Opposizione all’Esecuzione – Guida e Fac Simile

In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’opposizione all’esecuzione e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.

Opposizione all’Esecuzione

Il punto di partenza è la funzione dell’istituto: l’opposizione all’esecuzione è il rimedio con cui si aggredisce il “se” dell’esecuzione, cioè l’esistenza, l’attualità o l’efficacia del diritto a procedere; è quindi diversa dall’opposizione agli atti esecutivi, che riguarda il “come”, cioè la regolarità formale del titolo, del precetto o degli atti del processo esecutivo. La base normativa è l’articolo 615 del codice di procedura civile, che delinea un doppio binario, prima e dopo l’inizio dell’esecuzione, attribuendo al giudice poteri cautelari di sospensione quando ne ricorrano i presupposti; in parallelo, l’articolo 617 disciplina l’opposizione agli atti, con un termine perentorio breve e un diverso oggetto di controllo. L’inquadramento sistematico è essenziale perché la scelta del rimedio sbagliato può comportare decadenze: se si contesta l’estinzione del credito, la prescrizione, il pagamento già avvenuto, l’inesistenza o l’inefficacia del titolo, o l’impignorabilità assoluta in quanto incide sul diritto stesso di procedere, il veicolo è l’articolo 615; se invece si lamenta un vizio formale della sequenza titolo–precetto–pignoramento, l’articolo 617 è la strada, con i suoi termini serrati.

L’architettura dell’opposizione all’esecuzione, dopo la riforma Cartabia e il correttivo del 2024, vive anche del nuovo ruolo del precetto. L’articolo 480 c.p.c., come modificato, impone che il precetto indichi il giudice competente per l’esecuzione; questa clausola di trasparenza ha effetti pratici immediati, perché canalizza le opposizioni preventive verso quel foro, mentre in caso di omissione la legge stabilisce una regola suppletiva di radicamento della competenza nel luogo della notifica del precetto, con correlati effetti sulle notificazioni. Per l’operatore questo significa che già dal precetto si ricavano coordinate utili per decidere dove proporre l’opposizione ex articolo 615 prima che l’esecuzione cominci; e, se l’indicazione manca, la strada è predefinita dalla norma. L’innesto del correttivo ha generato fisiologiche domande applicative, specie quando il medesimo precetto possa sfociare in esecuzioni diverse, ma il principio resta quello di una bussola preventiva che riduca il contenzioso sulla competenza.

La dinamica temporale è il secondo pilastro della strategia. Finché l’esecuzione non è iniziata, l’opposizione all’esecuzione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio, oggi anche alla luce del rinvio all’articolo 480, terzo comma, quanto al collegamento territoriale. In questa fase l’attore opponente può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, che il giudice può concedere su istanza e in presenza di gravi motivi, secondo un giudizio che bilancia il fumus della pretesa e il periculum nel ritardo. Dopo l’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone davanti al giudice dell’esecuzione con ricorso, innestandosi nel processo esecutivo in corso e seguendo la micro-procedura tracciata dagli articoli 615, secondo comma, e 618 c.p.c., con possibili provvedimenti interinali di sospensione del processo esecutivo o dei singoli atti, anche qui sorretti da un vaglio motivato e non automatico. La chiarezza del confine tra “prima” e “dopo” è fondamentale non solo per il rito ma anche per i termini e per gli effetti sul precetto.

Il rapporto con l’efficacia del precetto è un nodo operativo che vale da solo una corretta calendarizzazione. Il precetto, com’è noto, perde efficacia se entro novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione; tuttavia, la legge prevede che la proposizione dell’opposizione contro il precetto sospenda quel termine, che riprenderà poi a decorrere secondo le regole dell’articolo 627. Questa sospensione legale evita che il creditore, nelle more del giudizio di opposizione, debba rincorrere la scadenza del precetto o moltiplicare gli atti; sul versante del debitore, segnala che un’opposizione tempestiva non solo fa valere le proprie ragioni ma congela la clessidra dei novanta giorni, impedendo l’innesco frettoloso di un pignoramento sul filo del rasoio. Nella prassi, questa sospensione viene fatta valere e riconosciuta con regolarità, ma occorre ricordare che non blocca in assoluto la possibilità del creditore di avviare l’esecuzione quando il titolo lo consenta e la sospensione non sia stata disposta in concreto; ciò che resta sospeso è l’efficacia del precetto ai fini della sua decadenza, non il diritto sostanziale del creditore di attivarsi se non vi è un provvedimento impeditivo.

