Secondo il Codice di Procedura Civile, il creditore può aggredire i beni del debitore in modi differenti, a seconda che essi siano immobili o mobili, che si trovino nella disponibilità del debitore stesso o presso terzi. Il pignoramento presso terzi riguarda proprio i beni di proprietà del debitore, ma che si trovano materialmente nella disponibilità di terze persone. L’art.543 c.p.c. contempla due ipotesi, ovvero quella per cui i beni del debitore si trovino presso terzi e quella di crediti del debitore verso terzi.
Atto di Pignoramento Presso Terzi
Il pignoramento presso terzi è la forma di espropriazione forzata che aggredisce crediti del debitore verso un terzo o cose del debitore che si trovano presso un terzo. Il cuore è l’atto di pignoramento: un atto che il creditore notifica contemporaneamente al debitore e al terzo, e che vincola il credito o la cosa nelle mani del terzo, imponendogli di non disporne e di dichiarare se e in quale misura egli è debitore del debitore esecutato. Il riferimento normativo diretto è l’articolo 543 del codice di procedura civile, che definisce la forma dell’atto e la necessità della notifica al terzo e al debitore secondo le regole generali delle notificazioni. La disposizione, nel testo vigente, è stata letta e applicata avendo riguardo alle modalità telematiche oggi ordinarie: l’“atto notificato” è la matrice di un dialogo processuale che può correre anche via PEC quando il destinatario ha un domicilio digitale opponibile ai terzi.
Sul contenuto dell’atto, la prassi e i formulari aggiornati convergono: l’atto deve individuare con precisione le parti, indicare il titolo esecutivo e il precetto, specificare i crediti o i beni da vincolare presso il terzo, intimare al terzo di non disporne senza ordine del giudice e riportare in modo chiaro l’avvertimento sulla dichiarazione del terzo, con il canale e il termine per renderla. È buona tecnica redazionale, conformemente al tenore dell’articolo 543 e alle ricostruzioni dottrinali successive alla riforma, inserire anche i dati telematici utili (PEC “da pubblici elenchi”) e fissare l’udienza davanti al giudice competente, rispettando i tempi d’uso dell’ufficio individuato. L’esperienza di merito dell’ultimo biennio, segnalata da commenti e note operative, insiste proprio sulla completezza dell’atto, perché omissioni o genericità possono riflettersi sul contraddittorio col terzo e, in casi estremi, sull’efficacia del pignoramento.
La dichiarazione del terzo è l’altro snodo strutturale. L’articolo 547 c.p.c. prevede che il terzo, ricevuta la notifica, dichiari se, nei limiti in cui è pignorato, deve somme al debitore, se vi sono sequestri o pignoramenti anteriori, o se sono intervenute cessioni del credito; la dichiarazione può essere resa per iscritto, a mezzo raccomandata o PEC, oppure direttamente in udienza, secondo quanto dispone l’articolo 548 quando non perviene una dichiarazione scritta. La funzione della risposta è duplice: consente di accertare esistenza ed entità del credito pignorato e, se positiva, apre la strada all’ordinanza di assegnazione; se invece è negativa o contestata, innesca il segmento eventuale di accertamento del credito presso il terzo. Le fonti aggiornate ricordano che la comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata resta la via più lineare, ma la mancata risposta non comporta sanzioni automatiche: comporta piuttosto la necessità di sentire il terzo in udienza, secondo la scansione dell’articolo 548.
Il mancato invio della dichiarazione nei giorni che precedono l’udienza non si traduce più, in via generalizzata, in una ficta confessio immediata priva di contraddittorio: il tribunale sente il terzo, e solo all’esito può valutare se la condotta sia equiparabile a un’ammissione per mancata contestazione. Su questo terreno la giurisprudenza più recente ha puntualizzato che non opera alcuna “confessione tacita” se l’atto di pignoramento non specifica sufficientemente il credito o la sua misura: è un richiamo pratico alla qualità dell’atto introduttivo, perché la genericità può impedire l’innesco di effetti preclusivi a carico del terzo. La Cassazione ha infatti negato che possa operare la ficta confessio quando la pretesa non sia specificata; è un approdo che suggerisce al creditore di dettagliare bene importi e riferimenti delle somme pignorate fin dall’atto.
