Asseverazione – Significato e Definizione

Quando si parla di perizia asseverata o asseverazione si tende a fare confusione sul concetto, in quanto negli ultimi anni il legislatore ha adottato in diversi testi normativi e alternativamente tra di loro, senza chiarire quale dovrebbe essere la distinzione, le espressioni perizia asseverata e perizia giurata.

A questo punto, in tanti si sono chiesti se vi sia una sostanziale differenza e in cosa essa possa consistere. In realtà, pare non emergere una reale distinzione concettuale tra i due termini, se non per il fatto che per perizia asseverata si intende quella effettuata in via stragiudiziale, ovvero non nel corso di un processo, in relazione al quale il perito o il traduttore presta giuramento sulla fedele attestazione e la corretta esecuzione della perizia stessa. In sostanza, si tratta di una perizia al di fuori del processo, ma per la quale il perito o il traduttore chiede l’asseverazione, giurando davanti al cancelliere dell’ufficio giudiziario o del giudice di pace, al fine di attestare la correttezza e la veridicità di quanto attestato nella perizia eseguita. Fatto presente questo requisito del giuramento, possiamo a tutti gli effetti sostenere che non esiste alcuna differenza sostanziale tra i due concetti, che non corrispondono, quindi, a due distinti istituti giuridici.

Vediamo cosa deve fare il perito o il traduttore che voglia ufficializzare la correttezza della perizia eseguita. Deve presentare presso l’ufficio giudiziario territorialmente competente e giurare dinnanzi al cancelliere, munito di documento di riconoscimento, oltre che dei fogli della perizia o della traduzione, tra di loro uniti tramite spillatura, rilegati e quanto necessario. Tutti i fogli devono essere firmati dal perito o traduttore e nell’ultima pagina deve essere indicata la data di esecuzione della perizia o traduzione. A questa deve essere allegato il verbale di giuramento. Infine, se la perizia o la traduzione devono essere inviati all’estero, si rende necessaria anche la firma del cancelliere. In assenza di questa, non sarà possibile procedere all’asseverazione, in quanto la sola volontà di giurare non trasforma il perito o traduttore in pubblico ufficiale.

Come accennato, tra le perizie asseverate o giurate rientrano spesso le traduzioni, ogni qualvolta si renda necessario tradurre da una lingua a un’altra un testo, che rileva a fini giuridici. In Italia, devono obbligatoriamente essere tradotti i seguenti documenti.

Gli atti notarili e giudiziari, ovvero tutti quegli atti per i casi di trasferimento dei procedimenti giudiziari, ma anche il ricorso, l’autocertificazione, la presentazione di bilanci o altri atti societari, la procura e la delega notarile e ogni altro genere di documento con valenza giuridica.

Titolo di studio o attestati conseguiti, ovvero ogni tipo di titolo da fornire al datore di lavoro per studi o corsi conseguiti all’estero, compresi il curriculum vitae e la lettera di presentazione.

I certificati di nascita, congedi e ogni altro documento di riconoscimento.

I documenti sulla circolazione dei mezzi, in molti paesi necessitano la traduzione nella lingua propria anche la patente e il libretto di circolazione.

Certificati per svolgere lavoro all’estero, come i documenti anagrafici sopra riportati, ma anche il certificato penale o dei carichi pendenti.

Per i ricongiungimenti con familiari all’estero è anche necessario esibire la traduzione dei certificati di matrimonio, di divorzio, lo stato di famiglia e il certificato di stato civile.

Il traduttore è tenuto a recarsi presso un tribunale, un giudice di pace, ma anche un notaio, per sottoscrivere in calce al verbale di giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli, al solo scopo di fare conoscere la verità. Per fare in modo che l’asseverazione sia possibile, è necessario presentarsi con il testo da tradurre, la traduzione e il giuramento. In questo modo al testo o documento tradotto o periziato viene conferito valore legale, per cui assume natura distinta da qualsiasi altro testo tradotto o sottoposto a perizia non giurata. Non è possibile in Italia asseverare la traduzione tra due lingue straniere. Supponendo che un traduttore voglia giurare di avere tradotto fedelmente un testo dalla lingua inglese a quella francese, egli dovrà per prima cosa effettuare la traduzione dall’inglese all’italiano e successivamente dall’italiano al francese, dando origine a due distinti giuramenti, il primo, asseverando di avere tradotto fedelmente il testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, il secondo, asseverando lo stesso con riferimento alla traduzione dalla lingua italiana a quella francese.

 

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