La linea di demarcazione con l’opposizione agli atti è spesso invocata nelle aule di giustizia e conviene fissarla con esempi tipici. Se il debitore sostiene di aver pagato integralmente o in parte, di avere un termine di grazia, di beneficiare di una sospensione legale o di una causa di estinzione del credito, oppure se eccepisce la sopravvenuta inefficacia del titolo o la sua inidoneità a fondare quell’esecuzione, siamo nel campo dell’articolo 615. Se invece punta il dito su un’omissione formale nel precetto, su un difetto di data o sottoscrizione, su una notificazione viziata o su un errore materiale nella quantificazione di spese e accessori, il terreno corretto è l’articolo 617, con il suo termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto, prima che l’esecuzione inizi, o dalla conoscenza del primo atto viziato quando l’esecuzione è in corso. La distinzione non è accademica, perché confondere i piani può far perdere il treno: l’opposizione agli atti non tollera ritardi, mentre l’opposizione all’esecuzione “preventiva” non è in sé soggetta a un termine decadenziale, ferma restando la necessità di agire prima che l’esecuzione cominci e nel rispetto del quadro del precetto.

La competenza è stata resa più prevedibile dalla novità del precetto “trasparente”, ma resta governata dai criteri generali di materia, valore e territorio. Nella fase preventiva, il foro dell’esecuzione e l’indicazione nel precetto guidano la scelta del giudice davanti al quale citare; quando l’esecuzione è già iniziata, la competenza è del giudice dell’esecuzione davanti al quale pende il procedimento. Questa mappa evita contrasti dispendiosi e rafforza la funzione deflattiva dell’articolo 480, terzo comma, come emendato dal correttivo. Nei casi non infrequenti di precetti che potrebbero sfociare in esecuzioni diverse, la dottrina ha segnalato la necessità di un’interpretazione ragionevole dell’indicazione resa dal creditore, che non può tradursi in un foro pattizio, ma in una scelta orientativa coerente con la prevedibile forma esecutiva.

Quanto al contenuto e alla tecnica dell’atto, l’opposizione all’esecuzione preventiva si propone con citazione che espone con nettezza i fatti estintivi o impeditivi del diritto del creditore, allega la documentazione e formula la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo quando occorra; nell’opposizione successiva, il ricorso incastona la domanda nel processo esecutivo e chiede eventualmente la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 624, con o senza accordo delle parti a seconda che si attivi la sospensione concordata di cui all’articolo 624-bis. La fase cautelare è spesso decisiva: non basta allegare genericamente contestazioni, occorre prospettare un fumus serio e un periculum concreto, perché il legislatore, pur offrendo una tutela effettiva al debitore, mira a evitare arresti automatici dell’esecuzione basati su opposizioni pretestuose. Quando la sospensione viene negata o non è chiesta, l’esecuzione prosegue, ferma restando la possibilità di un accoglimento nel merito che travolga gli atti successivi.

Gli effetti economici e processuali dell’accoglimento riflettono l’oggetto del sindacato. Se il giudice accerta che il diritto di procedere non sussiste, l’esecuzione viene paralizzata e gli atti eventualmente compiuti sono travolti, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza. Se l’accoglimento è parziale e riguarda una parte del credito o accessori non dovuti, l’effetto tipico è una rideterminazione del dovuto che incide sulle iniziative già prese, consentendo al creditore di rimodulare la propria azione entro i confini accertati. Questa plasticità del rimedio è una delle ragioni per cui la distinzione dagli atti esecutivi è più che mai concreta: nella sede dell’articolo 617 il giudice rimuove il vizio dell’atto e ne ridisegna gli effetti formali; nella sede dell’articolo 615 si decide se e fino a che punto esiste il diritto di agire in via forzata, con conseguenze sostanziali e non solo regolative.

Un profilo pratico rilevante riguarda l’interazione tra opposizione e tempi dell’esecuzione. La sospensione legale del termine di novanta giorni del precetto, collegata alla proposizione dell’opposizione, non equivale a una sospensione del processo che il creditore potrebbe nel frattempo avviare se non interviene un provvedimento che la disponga; in concreto, quindi, l’opponente che non ottenga la sospensione cautelare deve essere pronto a fronteggiare atti esecutivi compiuti sotto la spada di Damocle del giudizio pendente. Ciò impone, in fase di redazione, di mettere bene a fuoco la domanda cautelare, di documentare gli elementi di fatto che rendono plausibile la pretesa e di chiarire l’urgenza che giustifica l’arresto temporaneo. Sul piano difensivo del creditore, al contrario, una pronta opposizione alle richieste cautelari e una puntuale distinzione tra questioni di merito e vizi formali aiutano a mantenere l’inerzia dell’esecuzione, soprattutto quando l’opposizione appaia meramente dilatoria.

