Opposizione all’Esecuzione – Guida e Fac Simile

In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’opposizione all’esecuzione e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.

L’opposizione all’esecuzione, regolata dall’art.615 del Codice di Procedura Civile, è un atto con il quale si contesta alla parte istante di procedere all’esecuzione. In altre parole, la contestazione è sul diritto di procedere all’esecuzione, ma non va confusa con l’opposizione agli atti esecutivi. Infatti, con l’opposizione all’esecuzione si contesta il se dell’esecuzione, mentre con l’opposizione agli atti esecutivi si ha una contestazione della regolarità formale del processo, ovvero del come esso si stia dispiegando.

L’opposizione all’esecuzione può contestare qualsiasi titolo esecutivo, sia giudiziale che extragiudiziale, anche se questo rappresenta la maggioranza dei casi, dato che i titoli stragiudiziali si formano senza un previo accertamento giudiziale sul diritto in essi rappresentato. Pertanto, se voglio contestare la veridicità di una firma apposta sulla cambiale, devo procedere con l’opposizione all’esecuzione. Nel caso di un titolo giudiziale, invece, è stato già compiuto un accertamento formale delle parti, per cui non si agisce contro di esso, nella regolarità dei casi, con un’opposizione all’esecuzione, ma con un’opposizione all’atto esecutivo. Si pensi alla sentenza di primo grado, che può essere impugnata, ma in appello. Una volta passata in giudicata, essa non è più impugnabile, tranne che nel caso in cui risultino nuovi elementi in favore della parte soccombente, che non sia stato possibile fare valere nel corso del processo. Per esempio, se ho pagato la somma fissata dal giudice per il risarcimento in favore di un terzo e questi mi invierà un atto di precetto successivo alla sentenza, potrò oppormi all’esecuzione, in quanto il creditore è stato soddisfatto e non ha più diritto a alcuna pretesa nei miei confronti. Qui, quindi, non sto contestando la regolarità formale dell’atto di precetto, ma il diritto con esso preteso.

Il procedimento è diverso a seconda che l’esecuzione sia o meno iniziata. Se non è ancora iniziata, la domanda viene presentata al giudice competente, mentre nel caso in cui è iniziata, va presentata al giudice dell’esecuzione. Per individuare il momento, in cui considerare iniziata l’esecuzione, possiamo affermare che esso sia quello del pignoramento per l’espropriazione, della notifica dell’avviso ex art.608 per l’esecuzione per rilascio, del primo accesso dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione per consegna, del ricorso al giudice dell’esecuzione per la determinazione delle modalità dell’esecuzione per i casi di esecuzione di obblighi di fare o non fare.

Risulta essere importante capire che con l’opposizione all’esecuzione inizia un processo di cognizione, ovvero con lo scopo di accertare la sussistenza o meno del diritto preteso dalla parte istante. In base alla giurisprudenza, il termine di prescrizione per agire con l’opposizione all’esecuzione sarebbe di dieci anni, ma un intervento legislativo del 2016 ha introdotto un termine di decadenza, anche se limitatamente ai procedimenti di espropriazione.

Vediamo come funziona l’opposizione all’esecuzione. Tra la notifica del precetto e l’inizio del processo esecutivo, si può proporre opposizione con citazione davanti al giudice competente. Il giudice, se ritiene che sussistano gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, ma se il diritto della parte istante viene contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva solo della parte contestata. Nel caso di crediti di lavoro, l’opposizione all’esecuzione si introduce con ricorso davanti al giudice del lavoro.

Consideriamo adesso il caso di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui l’opposizione sia iniziata, per esempio, attraverso il pignoramento di un ben. L’opposizione va presentata davanti al giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. L’udienza di comparizione delle parti si svolge con rito camerale. Se il giudice è competente anche per il giudizio di cognizione introdotto con l’opposizione, egli fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, in base alle modalità previste sulla base della materia e del rito. La parte interessata, nel termine fissato dal giudice, previa iscrizione a ruolo della causa, introduce il giudizio di merito. La decisione sull’opposizione è assunta dal giudice con sentenza impugnabile.

Se il giudice non è competente anche per il giudizio di cognizione introdotto con l’opposizione, rimette le parti davanti al giudice competente, fissando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa. La decisione, anche in questo caso, viene assunta con sentenza inoppugnabile.

Se l’opposizione viene proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, il processo esecutivo non viene sospeso, se non per gravi motivi, valutati dal giudice su istanza della parte esecutata. Per crediti di lavoro, l’opposizione va presentata, in ogni caso, davanti al giudice dell’esecuzione. Il termine perentorio fissato dal giudice non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi. Nel caso in cui l’opposizione sia contro un pignoramento, essa riguarderà sempre il se dell’atto, nonostante sia già avvenuto, in quanto l’opponente lamenta il diritto dell’altra parte a pignorare i suoi beni. Il giudizio di cognizione, come visto, si chiude con sentenza inoppugnabile con i mezzi ordinari e che potrà dichiarare esistente o meno il diritto a procedere all’esecuzione.

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