Risarcimento in Forma Specifica

Il risarcimento in forma specifica è una delle modalità con cui il danneggiato può essere sollevato nel nostro ordinamento dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un evento dannoso a suo carico. L’altra modalità prevista è il risarcimento per equivalente. L’art.2058 del Codice Civile stabilisce, Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Il risarcimento del danno in forma specifica si traduce in una riparazione in natura, ovvero nell’eliminazione del danno illecitamente provocato a terzi, quando questi sarebbe altrimenti destinato a protrarsi nel tempo. Dunque, se viene danneggiato un bene, la reintegra può avvenire mediante restituzione o consegna di uno equivalente, oppure nella riparazione. Nel caso di lesione del diritto di una persona, come della sua reputazione, la reintegrazione può avvenire mediante la pubblicazione a mezzo stampa della sentenza di condanna, che sancisce l’illecito.

La disposizione di cui sopra si lega all’art.185 del Codice Penale, che parla espressamente di restituzione nell’idem corpus, ovvero dello stesso bene danneggiato. Pensiamo al caso di chi ha subito un danno a un quadro di valore, egli potrebbe pretendere che il responsabile consegni uno del tutto uguale, anche su commissione allo stesso autore del primo. La restituzione in forma specifica, però, deve essere richiesta dal danneggiato, anche se questi non potrà rifiutarsi dall’accettare questo tipo di risarcimento, qualora gli sia offerto.

Tuttavia, sempre la stessa norma stabilisce che il risarcimento in forma specifica non può essere preteso, quando esso risulti eccessivamente oneroso per il danneggiante. Tornando al caso di sopra, se danneggio un quadro dal valore commerciale di 10.000 euro e commissionarne uno identico allo stesso autore mi costasse, però, 15.000 euro, potrei rifiutarmi di rispondere alla richiesta del risarcimento in forma specifica, scegliendo quella equivalente. Nel caso specifico, potrei semplicemente offrire al danneggiato i 10.000 euro, corrispondenti al danno subito.

Quindi, il principio generale è che il risarcimento avviene, per prima cosa, in forma specifica, che per il creditore è del tutto uguale a quello per equivalente. Per il debitore, potrebbe non essere la stessa cosa e, appunto, nel caso fosse costretto a sostenere un onere maggiore con il primo, potrebbe scegliere la seconda soluzione.

L’art.2057 c.c. norma un caso particolare di danno, Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno sotto forma di una rendita. In tal caso, il giudice dispone le opportune cautele.

Le cautele di cui parla l’articolo possono essere, per esempio, un’ipoteca su un immobile di proprietà del danneggiante, specie se questi non dispone di sufficiente reddito per provvedere alla suddetta rendita.

L’art.2058 non può trovare applicazione, nella parte in cui consente al giudice di fissare un risarcimento in forma equivalente, per i casi di lesione di diritti reali, come per l’inosservanza delle distanze. In questo caso, infatti, il danneggiato ha diritto alla rimozione del fatto lesivo, senza cui il danno rimarrebbe. Se la distanza minima tra due immobili prevista dal Comune è fissata in 6 metri e il proprietario di un fondo confinante costruisce a soli due metri dalla mia abitazione, è evidente che il risarcimento a cui avrà diritto non sarà per equivalente, ma l’abbattimento dell’edificio confinante, il quale rappresenta una lesione continua di un mio diritto, qualora non venisse rimosso.

 

Attenzione anche a un altro principio dell’ordinamento, per cui il risarcimento non può trasformarsi in una forma di arricchimento per il danneggiato. Per esempio, nel caso del proprietario di un immobile danneggiato dalle infiltrazioni, qualora il danneggiante avesse già provveduto a ristrutturare l’immobile, il danneggiato non potrebbe anche pretendere di ottenere il prezzo del deprezzamento dell’immobile, tranne che non dimostri che persino dopo la ristrutturazione, questi abbia perso parte del valore anteriore al danno.

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