La giurisprudenza e la prassi successive al correttivo hanno inoltre insistito sull’importanza delle indicazioni telematiche e delle nuove forme di radicamento della competenza connesse al precetto. L’indicazione del giudice dell’esecuzione nell’atto introduttivo dell’esecuzione non è un orpello, ma un tassello che tutela il debitore orientandolo sui fori corretti e responsabilizza il creditore in termini di trasparenza. In sua mancanza, la regola suppletiva evita vuoti di tutela distribuendo la competenza sul luogo della notifica del precetto e predisponendo meccanismi di comunicazione presso la cancelleria, coerenti con la digitalizzazione del processo. Le prime letture di merito confermano che l’omissione non travolge il precetto, ma produce effetti sul dove e sul come proporre le opposizioni, creando un quadro più prevedibile e meno litigioso sulla geografia delle cause.

Nel definire se e quando opporsi, è utile ricordare che l’opposizione all’esecuzione non è una sede per ripetere indiscriminatamente contestazioni già decise nel titolo, specie quando si tratti di sentenza passata in giudicato; la sua funzione non è rimettere in discussione il decisum, ma far valere fatti estintivi o impeditivi successivi o non deducibili prima, oppure far valere limiti oggettivi o soggettivi al diritto di procedere in via esecutiva. Ciò non toglie che vi siano aree grigie, come i titoli stragiudiziali o i decreti ingiuntivi non opposti, in cui il margine di contestazione in sede di 615 può essere più ampio, ma richiede comunque un impianto probatorio serio e non meramente assertivo. In questa prospettiva, la scelta degli allegati, la cura delle prove documentali, l’eventuale richiesta di mezzi istruttori ammissibili e l’attenzione agli oneri di specificazione sono decisivi per evitare un rigetto in rito o nel merito.

Infine, uno sguardo al coordinamento con istituti contigui completa il quadro. La sospensione concordata del processo esecutivo, introdotta per favorire soluzioni negoziate, può convivere con l’opposizione all’esecuzione laddove le parti, pur litigando sul diritto a procedere, intendano esplorare un piano di rientro o una conversione percorribile; ciò consente di congelare responsabilmente gli adempimenti esecutivi, evitando sprechi di risorse e salvaguardando il valore dei beni. Quando invece non vi è spazio per l’accordo, la traiettoria resta quella cautelare dell’articolo 615 o, a processo avviato, dell’articolo 624, con il giudice chiamato a motivare puntualmente sull’uno e sull’altro crinale. La bussola, per il debitore, è questa: distinguere correttamente tra vizi sostanziali e formali, muoversi tempestivamente prima che l’esecuzione inizi se si contesta il diritto di procedere, chiedere misure cautelari solo quando vi sia un reale pericolo e una ragionevole probabilità di accoglimento, e non dimenticare gli effetti sospensivi legali sul precetto che l’opposizione innesca. Per il creditore, la bussola speculare è redigere un precetto completo dell’indicazione del giudice dell’esecuzione, scegliere coerentemente la forma esecutiva, reagire con puntualità alle istanze cautelari, e, quando il fumus dell’opposizione sia tenue, insistere per la prosecuzione ordinata del processo. In un sistema che dopo la riforma e il correttivo ha puntato su tempi prevedibili e trasparenza delle regole, l’opposizione all’esecuzione resta un presidio di legalità sostanziale, da usare con precisione chirurgica più che come strumento dilatorio, così da evitare il boomerang delle spese e delle sanzioni processuali e da condurre le parti a una decisione rapida sul cuore del problema: se l’esecuzione è davvero dovuta e fino a che punto.

Esempio di Opposizione all’Esecuzione

TRIBUNALE CIVILE DI _________________
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ex art. 615 c.p.c.
RICORRENTE/OPPONENTE
Il sig./la sig.ra _________________________ (C.F. _________________________), nato/a a _________________________ il _________________________, residente in _________________________ via _________________________ n. _____, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _________________________ (C.F. _________________________ – PEC _________________________ – Fax _________________________) giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio, in _________________________ alla via _________________________ n. _____, elegge domicilio.

