Procedimento Monitorio

Il procedimento monitorio o di ingiunzione è disciplinato dagli art.633 e seguenti del Codice di Procedura Civile e si caratterizza per un giudizio sommario, ovvero frutto di una percezione dei fatti che porta il giudicante a decidere sulla base di elementi lontani dalla cognizione piena dei fatti.

Esso consiste in un procedimento con il quale il titolare di un credito liquido, certo e fungibile, fondato su una prova scritta, cerca di ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo, con il quale ammonisce il debitore di adempiere all’obbligazione entro quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo altrimenti delle conseguenze negative a cui andrà incontro, ovvero che si procederà all’esecuzione forzata dei suoi beni. Nello stesso decreto deve essere comunicato al debitore il termine massimo, sempre di quaranta giorni, entro il quale potrà presentare opposizione.

La sommarietà del procedimento deriva dal fatto che il giudice basa il suo giudizio sugli elementi portatigli a conoscenza da parte del creditore, ovvero del ricorrente. In altre parole, si ascolta una sola porta e il debitore, per tentare di neutralizzare le pretese del creditore, dovrà presentare opposizione all’ingiunzione, altrimenti dovrà subirla. Il giudice emanerà il decreto dopo avere visionato le allegazioni probatorie del ricorrente. Per necessità di semplificazione, sono ammesse solo prove scritte, la prova scritta di un credito è presupposto essenziale per proporre un procedimento monitorio, sebbene possa essere portato come prova anche materiale che in un giudizio ordinario non sarebbe ammesso come tale.

Dunque, il decreto ingiuntivo viene emanato in assenza di un contraddittorio tra le parti. Così come lo abbiamo presentato, possiamo considerare il procedimento ingiuntivo una via di mezzo tra il procedimento monitorio puro e il procedimento monitorio documentale. Nel primo caso, il ricorrente si limita a presentare i fatti al giudice, sulla base dei quali pretende che venga emanato un decreto ingiuntivo, senza allegare prove a sostegno delle proprie argomentazioni. Tuttavia, essendo il giudizio così privo del controllo necessario per verificare la veridicità delle affermazioni del ricorrente, il decreto non può essere esecutivo, prima che sia trascorso il termine, entro il quale il debitore può presentare opposizione. In sostanza, se non allega prove, il creditore non potrà pretendere che il decreto emanato divenga immediatamente esecutivo, dovendo attendere che prima passi il termine entro il quale il debitore può opporsi. In altre parole, è come se il giudice verificasse dalla reazione del debitore la possibile non veridicità delle affermazioni del ricorrente a sostegno delle proprie pretese. Una volta avvenuta la contestazione da parte del debitore, il procedimento che si instaura non si distingue in alcun modo dal giudizio di primo grado avviato dal soggetto che si ritiene leso in un suo diritto. In altre parole, nel procedimento monitorio puro viene emanato un decreto dall’efficacia sospensiva, nel senso che sarà effettivamente attuato solo al passare del termine ultimo perché il debitore possa presentare opposizione e in presenza della quale, il decreto perde efficacia.

Con il procedimento monitorio documentale, il ricorrente è tenuto a allegare alla richiesta di ingiunzione a carico del debitore le prove scritte della bontà delle proprie affermazioni. La conseguenza è che il decreto che il giudice emana ha efficacia immediata, anche se ugualmente è suscettibile di opposizione. Nel caso in cui questa venga presentata, il giudizio che si instaura è del tutto assimilabile all’impugnazione. A fronte di queste differenze, il legislatore ha adottato una forma mista per chiedere l’emanazione del decreto ingiuntivo. Infatti, il ricorrente è tenuto a esibire una prova documentale, ma allo stesso tempo gli è consentito di presentare prove, che in un procedimento giudiziario ordinario non sarebbero ammesse come tali. Dunque, il legislatore ha disciplinato un procedimento unitario per l’ingiunzione, caratterizzato dalla sommarietà.

Per giudizio sommario si intendono due ipotesi distinte, la prima consiste nell’emanazione di un giudizio basato sulle argomentazioni di una sola delle parti in causa, ovvero in assenza di contraddittorio, che avviene, invece, quando il giudice emette una sentenza. In una seconda ipotesi, invece, il giudizio viene espresso sulla base di un contraddittorio tra le parti, ma il giudice conduce l’istruttoria con regole diverse rispetto al procedimento ordinario, ovvero in maniera meno rigida e garantista, sostanzialmente attraverso una valutazione superficiale degli elementi.

Con il procedimento monitorio voluto dal legislatore, quindi, il giudice emanerà un decreto sommario, ovvero frutto della conoscenza solamente delle prove raccolte da parte del ricorrente, mentre la cognizione diventa piena solo con l’eventuale opposizione del debitore, che, motivando le ragioni del suo opporsi alle pretese del creditore, mette il giudicante nelle condizioni di avere una conoscenza non più superficiali dei fatti e obiettiva. Tuttavia, la cognizione piena non è un fatto automatico, ma legato all’eventuale opposizione del debitore, che con atto di citazione comunica alla controparte di volere impugnare il decreto ingiuntivo emanato nei suoi confronti, dando inizio a una nuova fase, in cui il ricorrente assume stavolta la veste di convenuto e il debitore ingiunto assume il ruolo di attore.

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