La posizione del terzo è regolata anche dall’articolo 546 c.p.c., che gli impone il dovere di custodia e il divieto di disporre delle cose o delle somme pignorate oltre i limiti del normale godimento, pena la responsabilità verso le parti. In termini operativi, le amministrazioni e i datori di lavoro, destinatari tipici di pignoramenti di stipendi o pensioni, accantonano le quote pignorate e, dopo l’ordinanza di assegnazione, le riversano al creditore procedente. Questo si intreccia con la disciplina dei limiti di pignorabilità dell’articolo 545 c.p.c., norma che ha conosciuto nel tempo interventi correttivi e interpretazioni puntuali, specie sul fronte delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Per il 2025 l’INPS ha ribadito, con circolari e note tecniche, l’assetto dei limiti alla luce dell’articolo 545: esiste una soglia di impignorabilità assoluta per i crediti destinati a bisogni primari, e una impignorabilità parziale, con percentuali differenziate per retribuzioni e trattamenti pensionistici, salvaguardando il cosiddetto minimo vitale. In particolare, per le pensioni opera il meccanismo del doppio dell’assegno sociale come zoccolo duro di impignorabilità, con un minimo non inferiore a mille euro, dato che la prassi amministrativa aggiorna annualmente in base al valore dell’assegno sociale. La conseguenza pratica è che l’atto di pignoramento deve rispettare questi paletti sin dall’origine, e il terzo deve applicarli in sede di accantonamento e di riversamento.
La scansione temporale della procedura merita attenzione. Dalla notifica dell’atto, il terzo ha un breve intervallo per rendere la dichiarazione stragiudiziale; se non lo fa, il giudice fissa l’udienza e lo ascolta. All’udienza, se la dichiarazione è positiva e non contestata, il giudice emette ordinanza di assegnazione nei limiti di legge; se è negativa o sorgono contestazioni, si apre la parentesi dell’accertamento, che può sfociare in un giudizio sul rapporto tra terzo e debitore per stabilire l’effettiva sussistenza del credito pignorato. È proprio nella preparazione dell’udienza che si giocano le carte migliori: per il creditore, produrre estratti, contratti, buste paga o flussi pensionistici compatibili con privacy è decisivo a corroborare la richiesta di assegnazione; per il terzo, curare una dichiarazione completa evita di essere trascinato in un contenzioso che non lo riguarda se non come custode. Il dato sostanziale resta che, fin dalla notifica, il vincolo è efficace e il terzo non può pagare il debitore esecutato sulla porzione pignorata senza esporsi a responsabilità.
Le novità di sistema introdotte con la riforma e i correttivi hanno inciso anche sugli oneri del creditore nella fase iniziale. Oltre alla compiuta indicazione delle parti e del titolo, è rilevante la corretta localizzazione del giudice competente e la tempestiva iscrizione a ruolo con i depositi telematici richiesti; dottrina e prassi applicativa hanno segnalato che gli “oneri ulteriori” introdotti con la riforma pretendono un coordinamento attento fra la duplice notifica e l’alimentazione del fascicolo d’esecuzione, pena il rischio di criticità sulla validità o l’efficacia del pignoramento. È un profilo spesso sottovalutato nella pratica, ma che, se trascurato, può costare tempo e dover ripetere l’atto.
Un capitolo a sé sono i limiti speciali e le interazioni con la riscossione esattoriale. L’esecuzione esattoriale sui crediti da lavoro e pensione segue regole in parte diverse, ma i principi di fondo sui limiti percentuali e sul minimo vitale per le pensioni si riflettono comunque nel comportamento del terzo. La giurisprudenza costituzionale ha avuto un ruolo importante nel consolidare l’idea di una soglia incomprimibile di tutela, poi recepita dal legislatore in più fasi. In sede civile ordinaria, quando l’oggetto del pignoramento sono stipendi o pensioni, il giudice deve tenere conto di questi tetti, che si riflettono direttamente sull’ordinanza di assegnazione e sui calcoli che il terzo sarà chiamato a fare. Gli orientamenti amministrativi INPS più recenti aiutano a tradurre in percentuali e valori mensili aggiornati queste regole, ed è perciò utile richiamarli nell’atto, specie in procedimenti seriali.
Le contestazioni tipiche in udienza ruotano spesso attorno alla qualità della dichiarazione del terzo e alla specificità dell’atto di pignoramento. Quando il pignoramento su crediti continui e periodici, come retribuzioni e pensioni, è scritto in termini vaghi, il terzo può eccepire la genericità, negare l’esistenza di somme disponibili oltre i limiti o indicare cause legittime di prevalenza, come sequestri o pignoramenti anteriori. La norma gli chiede anche di dichiarare cessioni notificate; la loro omissione può provocare chiamate in causa aggiuntive per assicurare il contraddittorio. Dall’altro lato, il creditore ha interesse a documentare capienza e capibilità delle somme, sapendo che difficilmente potrà beneficiare di scorciatoie processuali se non ha definito puntualmente il proprio oggetto fin dall’atto. La Cassazione del 2024 citata ha proprio ribadito che non si può costruire una “confessione” del terzo sul silenzio quando manca la necessaria specificazione nell’atto: un monito a professionisti e uffici legali a investire nella redazione.
