Prima di parlare del pegno rotativo, dobbiamo fare brevi accenni al concetto di pegno, che nel diritto civile di molti paesi, tra cui l’Italia, consiste in un diritto reale di garanzia su beni altrui, con la finalità di funzionare da garanzia per un credito. Esso è disciplinato dagli artt.2784 e seguenti del Codice Civile e ha natura accessoria al credito garantito, con la conseguenza che se questi risulta privo di causa, anche il pegno decade. Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che potrebbe opporre al suo creditore, tranne che non abbia accettato la costituzione del pegno senza riserve.
Il pegno può essere costituito anche in relazione a crediti futuri, sempre che ne sia determinato l’oggetto. Non è ammessa la costituzione di pegni omnibus, ovvero riferiti a tutte le posizioni debitorie presenti o future del debitore, dovendo l’oggetto del rapporto creditizio essere determinato o almeno determinabile. Una volta che il debitore paga il debito per intero, il bene dato in pegno gli sarà restituito. In caso contrario, il creditore potrà disporne la vendita tramite un mediatore o rivolgendosi al giudice. In questa seconda ipotesi, dovrà essere effettuata una stima preliminare per verificare se il bene oggetto di pegno non sia di valore superiore al credito vantato dal creditore.
Se il bene in pegno venduto per inadempienza contrattuale frutta al creditore un ricavato maggiore all’importo del suo credito, la differenza positiva dovrà essere restituita al debitore o agli altri eventuali creditori di questo.
Altro aspetto importante, il bene dato in pegno non può essere restituito parzialmente, mentre il debitore paga le rate del debito, nemmeno nel caso in cui il bene sia divisibile. Dunque, il bene oggetto di pegno verrà restituito dal creditore solo nel caso in cui il debitore abbia adempiuto integralmente alla sua obbligazione, fatto salvo quanto sopra detto con riguardo all’eventuale differenza positiva registrata in fase di vendita del bene.
Il pegno può avere come oggetto anche crediti, per cui il creditore pignoratizio otterrà sostanzialmente il mandato di incassarli alla scadenza, tenendo le somme o altri strumenti finanziari a garanzia del credito erogato. Ora, nella prassi si è diffuso nel tempo quello che definiamo pegno rotativo e che riguarda l’anticipazione bancaria. La banca eroga al cliente una somma di denaro, che viene garantita dal cliente con la concessione in pegno di beni, che possono consistere anche in denaro o altri beni fungibili, caso in cui si suole anche parlare di pegno irregolare. La caratteristica del pegno rotativo risiede nella deroga, ai sensi dell’art.1849 del Codice Civile, del principio di indivisibilità del pegno. Il creditore, ossia la banca, può restituire al cliente debitore parte del bene ottenuto in pegno, mentre questo alle sue obbligazioni, per esempio, versando le rate del debito pattuito.
Il pegno rotativo viene disciplinato dall’1851 c.c., Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di denaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Oggetto del pegno rotativo, quindi, può essere anche un credito o una somma di denaro, in modo che alla scadenza del titolo, alla banca venga conferita la facoltà di trasformarlo in liquidità, che potrà essere reinvestita per acquistare altri titoli da sottoporre al medesimo vincolo di garanzia reale. La rotazione consiste proprio in questo, ovvero nella possibilità per la banca creditrice di modificare l’oggetto del pegno, senza che ciò comporti a una continua rinnovazione del contratto. La giurisprudenza prevalente propende per la tesi positiva, cioè che sia possibile costituire pegno su un nuovo oggetto, senza modificare il contratto esistente. La tesi negativa, anche se minoritaria, sostiene che tale possibilità non dovrebbe essere consentita al creditore.
Di certo questa facoltà non è possibile per i casi di pegno regolare, in conseguenza della sentenza della Cassazione del 1998, secondo cui il patto di rotatività è consentito, a patto che il negozio costitutivo di garanzia abbia data certa, contenga l’indicazione della cosa data in pegno e il valore del bene sostituito nel bene abbia identico valore di quello originario.
Esplicitamente consente il ricorso al patto di pegno rotativo il decreto che lo prevede per i contratti di garanzia finanziaria, per i quali introduce la clausola di sostituzione, ovvero quella clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilità di sostituire interamente o in parte l’oggetto nei limiti del valore dei beni in origine costituiti in garanzia. Per contratti di garanzia finanziaria, si intendono la cessione del credito, della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, i pronti contro termine e qualsiasi contratto di garanzia reale che abbia come oggetto attività finanziarie e con la finalità di garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie.