Esecuzione Forzata in Forma Specifica

Per esecuzione forzata in forma specifica si intende in diritto una particolare forma di esecuzione forzata, che si ha quando il titolare di un diritto abbia la necessità di ottenere una data prestazione, non potendo questa essere sostituita da una prestazione alternativa.

Essa avviene sulla base di un processo esecutivo, che è il mezzo che l’ordinamento giuridico predispone in favore del creditore, per fare in modo che questi possa ottenere quanto gli spetti da chi dovrebbe adempiere a un’obbligazione, ma non lo fa spontaneamente.

In dottrina si usa distinguere tra esecuzione indiretta e esecuzione diretta. Nel primo caso, si tratta di indurre il debitore ad adempiere a quanto è tenuto, attraverso meccanismi coercitivi, che nel nostro ordinamento rappresentano eccezioni, non la regola, tanto è vero che la legge fissa tassativamente in quali casi ci si può avvalere di questa forma di tutela.

Con l’esecuzione diretta, la prestazione che il debitore non ha adempiuto deve essere soddisfatta attraverso il ricorso al giudice, che consente al creditore di ottenere quanto gli spetti. Visto che non è sempre possibile far conseguire al creditore esattamente la prestazione che gli spetterebbe in base a un contratto, il giudice può stabilire che egli abbia diritto a una prestazione equivalente, ovvero la cui utilità sul piano economica sia considerata sostanzialmente simile a quella specifica.

Ecco, perciò, che all’interno della categoria dell’esecuzione diretta si hanno l’esecuzione in forma specifica e quella in forma generica. Il principio è che in ogni caso in cui sia possibile effettuare la prestazione specifica, il creditore ha diritto a ottenerla, mentre negli altri casi potrà vantare una prestazione equivalente, ovvero generica.

Tuttavia, non sono comuni i casi di esecuzione in forma specifica di una prestazione su ordine del giudice, perché nonostante sia apparentemente il modo più semplice per tutelare la posizione del creditore, non sempre è possibile che l’obbligazione sia adempiuta nella forma esatta in cui era stata concepita. Per questo, sono molto più diffusi i casi di espropriazione coatta dei beni di un debitore inadempiente, in modo che il creditore abbia il modo di rivalersi per l’esatto ammontare stimato dell’obbligazione vantata.

Il codice di rito distingue a tale riguardo i casi dei procedimenti esecutivi, attraverso i quali il creditore chiede al debitore la consegna di beni mobili o immobili da quelli in cui gli chiede l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare.

Per capire la differenza tra esecuzione specifica e esecuzione generica, vi presentiamo un semplice esempio. Immaginiamo che Tizio sia il titolare di un locale e che stipuli un contratto con Caio, in base al quale quale questo, cantante di successo, si impegna a esibirsi in una data stabilita, dietro corrispettivo pattuito.

Alla data convenuta, però, Caio non si presenta all’evento senza alcun valido motivo. A questo punto, Tizio pretenderà che Caio si presenti in altra data per l’esibizione, non essendo la sua voce fungibile con quella di un altro cantante. In sostanza, Tizio non potrà accettare che al posto di Caio canti Sempronio, perché le due obbligazioni non sarebbero equivalenti. Non per questo, però, potrà pretendere effettivamente che Caio si presenti coattivamente a cantare, in quanto anche se inadempiente, egli non potrebbe essere obbligato dal giudice a esibirsi contro la sua volontà. In altri termini, qui il creditore vorrebbe che ad essere eseguita fosse la prestazione specifica, ma all’infuori dei casi tassativamente fissati dalla legge, il giudice potrà accontentarlo ordinando solo una prestazione fungibile, che nel caso sopra citato potrebbe consistere in un’obbligazione in denaro.

Quanto alle forme di esecuzione specifica, si ha quella per consegna, quando oggetto dell’obbligazione è la consegna di una cosa mobile che si trova presso il debitore o terzi. In questi casi, l’ufficiale giudiziario si recherà nel luogo in cui si trova la cosa e se la farà consegnare dal debitore per consegnarla successivamente al creditore.

L’esecuzione per rilascio si ha quando è oggetto dell’obbligazione la consegna di un bene immobile, occupato dal debitore o da terzi per suo conto. In questi casi, l’ufficiale giudiziario dovrà avvisare con 10 giorni di anticipo la parte tenuta al rilascio, prima di recarsi presso l’immobile, notificandogli un preavviso di sloggio. Alla data e all’ora stabilite, l’ufficiale giudiziario si recherà sul posto e inviterà la parte a lasciare l’immobile. In presenza di validi motivi, lo sloggio potrà essere rinviato. Se la parte si rifiuta di lasciare l’immobile, l’ufficiale giudiziario potrà avvalersi dell’ausilio delle Forze dell’Ordine.

Infine, l’esecuzione in forma specifica si ha attraverso l’obbligo di fare o non fare. Il creditore ricorre al giudice, per fare in modo che questi fissi le modalità dell’esecuzione. Il giudice, sentite le parti in udienza, nominerà l’ufficiale giudiziario e gli altri soggetti che dovranno realizzare o distruggere l’opera a spese dell’obbligato.

Al di fuori di queste ipotesi, quindi, non sarà possibile pretendere l’esecuzione in forma specifica dal debitore, ma il creditore sarà ugualmente accontentato con l’adempimento di una prestazione alternativa di uguale valore o utilità economica.

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