In questa guida spieghiamo in cosa consiste la compiuta giacenza.
Quando si è destinatari di una lettera raccomandata o un altro atto giudiziario, ma non siamo in casa o per una qualche ragione abbiamo deciso di non aprire al postino o all’ufficiale giudiziario, questi ci lascia nella cassetta della posta una ricevuta, nella quale si segnala che a causa della nostra assenza non è stato possibile farci recapitare una missiva. A quel punto, ci viene indicato l’ufficio postale, presso il quale dovremmo presentarci entro i successivi 10 giorni, fino a 30 giorni, in alcuni casi, per il ritiro del plico.
Vediamo cosa succede, però, se decidiamo di non presentarci alla posta o se non abbiamo letto la ricevuta lasciataci dentro la cassetta postale, per esempio, perché siamo in vacanza. Decorso il termine indicato, si provvede alla cosiddetta compiuta giacenza, successivamente alla quale, subito o dopo qualche giorno, la lettera raccomandata o l’atto giudiziario vengono rispediti al mittente.
La compiuta giacenza è, quindi, quella condizione, in base alla quale una lettera o un atto inviati a un destinatario si considerano consegnati e notificati, anche se questi effettivamente non è mai entrato in possesso della missiva.
A tale riguardo, una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia l’avviso di giacenza al destinatario non trovata presso l’indirizzo indicato.
Chiaramente, prima che ciò accada, è necessario che venga rilasciato un avviso di giacenza al destinatario, con il quale lo si invita al ritiro della lettera o dell’atto presso la casa comunale o un ufficio postale. La compiuta giacenza si perfezione dopo 10 o 30 giorni dalla data, nella quale il destinatario è stato posto nelle condizioni di ricevere materialmente la missiva, senza che si sia preoccupato per qualsivoglia ragione di ritirare la giacenza presso l’ufficio indicato.
Per le normali lettere raccomandate, la compiuta giacenza si perfeziona a 30 giorni dalla data della mancata consegna. Per gli atti giudiziari, il periodo è assai più breve, normalmente di 10 giorni. Questo significa che dopo 10 giorni trascorsi dal rilascio dell’avviso di giacenza, relativamente a un atto giudiziario, o di 30 giorni per una normale raccomandata, il destinatario non avrà più la possibilità di ritirare la missiva, in quanto questa tornerà indietro al mittente. Questo, quindi, sarà posto nelle condizioni di sapere del mancato recapito e potrà comportarsi di conseguenza.
Alla base del mancato ritiro di una giacenza c’è un’errata convinzione tra gli italiani, ancora assai diffusa, nonostante sia priva di fondamento, ovvero che non facendosi trovare in casa dal postino o dall’ufficiale giudiziario per la consegna di una giacenza non faccia mai scattare le conseguenze altrimenti derivabili dal recapito della stessa.
Facciamo un esempio, poniamo che il Comando dei Vigili Urbani di un Comune in Italia ci invii una multa per eccesso di velocità. Si tratta di un’infrazione al Codice della Strada, che prevede una sanzione pecuniaria e la riduzione dei punti sulla patente. Tuttavia, esistono i termini, entro i quali si può fare ricorso al Giudice di Pace, nel caso in cui si ritenga che quella multa non sia dovuta per una qualsiasi ragione, oppure se volessimo dimostrare di non essere stati noi alla guida dell’auto al momento dell’infrazione.
Molti automobilisti ancora oggi si rifiutano di aprire al postino, nella vana speranza che se la sanzione non viene materialmente consegnata, i termini a partire dai quali scatta il pagamento dovuto siano costantemente rinviati. Nulla di più sbagliato. Per quanto abbiamo appena visto sopra, la compiuta giacenza vanifica una tale prospettiva, ma con un’aggravante: il destinatario, non avendo ritirato la giacenza, non ne conosce il contenuto, con la conseguenza di non essere, quindi, nelle condizioni di difendersi. Non solo, ma nel caso appena esposto di una multa per eccesso di velocità alla guida, non sappiamo entro quando e quanto pagare, finendo per entrare in mora e per ricevere in futuro sollecitazioni di pagamento ben più onerose, per non parlare del rischio di fermo amministrativo del mezzo.
Basta pensare che avremmo potuto impugnare la sanzione, nel caso in cui ritenessimo di avere una qualche probabilità seria di prevalere contro l’amministrazione mittente dell’atto. A questo punto, il consiglio è di leggere sempre il contenuto di quanto ci è stato recapitato, rispondendo al postino o all’ufficiale giudiziario o presentandoci entro i termini presso l’ufficio postale o la casa comunale. Eviteremo conseguenze peggiori, che nel caso di un atto giudiziario potrebbero essere assai più gravi di una sanzione pecuniaria ancora più salata. Si pensi all’invito a testimoniare o al ricevimento di un atto per la notifica della nostra posizione di convenuto in un processo. Potremmo essere oggetto di un accompagnamento coatto disposto dal giudice o di una condanna in contumacia, non avendo avuto modo di leggere il contenuto e di agire in difesa dei nostri interessi.
Infine, è possibile capire dall’avviso di giacenza di che tipo di atto giudiziario si tratti, guardando al codice e al colore dello stesso cartoncino.