Accollo – Significato e Definizione

L’accollo è un accordo tra un debitore e un terzo, attraverso il quale questo si assume le obbligazioni del primo nei confronti del creditore, il quale rimane estraneo alla stipulazione del contratto. Si sostiene anche che si tratti di un contratto a favore di terzi. Sul piano normativo, è disciplinato dall’art.1273 del Codice Civile, Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

Dunque, l’accollo non coinvolge il creditore, che rimane estraneo all’accordo tra debitore e terzo, oppure può dichiarare di volerne approfittare, aderendo al contratto stipulato tra le parti originarie. In questo caso bisognerà verificarne i termini, perché essi possono prevedere la liberazione espressa del debitore originario o nulla a tale riguardo. Se nel contratto non compare niente sulla liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con l’accollante. L’accollante, poi, potrà opporre al creditore tutte le eccezioni relative al contratto di accollo.

Vediamo cosa succede, invece, se il creditore non aderisce all’accollo. Il debitore originario o accollato rimane obbligato verso il creditore. Questo si rivolgerà a lui per ottenere l’adempimento, ma sulla base del contratto di accollo, il debitore potrà rivolgersi a sua volta all’accollante per ottenere quanto previsto dall’accordo.

Dunque, l’accollo è un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, la cui efficacia si ha a prescindere dall’adesione o meno del creditore, che serve semmai al creditore per rendere irrevocabile l’accordo nei suoi confronti. Se l’accollante ha assunto solo una parte del debito originario, egli sarà esposto solo per quella parte.

Dicevamo anche che l’accollante potrà opporre al creditore tutte le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista, ma non quelle personali, basate su fatti sopravvenuti all’accollo, così come la compensazione dei crediti del debitore originario con quelli del creditore. Con l’accollo, quindi, il creditore ha davanti un nuovo debitore, ma resta vero che l’accollante potrà opporre al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto debitorio tra debitore originario e creditore, visto che con l’accollo ha rilevato proprio quel debito.

L’accollo è stato disciplinato con il Codice Civile del 1942, ma già dal 1865 era stato individuato sul piano dottrinale. Sulla base di quanto detto sopra, è chiara la distinzione con l’espromissione. In entrambi i casi, il debitore è liberato dal debito, che viene assunto da un altro soggetto, ma mentre l’accollo è un accordo tra debitore e terzo, l’espromissione si ha tra terzo e creditore.

Riassumendo, l’accollo può essere di tre tipi, interno, liberatorio e cumulativo. Nel primo caso, l’accordo è solo tra debitore e terzo accollante, mentre il creditore rimane estraneo. Se, invece, egli aderisce, si hanno due sotto casi, accollo liberatorio o cumulativo. La prima ipotesi si realizza con l’adesione del creditore, che espressamente libera il debitore originario, per cui unico debitore esposto rimane l’accollante. Nell’altra ipotesi, invece, il creditore, nonostante aderisca all’accordo, non dichiara espressamente di liberare il debitore originario, che resta esposto. A quel punto, il creditore continua a rivolgersi a questo per l’adempimento dell’obbligazione, mentre sulla base di quanto previsto dall’accollo, il debitore originario a sua volta si rivolgerà all’accollante, che figura come un debitore di fatto, ma non agli occhi del creditore.

Facciamo un esempio pratico, Tizio deve ricevere da Caio una somma di 10000 euro, relativa a un prestito senza interessi erogatogli in passato. Caio contrae con Sempronio un contratto di accollo, con il quale questo si impegna a versargli l’intera somma del debito. Tizio, il creditore, rimane estraneo e persino ignaro dell’accordo. Alla scadenza pattuita, chiederà a Caio la restituzione dei 10000 euro, ma a quel punto il debitore attiverà le clausole del contratto di accollo e richiederà a Sempronio di fornirgli la cifra promessa. Tizio sarà saldato da Caio, anche se con i soldi di Sempronio.

Altro esempio, Tizio deve ricevere da Caio una somma di 10000 euro, ma Caio stipula un contratto di accollo con Sempronio, sulla base del quale questo si impegna a versargli l’intera somma alla scadenza prevista per il pagamento. Tizio aderisce all’accordo e libera espressamente Caio. Alla data convenuta, non potrà più rivolgersi a questo per la riscossione della somma, ma solo a Sempronio. Qualora questi risultasse inadempiente, non potrà pretendere niente dal debitore originario. Se, invece, aderisce all’accordo, ma senza liberare Caio, Caio e Sempronio rimangono obbligati in solido, ovvero Tizio si rivolgerà, anzitutto, al primo e successivamente, nel caso di inadempienza, al secondo, al fine di ottenere il pagamento dei 10000 euro.

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