– OPPONENTE –

CONTRO
Il sig./la sig.ra _________________________, residente in _________________________ alla via _________________________ con l’Avv. _________________________

– OPPOSTO –

PREMESSO
RAPPORTO ORIGINARIO:
In data _________________________ il sig./la sig.ra _________________________ ed il sig./la sig.ra _________________________ stipulavano contratto di _________________________ che prevedeva quale corrispettivo della prestazione il pagamento della somma di € _________________________;

☐ Nello stesso contratto si conveniva la rateizzazione del pagamento in _________________________ distinti momenti _________________________;

☐ Tutti i pagamenti sono avvenuti con _________________________ (assegni bancari, bonifici, contanti, ecc.);

TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO:
In data _________________________ il sig./la sig.ra _________________________ faceva pervenire all’opponente precetto di pagamento _________________________ per somma di € _________________________, vantandosi di essere creditore della somma riportata nel titolo poiché _________________________;

Il precetto si fondava sul seguente titolo esecutivo:

☐ Sentenza n. _____ del _____ del Tribunale di _____

☐ Decreto ingiuntivo n. _____ del _____ del Tribunale di _____

☐ Atto notarile del _____ rep. n. _____ Notaio _____

☐ Altro: _________________________

MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE:
Tale assunto è infondato in fatto e privo di ogni giuridico fondamento dato che il preteso credito deve considerarsi estinto per le seguenti ragioni:

SELEZIONARE I MOTIVI APPLICABILI:
☐ PAGAMENTO INTEGRALE

Il credito è stato integralmente pagato in data _________________________ mediante _________________________ (modalità di pagamento) come risulta da _________________________ (documentazione probatoria).

☐ COMPENSAZIONE

Il credito si è estinto per compensazione con il controcredito di € _________________________ che l’opponente vanta nei confronti dell’opposto per _________________________ (causa del controcredito).

☐ PRESCRIZIONE

Il credito è prescritto ai sensi dell’art. _____ c.c., essendo decorso il termine di prescrizione di _____ anni dal _________________________ senza che siano intervenuti atti interruttivi validi ed efficaci.

☐ NOVAZIONE

Il credito originario si è estinto per novazione in data _________________________ con la costituzione del nuovo rapporto obbligatorio _________________________.

☐ REMISSIONE DEL DEBITO

Il creditore ha espressamente rimesso il debito in data _________________________ mediante _________________________ (atto di remissione).

☐ IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

L’obbligazione si è estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, verificatasi in data _________________________ per _________________________.

☐ INESISTENZA DEL CREDITO

Il credito non è mai sorto in quanto _________________________ (specificare i motivi dell’inesistenza: nullità contratto, mancanza presupposti, ecc.).

☐ ALTRI MOTIVI

_________________________

CITA
Tanto premesso, l’opponente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

Il sig./la sig.ra _________________________, residente in _________________________ alla via _________________________ con l’Avv. _________________________, a comparire innanzi all’On.le Tribunale di _________________________ all’udienza del _________________________, ore e locali di rito, sezione e giudice unico a designarsi ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che in mancanza si procederà in loro contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c. e dall’art. 38 c.p.c., per sentire emettere le seguenti

CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l’effetto:

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE:
sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e di tutti gli atti dell’esecuzione già compiuti, ivi compreso il precetto notificato in data _________________________, in attesa della definizione del presente giudizio;

NEL MERITO:
dichiarare che l’opponente nulla deve a _________________________ in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente:

dichiarare l’inefficacia del precetto notificato in data _________________________;
dichiarare l’inefficacia di tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti;
ordinare la cancellazione di eventuali trascrizioni, iscrizioni e annotazioni conseguenti all’esecuzione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;

IN VIA SUBORDINATA:
☐ ridurre il credito alla somma effettivamente dovuta di € _________________________ per i motivi esposti;

☐ dichiarare la compensazione fino alla concorrenza del controcredito di € _________________________;

condannare l’opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.

ISTANZA CAUTELARE
In via istruttoria, si chiede altresì:

ammettersi interrogatorio formale dell’opposto, sig./sig.ra _________________________, sulle posizioni di cui ai nn. _________________________ della premessa, preceduti dalla locuzione “Se vero che”.

Si indicano inoltre a testi il sig./sig.ra _________________________ ed il sig./sig.ra _________________________ sui nn. _________________________ della premessa, tutti preceduti dalla locuzione “Se vero che”.

Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori.

VALORE E DOCUMENTI
Si dichiara ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore della causa è pari ad € _________________________.

Si producono i seguenti documenti:

Copia del contratto del _________________________
☐ Ricevute di pagamento
☐ Estratti conto bancari
☐ Corrispondenza tra le parti
☐ Documentazione probatoria dell’estinzione
☐ _________________________
Salvis Iuribus

_________________________, _________________________

Avv. _________________________
(firma digitale se PCT)

PROCURA
Io sottoscritto/a _________________________ delego a rappresentarmi e difendermi nella presente opposizione all’esecuzione, l’Avv. _________________________ conferendogli/le ogni e più ampia facoltà di legge, e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo Studio in Via _________________________ di _________________________

Il presente costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento del mandato ai sensi del GDPR.

_________________________

Visto per autentica
Avv. _________________________

Fac Simile Opposizione all’Esecuzione Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile opposizione all’esecuzione Word.

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