Sotto il profilo pratico, l’atto ben fatto conserva alcuni tratti ricorrenti. La parte iniziale identifica giudice, creditore, debitore e terzo, con indicazione degli indirizzi telematici reperiti da pubblici elenchi quando possibile; si richiama il titolo esecutivo e il precetto, con data e importi aggiornati; si descrivono con precisione i crediti oggetto di pignoramento presso il terzo, specificandone natura, scadenza e periodicità (per esempio “il venti per cento delle retribuzioni nette oltre il minimo impignorabile” oppure “tutte le somme disponibili sul conto corrente fino a concorrenza di Euro X” quando compatibile con i limiti di legge); si intima al terzo, ai sensi dell’articolo 546, di non disporre e di accantonare; si avverte, ai sensi dell’articolo 547, della facoltà di rendere dichiarazione scritta entro il termine indicato e si indica data e ora dell’udienza ex articolo 543. Dopo la notifica, l’iscrizione a ruolo con deposito telematico della prova delle notifiche, del titolo e del precetto completa il quadro procedurale. In difetto, il fascicolo non si muove e il creditore rischia di perdere l’udienza o dover rinnovare.
La gestione dell’udienza è il momento di verifica: se il terzo ha dichiarato positivamente, il giudice può assegnare al creditore le somme entro i limiti normativi; se la dichiarazione è negativa o contestata, il giudice instrada la causa incidentale di accertamento. Nei pignoramenti “sensibili” come stipendi e pensioni, il provvedimento di assegnazione quantifica la percentuale o l’importo mensile, tiene conto del minimo vitale per le pensioni e dei tetti per le retribuzioni, e vincola il terzo a versare periodicamente. Gli aggiornamenti INPS sui minimi impignorabili e le note tecniche diffuse dalle amministrazioni sono la bussola quotidiana per i datori di lavoro e gli enti previdenziali chiamati a eseguire l’ordinanza: per questo è utile citarli, o almeno allinearvisi, così da evitare restituzioni e correzioni a valle
Esempio di Atto di Pignoramento Presso Terzi
Tribunale ordinario di __
Atto di pignoramento presso terzi
(conforme alle novità introdotte con il Correttivo della Riforma Cartabia)
La società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,
o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall’Avv. (cod. fisc. __), il quale elegge domicilio, ai sensi dell’art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ___ nel quale dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione di legge.
Premesso che
Indicare il titolo in forza del quale si agisce
Ad esempio:
con decreto ingiuntivo telematico n. __ del __ (R.G. __/__), notificato in data __, dichiarato esecutivo in data __, il Tribunale di __ ingiungeva al sig./sig.ra __ (Cod. fisc. __) di pagare in favore dell’odierno istante la somma di Euro __, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio;
oppure
con atto del __ Rep. __ Racc. __ a rogito del Notaio in __, Dott. __, è stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di Euro __ tra __, mutuante, e il sig. __ (Cod. fisc. __), mutuatario;
Indicare la data di notifica del precetto e la somma ivi intimata
con atto di precetto notificato in data __ al sig./sig.ra __ (Cod. fisc. __), in forza del predetto titolo, l’odierno istante ha intimato il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della complessiva somma di Euro __ per capitale, spese, accessori ed interessi al __, oltre interessi successivi al __ da calcolarsi al tasso convenzionale, nonché spese legali ed occorrende tutte fino al soddisfo, il tutto salvo errori e omissioni e senza rinuncia alcuna al maggior credito eventualmente vantato, oltre ogni successiva occorrenda, e al netto di eventuali incassi medio tempore intervenuti, il tutto comunque da corrispondere nei limiti della legge 108/96, di tutte le ulteriori normative vigenti e nei limiti dei tassi soglia;
poiché il precetto è rimasto infruttuoso, è interesse dell’odierno Istituto procedere ad espropriazione forzata presso terzi in quanto il sig./sig.ra __ risulterebbe:
dipendente a tempo determinato/indeterminato presso la società __ (Cod. fisc. e P.Iva __) con sede in __, Via __ (CAP __);
titolare di rapporti bancari presso l’istituto di credito __ (Cod. fisc. e P.Iva __) con sede in __, Via __ (CAP __);
beneficiario di trattamento pensionistico presso __ (Cod. fisc. e P.Iva __), con sede in __, Via __ (CAP __), in persona del legale rappresentante pro tempore;
creditore della somma di Euro __ nei confronti della società __ (Cod. fisc. e P.Iva __) con sede in __, Via __ (CAP __) o del sig./sig.ra __ (Cod. fisc. __)
L’odierno creditore, per il recupero del suindicato credito intende, quindi, sottoporre a pignoramento, nei limiti di legge, tutte le somme anzidette e/o tutte le altre, a qualsiasi titolo dovute dai predetti terzi, fino alla concorrenza della somma di Euro __ (importo precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro) oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
Pertanto, l’odierno creditore, per quanto di sua competenza, intima ai predetti terzi di non disporre delle somme dovute al sig./sig.ra __ (Cod. fisc. __) senza ordine del Giudice.
