Obbligazioni Solidali e Parziarie

In questa guida spieghiamo cosa sono le obbligazioni solidali e le obbligazioni parziarie.

L’obbligazione solidale o in solido è disciplinata dall’art.1292 del Codice Civile, che così recita, L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Dunque, la caratteristica saliente delle obbligazioni solidali è la pluralità soggettiva sul lato passivo o attivo dell’obbligazione, oltre che l’unicità della prestazione. Si ha un’obbligazione solidale quando un soggetto vanta un credito nei confronti di più soggetti, ciascuno dei quali può essere chiamato in solido a rispondere dell’inadempimento altrui e il suo adempimento libera gli altri debitori.

Si consideri il caso di un prestito erogato da Tizio a Caio e Sempronio per la somma complessiva di 100.000 euro. Caio e Sempronio sono obbligati in solido, ovvero ciascuno dei due può essere chiamato a restituire l’intera somma, oltre agli eventuali interessi. Se fosse Caio a rimborsare volontariamente o su istanza del creditore i 100.000 euro suddetti, Sempronio sarebbe liberato nei confronti di questo. Viceversa, se fosse Sempronio a rimborsare tutti i 100.000 euro, Caio non dovrebbe più dare niente a Tizio.

La pluralità soggettiva, però, potrebbe aversi anche sul lato attivo dell’obbligazione, ovvero potremmo trovarci in presenza di più creditori nei confronti di un debitore, ma sempre con riferimento alla stessa prestazione. Si consideri l’esempio precedente, ma ipotizzando che due creditori, Tizio e Caio, abbiano prestato a Sempronio 50.000 euro ciascuno. In tutto, quindi, il debitore è esposto per 100.000 euro. Ciascuno dei due creditori ha la possibilità di chiedere al debitore il pagamento dell’intera somma, ma in questo caso si ha una liberazione totale del debitore nei confronti dell’altro creditore. Ovvero, se Sempronio restituisce tutti i 100.000 euro a Tizio, nulla dovrà più a Caio, lo stesso dicasi, se adempie per intero in favore di Caio.

Chiaramente, ciò non significa che nei casi sopra citati, l’adempimento totale nei confronti di uno solo dei creditori implichi che i restanti creditori non riceveranno niente  e che nel caso che a pagare sia solo uno degli obbligati in solido, gli altri non debbano sborsare niente. Semplicemente, la liberazione si ha ai fini dell’obbligazione e nei confronti della controparte, fermo restando che altri rapporti tra i creditori o tra i debitori regoleranno quanto eventualmente stipulato da un apposito contratto.

L’obbligazione parziaria è disciplinata dall’art.1314 del Codice Civile, che così recita, Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Qui siamo all’interno di una diversa fattispecie, rispetto a quella prevista dall’obbligazione solidale, perché anche in questo caso si ha una pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo, più creditori o più debitori, ma ciascuno è tenuto a riscuotere o ad adempiere solamente per la sua parte.

Un caso a parte è dato dall’obbligazione sussidiaria, che si ha quando il creditore non ha la piena libertà di rivolgersi a ognuno dei debitori per sollecitare l’adempimento della prestazione, in quanto è tenuto in via prioritaria a rivolgersi a quello principale, eventualmente anche escutendone il patrimonio, ove tale ipotesi sia contemplata dal contratto e solo successivamente all’iniziativa infruttuosa, sarà possibile adire l’altro debitore o gli altri debitori.

Abbiamo detto che la caratteristica essenziale dell’obbligazione solidale è il suo carattere plurisoggettivo, ma non si pensi che questa sia in sé sufficiente a contraddistinguere questa tipologia contrattuale. Bisogna distinguere l’obbligazione cumulativa, che si ha quando per sua natura, la prestazione è possibile solo attraverso l’adempimento da parte di tutti gli obbligati. Un caso tipico si ha con i musicisti di un’orchestra, se non suona il batterista, non è possibile che l’esecuzione del pezzo avvenga con i restanti obbligati.

L’art.1294 del Codice Civile presume che quando la pluralità soggettiva si ha dal lato passivo, la solidarietà dell’obbligazione si presume, tranne che sia esclusa dalla natura del titolo o dalla legge, mentre quando si ha dal lato attivo, essa deve essere pattuita per contratto o stabilita dalla legge.

Da ciò si desume che la solidarietà di un’obbligazione può derivare dalla legge o essere conseguenza di titoli distinti, ma tra loro collegati funzionalmente.

Quanto al regime delle eccezioni, l’art.1297 stabilisce che il coobbligato in solido non possa opporre al creditore le eccezioni personali relative al suo rapporto con l’altro condebitore, così come il debitore non può opporre a uno dei concreditori le eccezioni derivanti dal suo rapporto personale con un altro creditore.

Facciamo un esempio, Tizio e Caio hanno prestato 50.000 euro a testa a Sempronio per l’acquisto di un immobile. Caio vanta al contempo un credito di 30.000 euro nei confronti di Caio, derivante da un rapporto preesistente e che non ha a che fare con l’obbligazione. Alla richiesta di Tizio di adempiere all’intera obbligazione, Sempronio non può eccepirgli il credito vantato di 30.000 euro nei confronti di Caio, in quanto si tratta di eccezioni personali, esterne al contratto su cui si fonda la prestazione.

Con riferimento ai rapporti tra concreditori e condebitori in solido, l’art.1298 c.c. stabilisce che l’obbligazione si presume suddivisibile in parti uguali, salvo che essa sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Invece, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, vale il principio opposto, ovvero se uno dei coobbligati ha adempiuto per intero, ha il diritto di rivalersi sugli altri condebitori in proporzione alla gravità delle colpe e delle conseguenze derivanti da esse. Nel dubbio, queste si presumono uguali.

Infine, si ha divergenza sulla natura dell’azione di regresso per l’ottenimento del rimborso da parte del condebitore che ha adempiuto per intero, liberando gli altri coobbligati, oltre che per conseguire dal concreditore soddisfatto per l’intera prestazione la somma spettante. Ci si interroga, infatti, se tale azione sia assimilabile alla surroga, oppure se va interpretata separatamente, trattandosi di un’azione personale.

Se l’azione di regresso sia assimilabile alla surrogazione, al codebitore potranno essere opposte le eccezioni relative al rapporto obbligatorio originario. Se questa azioni viene considerata autonomamente, il condebitore potrà opporre solo le eccezioni personali e non quelle relative all’originario rapporto obbligatorio.

Il principio su cui si basa la disciplina è imperniata sulla trasmissione agli altri condebitori dei fatti positivi intervenuti in favore di uno di loro, come nel caso di novazione o di remissione fatta dal creditore in favore di uno dei condebitori. Invece, la sentenza intervenuta in favore di uno dei condebitori non si estende anche agli altri, i quali, però, possono giovarsene.

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