Relata di Notifica – Fac Simile e Guida

La relata di notifica o relazione di notifica è quell’atto stilato dall’ufficiale giudiziario e riguardante la consegna al destinatario della comunicazione inviatagli da un soggetto, sia esso un creditore, un attore, un ricorrente.

La relata è composta da due parti. Una prima contiene i dati riguardanti il destinatario e il mittente, mentre la seconda è quella da compilare sulle modalità dell’avvenuta consegna, la data e il luogo della stessa, le ragioni dell’impossibilità della consegna della comunicazione al destinatario o se questa sia stata ricevuta da terzi.

Nella prassi, però, accade che la prima parte venga compilata dall’avvocato su ogni copia da inviare e sull’originale, lasciando che l’ufficiale giudiziario si occupi solamente della compilazione della seconda parte, apponendo i timbri, la data e firmando il tutto. Le spese di spedizione sono pagate in anticipo dal mittente.

La relazione di notifica è un atto pubblico che costituisce piena prova fino a querela di falso, in riferimento ai fatti descritti e avvenuti in presenza dell’ufficiale giudiziario, compresa la ricerca delle informazioni e la ricezione di eventuali dichiarazioni, sulle quali, però, non prova la veridicità.

Per contestare, quindi, il contenuto di una relata di notifica non ci si può limitare a dimostrare il contrario, ma bisogna proporre querela di falso. Per fare in modo che, poi, la relata possa considerarsi compilata correttamente, è necessario che in essa siano indicati i dati del destinatario, come la via, il numero civico del Comune di residenza o di dimora o del domicilio, dove lo stesso è stato cercato dall’ufficiale giudiziario, oppure la persona alla quale è stata consegnata al posto suo, in caso di insuccesso nelle ricerche.

Se la copia è difforme dall’originale, prevale la prima, in quanto il destinatario fa affidamento su di essa, non avendo a disposizione il contenuto dell’originale. Si tratta di un principio di favore per le ragioni del destinatario di una comunicazione, che imposta la propria difesa su quanto ricevuto, non già sul documento effettivamente compilato in originale.

Oggi la relata di notifica può essere creata anche via PEC, Posta Elettronica Certificata, secondo quanto già previsto dalla legge 21/0171994 e dal più recedente DM 28/12/2015. Perché ciò sia possibile, sono necessari i dati dell’avvocato che effettua la notifica, se l’utente è registrato, i dati sono presi dalla scheda professionale inserita nell’area riservata, l’intestazione e le informazioni in calce alla relata, i dati di una o più parti assistite, i dati dell’eventuale procedimento in corso, gli allegati da notificare, firmati digitalmente, le modalità di attestazione della conformità, i dati di uno o più destinatari a cui inviare la notifica.

La relata di notifica può anche essere salvata in formato Pdf per l’invio tramite PEC, eventualmente per essere stampata. Risulta essere anche prevista l’integrazione con il programma di posta predefinito sul PC, tramite il browser. Bisogna ricordarsi, per l’invio della PEC, di salvare la relata di notifica in Pdf e di firmarla digitalmente, di allegare tutti i documenti da allegare; nel caso di possesso di più account di posta elettronica, il mittente deve scegliere quello associato alla PEC comunicata all’Ordine degli Avvocati.

Se sei il destinatario di una relata di notifica, non commettere l’errore diffuso e frutto della sbagliata convinzione, secondo la quale basta non farsi trovare in casa o fingere di non esserci per evitare di fare scattare gli effetti derivanti dal ricevimento di una comunicazione, magari a contenuto giudiziario.

L’ufficiale giudiziario, infatti, compilerà l’atto e segnalerà di essere stato impossibilitato a consegnarlo al destinatario, ma ciò non significa che esso non produrrà gli effetti legati alla comunicazione, in quanto semmai li ritarderà solo di pochi giorni. Nel frattempo, sarà rilasciata nella casella di posta del destinatario una ricevuta di consegna per indicare l’ufficio, dove potrà essere ritirato. In assenza del ritiro, il destinatario non sarà in grado di difendersi in maniera appropriata, non avendo nemmeno accortezza del contenuto della comunicazione e dei tempi necessari per cercare di contrastarne gli effetti.

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