*** *** ***
Tutto ciò premesso l’odierno creditore, rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe
Cita
il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __, (inserire le generalità del debitore), invitandolo a comparire dinnanzi al Tribunale Ordinario di __ – Esecuzioni Mobiliari, Giudice dell’Esecuzione designando, all’udienza che si terrà il giorno __, ore di rito*, ed a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e
(*In molti Tribunali, prima di procedere alla notifica del pignoramento presso terzi bisogna provvedere alla prenotazione della data di udienza sul sito internet del Tribunale. Una volta eseguita la prenotazione, indicare nell’atto il giorno e l’ora in cui il debitore e il terzo dovranno comparire dinanzi al Giudice dell’Esecuzione. Si consiglia pertanto di verificare sempre tale circostanza, cercando sul sito del Tribunale competente o eseguendo la seguente ricerca su Google: “Tribunale di __ prenotazione udienze presso terzi”)
Invita
La società __ (Cod. fisc. e P.Iva __) con sede in __, Via __ (CAP __) o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __) (inserire le generalità del terzo pignorato);
a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere dagli stessi resa comparendo in un’apposita udienza e che nel caso in cui non dovessero comparire o, sebbene comparsi, non rendano la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Con espressa avvertenza per tutti che, non comparendo, si procederà come per legge.
Con l’avvertimento, altresì, che a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
__, lì __ (Luogo e Data)
Avv. __
*** *** ***
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di __, munito dell’allegato titolo esecutivo e visto l’atto di precetto notificato in data __ al suindicato Sig./Sig.ra __, ai sensi degli artt. 492, 543 e segg. c.p.c.,
HO PIGNORATO
tutte le somme e/o disponibilità economiche i contributi, i trattamenti e gli emolumenti da lavoro dipendente e/o qualsivoglia altro titolo o causa dovuti al debitore Sig./Sig.ra __ (Cod. Fisc. __) da
La società __ (Cod. fisc. e P.Iva __) con sede in __, Via __ (CAP __) o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __) (inserire le generalità del terzo pignorato);
fino alla concorrenza della somma di Euro __ (importo precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro) oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze, e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo, e tal fine
HO INGIUNTO
Al debitore Sig./Sig.ra __ ai sensi dell’art. 492 c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra le somme assoggettate all’espropriazione ed i frutti di esse,
HO INVITATO
il debitore Sig./Sig.ra __ ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis,
HO AVVERTITO
il debitore Sig./Sig.ra __ ai sensi dell’art. 495 c.p.c., che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lei depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale,
HO INVITATO
il debitore Sig./Sig.ra __, nell’ipotesi in cui per la soddisfazione del creditore procedente i beni ed i crediti assoggettati a pignoramento dichiarati dal terzo appaiano insufficienti oppure appaia manifesta la lunga durata della liquidazione ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che per l’omessa o falsa dichiarazione è prevista, ai sensi dell’art. 388 c.p., sanzione penale
HO INFINE INTIMATO
ai sensi dell’art. 543 n. 2 c.p.c. a:
La società __ (Cod. fisc. e P.Iva __) con sede in __, Via __ (CAP __) o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __) (inserire le generalità del terzo pignorato)
di non disporre delle somme pignorate con il presente atto senza ordine del Giudice, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode.
*** *** ***
E per l’effetto ho eseguito il su esteso pignoramento mediante notifica di copia del presente atto:
1) alla società Alfa (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in __, via __ n. __ (CAP __), ivi
Oppure
2) al Sig./Sig.ra (Cod. fisc. __), presso la sua residenza in __ alla via__ n. __ (CAP __), ivi
Fac Simile Atto di Pignoramento Presso Terzi Word
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