Per novazione, nel gergo giuridico, si intende l’estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti, sostituito da un altro, con titolo o oggetto nuovi. L’istituto è regolato dall’art.1230 del codice civile, che così recita, L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Per quanto appena letto, si può parlare di novazione, quando le parti abbiano provveduto esplicitamente a mutare l’obbligazione esistente. Per fare in modo che si abbia una novazione, quindi, devono sussistere alcuni elementi essenziali, la volontà delle parti o anche animus novandi, l’indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto o aliquid novi, l’indicazione dell’obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova o obligatio novanda.
Per quanto riguarda gli effetti verso terzi, l’art.1300 c.c. recita quanto segue, La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora, però, si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di questo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Ciò significa che quando un debitore in solido proceda alla novazione di un’obbligazione con il creditore, questa solleva gli altri debitori solidali, tranne che non sia espressamente specificato diversamente. Viceversa, nel caso che il debitore in solido e il creditore si accordino solo per la quota parte del primo, gli altri debitori restano obbligati in solido per la quota rimanente. Infine, quando un debitore si accordi con solo un creditore in solido, rimane ugualmente esposto per la quota rimanente verso gli altri.
La novazione è detta soggetta, quando estingue l’obbligazione iniziale e crea un’obbligazione nuova, ma che abbia per soggetto passivo un nuovo obbligati. In pratica, cambia uno dei soggetti con la nuova obbligazione. Questa fattispecie ha nella sostanza un effetto liberatorio nei confronti del vecchio debitore, che si realizza tramite la delegazione, assunzione da parte di un terzo, cosiddetto delegante, dell’impegno del debitore di pagare l’obbligazione al creditore, l’accollo, impegno diretto di un terzo di pagare l’obbligazione del debitore al creditore, o l’espromissione, impegno di un terzo a pagare un’obbligazione al creditore senza richiesta e incarico ricevuto dal debitore.
A tale proposito, l’art.1235 prescrive che nel caso di sostituzione del debitore, attraverso le forme di delegazione, accollo o espromissione, si applicano le norme previste dagli artt.1268 e ss., anche se non viene specificato espressamente se tale modifica comporti l’estinzione dell’obbligazione originale per prescrizione.
Per fare in modo che si abbia la novazione oggettiva è necessario, per prima cosa, che vi sia una modifica dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione, non essendo sufficiente che a cambiare sia un elemento accessorio del negozio, come si desume dal successivo art.1231 c.c., Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.
Risulta essere dubbio se comporta novazione l’instaurazione di una nuova obbligazione tra le medesime parti, ma senza mutamente sostanziale dell’oggetto, come nel caso in cui si concordi alla rinuncia delle garanzie, senza che l’obbligazione in sé subisca un cambiamento. In questo caso, infatti, mancherebbe la novità dell’oggetto e del titolo.
La novazione si distingue dal datio in solutum, perché a differenza di questo, normato dall’art.1197 c.c., che recita Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso, l’estinzione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi, non comporta un’estinzione dell’obbligazione per il soddisfacimento del creditore, ma un suo rinnovo a condizioni parzialmente diverse.
L’istituto della novazione affonda le sue radici nell’antica Roma, intendendosi allora la sostituzione di comune accordo, animus novandi, di un’obbligazione con un’altra, in modo che la rima si estinguesse e desse vita a un’altra al suo posto.
Questa aveva luogo con la stipulatio, che doveva indicare il rapporto dell’obbligazione che si voleva estinguere. In caso di novazione oggettiva, l’aliquid non poteva consistere in un mutamento delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, mentre nel caso di novazione soggettiva, potevano cambiare o la persona del creditore o quella del debitore.
Si aveva un caso particolare di novazione oggettiva con la stipulatio Aquiliana, attraverso la quale il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato sorto da una o da entrambe le parti, del promittente verso lo stipulante, si deduceva in modo generico.
Si aveva generalmente una novazione soggettiva per delegazione, cioè attraverso un’autorizzazione unilaterale e informale. Nella delegatio promittendi attiva o delegatio nominis, il creditore invitava il debitore a promettere con la stipulatio a un terzo ciò doveva allo stesso creditore. In questo modo, l’obbligazione tra delegante e delegato si estingueva e al suo posto ne sorgeva una ex stipulatu.
Nel caso di delegatio promittendi passova, il delegante è il debitore, delegato da un terzo, mentre il creditore è il delegatario. Il terzo prometteva così al creditore ciò che allo stesso doveva il delegante, su invito del debitore.
La novazione non è l’unico modo per estinguere un’obbligazione. Altre forme sono la compensazione, la confusione, la remissione del debito e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
La compensazione può essere intera o parziale, a seconda che le obbligazioni reciproche abbiano o meno lo stesso valore. Ciò si ha, quando una parte è al contempo creditrice e debitrice verso un’altra parte. Diventa più pratico e più economico compensare tra di loro le obbligazioni, anziché portarle avanti separatamente.
La confusione si ha, invece, quando la figura del debitore e quella del debitore si riuniscono in capo alla stessa persona.
La remissione è l’estinzione dovuta alla rinuncia di un debito, espressa dal debitore. L’impossibilità sopravvenuta, invece, si ha quando per una causa non imputabile al debitore, l’obbligazione non può più essere onorata. Si pensi alla distruzione di un immobile per un terremoto o altra causa di forza maggiore, la cui consegna al creditore era l’oggetto di un rapporto di obbligo tra due parti.
I casi appena esposti sono tutte situazioni di estinzione di un’obbligazione, ma diverse dalla novazione, che presuppone l’instaurazione di un nuovo rapporto di obbligazione al posto del precedente, mutando o l’aspetto soggettivo o quello oggettivo di questo.
La volontà di estinguere l’obbligazione e di crearne una nuova deve emergere chiaramente e qualora il rapporto originale fosse stato instaurato tra più debitore in solido e il creditore o tra più creditori in solido e il debitore, la novazione si ha solamente nei confronti dei soggetti tra cui sia intercorsa effettivamente la volontà di porre in essere una nuova obbligazione, fermo restando che i debitori in solido restano esposti per la quota rimanente non oggetto della novazione e che i creditori in solido potranno continuare a pretendere per la quota rimanente, sempre quella non oggetto della novazione.