In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto per adesione.
Quando parliamo di contratto, alla mente ci viene subito un negozio tra due parti, finalizzato all’ottenimento di benefici reciproci. In un contratto di compravendita immobiliare, per esempio, il proprietario di un’abitazione punta a spuntare il massimo prezzo possibile, mentre il potenziale acquirente tende a offrire il minimo possibile. Dall’incontro tra le opposte esigenze, si arriverà a un accordo tra le parti, un prezzo ritenuto evidentemente equo da entrambi.
Tuttavia, non tutti i contratti vengono realmente negoziati. Alcuni si stipulano per adesione. Sicuramente avete presente i termini di un finanziamento in banca, di una tariffa telefonica con la compagnia specifica o di una elettrica. Si tratta di contratti che il cliente firma senza essere nelle possibilità di modificare niente. Semmai, gli è solo consentito avvalersi di parte della proposta offerta. Del resto quelli di cui sopra sono contratti stipulati tra una grande società e milioni di clienti e sarebbe impossibile negoziare con ciascuno di loro, per cui si è costretti a scegliere per condizioni di massa, standard, uguali per tutti, per quanto generalmente differenziate per segmento di clientela, al fine di attirare un pubblico quanto più vasto possibile.
I contratti per adesione sono generalmente anche a distanza. Il cliente firma appositi formulari anche online, ma non esiste alcuna negoziazione specifica. Detto anche in altre parole, essi si caratterizzano per l’esistenza di una parte contrattuale forte e una debole. La prima di fatto propone all’altra una sorta di prendere o lasciare. Per evitare abusi, l’art.1341 del Codice Civile fissa alcuni paletti contro le clausole vessatorie. Al comma 2, esso recita, In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Le suddette clausole, se non approvate per scritto, sono inefficaci. Su pressione delle direttive comunitarie in materia, è stato introdotto in Italia il Codice del Consumo, che disciplina i rapporti tra professionisti e consumatori. Le clausole vessatorie che non rispettano le previsioni legislative sono colpite dalla sanzione della nullità. Per consumatore si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Se contrae con il professionista clausole, che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, queste si ritengono vessatorie, sanzionate dalla nullità, mentre il resto del contratto rimane valido. La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata dal giudice.
La vessatorietà si desume dalle circostanze esistenti all’atto della loro sottoscrizione, delle altre clausole contenute nel contratto e della natura del bene o del servizio oggetto del contratto. Le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile e nel caso di dubbio prevale l’interpretazione a favore del consumatore. Tra le diverse ipotesi, che possono essere considerate vessatorie, ci sono quelle che escludono la responsabilità del professionista in caso di danno alla persona del consumatore, conseguenza di un atto o un’omissione del primo, i casi di inadempimento parziale o totale o inesatto, esclusioni dell’opportunità da parte del consumatore di essere compensato dal professionista. Tassativamente vessatoria è quella clausola, alla quale il consumatore aderisce per estensione, senza avere di fatto avuto la possibilità di conoscerne il contenuto.
La ragione della sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie da parte del consumatore è costringerlo a prestare attenzione al contenuto di determinate clausole, che gli recherebbero un potenziale danno, comportando uno squilibrio tra diritti e doveri a suo discapito. Il Codice del Consumo, all’art.33, riguarda i contratti in generale, firmati da parte di un professionista e il consumatore. Gli artt.1341 e 1342 c..c, invece, disciplinano i contratti stipulati tramite formulari o modulari. Le due discipline non si sovrappongono, ma si integrano l’una con l’altra.
Eppure, sul piano sanzionatorio vi sono differenze, le clausole tassativamente elencate all’art.1341 e quelle stipulate tramite formulari o modulari all’art.1342 sono da considerarsi inefficaci, salvo esplicita approvazione per iscritto, mentre quelle indicate nel Codice del Consumo sono nulle. La vessatorietà è rilevabile d’ufficio per le clausole indicate nel Codice del Consumo, ma non per quelle indicate dal Codice Civile. Comune a entrambe le discipline, invece, è la trattativa individuale, che esclude che una clausola possa considerarsi vessatoria, in quanto frutto di negoziazione e non di imposizione unilaterale da parte del professionista. Questo discorso non vale, però, per le tre ipotesi di vessatorietà previste dal Codice del Consumo, per le quali nemmeno la trattativa individuale le rende valide.