilometro, per estinzione del reato intervenuta per oblazione.

Le modifiche normative hanno istituito tre fasce per la fissazione dello stato di ebbrezza alla guida e l’oblazione veniva riconosciuta solamente per la prima fascia, ovvero quella compresa tra 0,5 e 0,8 g/l. Successivamente, le ulteriori modifiche al Codice della Strada hanno depenalizzato questa fascia a illecito amministrativo.

Risulta essere importante presentare istanza di oblazione per i casi di reato per cui è ammessa, perché se accolta, il reo rimane incensurato, ovvero non viene iscritto al casellario giudiziale. Inoltre, in caso in cui venisse commesso in futuro lo stesso reato, egli non sarebbe giudicato recidivo.

Se, invece, avviene il pagamento di un decreto penale di condanna, di fatto il reato viene iscritto nel casellario giudiziale e per la sua cancellazione serviranno tra i 2 e i 5 anni. Può accadere, poi, che l’iscrizione resti, annotandosi che il reato sia stato estinto, sempre, ovviamente, che nel frattempo il reo non abbia commesso una contravvenzione o un delitto della stessa indole.

Secondo la Cassazione, è inammissibile l’oblazione richiesta dall’imputato per una pluralità di reati, qualora il pubblico ministero abbia mancato di contestare la continuazione. Se, poi, il giudice avesse derubricato un reato non oblabile in altro oblabile, l’imputato ha il diritto di chiedere l’oblazione solo se abbia proposto relativa istanza per l’ipotesi di derubricazione del reato ed entro la data di presentazione delle conclusioni.

La somma di denaro dovuta per ottenere l’oblazione non è rateizzabile, dato che le norme la prevedono senza alcun riguardo per le condizioni economiche del reo. Non è, invece, motivo di inammissibilità dell’oblazione la constatazione che l’imputato sia stato chiamato a rispondere nello stesso processo di un altro reato.

L’imputato che abbia chiesto il rito abbreviato non può successivamente presentare domanda di oblazione, perché le norme parlano espressamente di prima dell’apertura del dibattimento, intendendosi prima che il giudizio abbia inizio, sia esso con il rito ordinario, sia con il rito abbreviato.

Quanto all’oblazione discrezionale, il giudice deve motivare solo nel caso di respingimento della richiesta da parte dell’imputato le ragioni della ritenuta gravità del reato.

Nel caso in cui la domanda di oblazione discrezionale sia stata presentata correttamente in sede di opposizione a decreto penale e non sia stata accolta per errore, in giudizio non è vietata la presentazione di una nuova richiesta, essendo compito del giudice prenderla in considerazione.

Il versamento della somma entro il termine fissato estingue immediatamente il reato, cosicché al giudice viene impedita ogni valutazione ai fini dell’applicazione della regola della prevalenza del proscioglimento nel merito.

Nel caso in cui il giudice abbia omesso l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte dell’imputato e lo abbia condannato, questi ha diritto, esibendo la dovuta documentazione, all’annullamento della condanna e alla conseguente estinzione del reato, senza il bisogno di fare rinviare la sentenza gravata.

Nel caso in cui il giudice sia chiamato a valutare se concedere o meno l’oblazione discrezionale richiesta, gli eventuali precedenti penali dell’imputato, siano o meno ostativi ai fini dell’ammissione, possono costituire ragione per la valutazione della gravità del reato commesso, anche in assenza di una formale constatazione di recidiva. In sostanza, il giudice può valutare la gravità del reato e negare di conseguenza l’oblazione, anche facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, per quanto questi formalmente non gli vieterebbero di accoglierne la domanda. La recidiva reiterata, invece, è sufficiente a giustificare il respingimento della richiesta.

Torna in alto