Si definisce licitazione privata la procedura ristretta alla quale partecipano solo le imprese invitate dall’Amministrazione appaltante. Si tratta del sistema più diffuso oggi, in quanto assicura sia la concorrenza tra le imprese partecipanti che la possibilità per l’ente pubblico di assicurarsi la partecipazione di imprese in possesso di determinati prerequisiti. Se un’impresa viene esclusa dalla partecipazione alla gara, nonostante abbia fatto richiesta, l’ente deve adeguatamente spiegare la motivazione. Nelle licitazioni private il numero minimo dei candidati è fissato in cinque e questi non hanno la possibilità di stabilire il contenuto del negozio in oggetto, in quanto viene definito dall’ente pubblico.
Dunque, si distingue dal bando di gara per l’assenza dell’avviso rivolto a tutti gli interessati, anche se pure l’invito deve contenere i requisiti di ammissione, le caratteristiche del contratto, la procedura scelta per l’aggiudicazione, i termini e i modi per la presentazione delle offerte. Peraltro, negli ultimi anni, non si parla più di licitazione privata, ma di procedura ristretta.
La direttiva 2004/18/CE delinea le condizioni per le procedure di affidamento per gli appalti pubblici, stabilendo che le procedure aperte e ristrette sono sempre ammesse, mentre quelle negoziate sono in alcuni casi espressamente previste. In questi casi può anche derogarsi alla negoziazione.
Per quanto limitate siano le previsioni comunitarie in materia, rimandando al diritto nazionale, sappiamo che alle procedure ristrette vanno invitate tutte le imprese che fanno richiesta, e non solamente quelle desiderate dall’ente appaltante. Per i lavori pubblici, tale soluzione è confermata per valori fino a 40 milioni di euro.
In definitiva, le forme di scelta del contraente per il caso di fornitura di un bene o servizio o di realizzazione di un’opera sono le seguenti, asta pubblica, licitazione privata, trattative privata e appalto concorso. Nei limiti delle discrezionalità previste dalle norme dello stato, l’ente pubblico sceglierà il metodo che ritiene essere più conveniente.
L’asta pubblica o anche detto pubblico incanto, secondo un linguaggio superato dalla disciplina comunitaria, consiste in una gara, alla quale sono ammessi tutti coloro che posseggono i requisiti per parteciparvi. La Pubblica Amministrazione può escludere a sua discrezione uno o più partecipanti, per esempio, quando questi sia siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti precedenti. L’ente pubblica un avviso di gara, con il quale rende pubblico a tutti i potenziali interessati l’intenzione di indire un incanto e con un anticipo di almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’asta. La pubblicazione si ha nell’albo pretorio, quando l’importo di base è inferiore ai 100 milioni, nel bollettino ufficiale della Regione, quando supera i 100 milioni, ma non gli 1,2 miliardi, sulle inserzioni della Gazzetta Ufficiale per importi di base ancora superiori, inoltre, la pubblicazione deve avvenire anche presso i principali quotidiani. L’aggiudicazione può avvenire in diversi modi, a seconda delle procedure segnalate nell’avviso. L’incanto è obbligatorio per l’assegnazione di beni oggetto di esecuzione forzata.
La licitazione privata, il metodo sopra previsto per l’assegnazione di un appalto a uno dei partecipanti, è stata oggetto di numerose modifiche sul piano normativo, come sugli aspetti inerenti una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, prevedendosi la pre qualificazione, che è costituita dai seguenti adempimenti, pubblicazione dell’avviso di gara in Gazzetta Ufficiale o nel bollettino ufficiale della Regione per gli importi minori, nell’albo pretorio del comune e in almeno due quotidiani in cui ha sede l’ente appaltante, l’istituzione dell’elenco delle società da invitare sulla base delle richieste presentate e anche estendibile a imprese, che pur non avendo presentato richiesta, godono di una fama positiva in termini di adempimento; spedizione della lettera invito, nella quale vanno indicate le modalità con le quali si terrà la gara.
La gara può aversi con il metodo delle offerte segrete, rispetto a un valore non reso noto dalla Pubblica Amministrazione. L’offerta che si avvicina di più a questa stima si aggiudica il contratto. Un altro criterio è, invece, quello del prezzo più basso. Se è previsto nel bando di gara o nella lettera invito, l’ente può chiedere ai concorrenti un miglioramento rispetto alla prima offerta, dopo avere reso note le offerte di tutti i partecipanti, in modo che ciascuno possa valutare gli eventuali margini disponibili per aggiudicarsi la gara.
Esiste anche il criterio dell’offerta economicamente più conveniente, che non deve essere confuso con quello appena esposto, in quanto si prendono in considerazione ulteriori elementi rispetto al prezzo, come i tempi di esecuzione, il costo di utilizzazione dell’impianto, il rendimento dell’opera. A questo riguardo, si rimanda anche alla riforma recente del codice degli appalti, che ha introdotto numerosi elementi di valutazione oltre al prezzo più basso, in modo da garantire anche la qualità nell’esecuzione dei lavori e nell’offerta di beni e servizi.
Troviamo, poi, la trattativa privata, che non va nemmeno in questo caso confusa con la licitazione privata. In questi casi, infatti, l’ente sollecita più soggetti, ma alla fine decide di trattare solamente con uno di loro. Offre meno garanzie di trasparenza rispetto agli altri metodi, ragione per cui può essere utilizzata solo in determinati casi previsti dalle norme. Infine, l’appalto concorso, che si caratterizza per una partecipazione delle società partecipanti alla formazione del progetto, portando anche varianti a quello di massima previsto dall’ente, precisandone le condizioni contrattuali.