La procura è un atto giuridico unilaterale e recettizio, che consiste nel conferire a un soggetto il potere di agire in proprio nome e per proprio conto. Essa può essere speciale e generale. Si ha una procura speciale, quando al rappresentante viene conferito il potere di agire in nome e per conto proprio, relativamente a un affare specifico, mentre la procura si dice generale, quando riguarda tutti gli atti di ordinaria amministrazione nel nome e per conto del rappresentato. Nel primo caso, l’atto riguarda tutti gli affari attuali e futuri nell’interesse del rappresentato, in quanto ha una durata indeterminata. Nel caso di una procura speciale, invece, l’atto è a tempo determinato, riguardando un singolo affare o un numero di affari all’interno di una certa durata temporale.
La procura deve assumere la stessa forma giuridica prevista per l’atto da concludere, pena l’inefficacia del contratto medesimo e fatta salva la possibilità di ratifica. Il codice civile prescrive, infatti, all’art.1392 che l’atto debba rivestire la medesima forma prevista per il negozio, il cui compimento è demandato al procuratore. La conseguenza è che la procura per la vendita o l’acquisto di un immobile, per esempio, deve essere fatta per scritto, scrittura privata autenticata o atto pubblico.
Quando il negozio che il procuratore deve compiere non comporta alcuna forma prestabilita, la procura può anche essere tacita, ovvero risultante da un comportamento tacito. A tale proposito, però, risulta difficile la distinzione tra procura tacita e apparenza colposa, perché nel primo caso siamo in presenza di un vero e proprio atto di rappresentanza da parte di chi ha compiuto il negozio, mentre nel secondo si è in difetto, ma la giurisprudenza ritiene che ugualmente si debbano produrre i risultati di una procura.
Un elemento da analizzare per verificare se si tratti dell’una o dell’altra ipotesi è la volontà del rappresentato, che potrebbe desumersi dal suo comportamento oggettivo.
La procura generale o speciale è da distinguersi dal contratto di gestione. Quest’ultimo conferisce al rappresentante il potere di agire in un determinato affare nell’interesse del rappresentato, mentre con la procura gli viene attribuito il potere di agire nel nome del rappresentato.
La procura può essere sempre revocata dal rappresentante, salvo l’onere di pubblicizzare la revoca, altrimenti questa non è opponibile verso terzi, a patto che non si dimostri che l’altra parte contraente ne fosse a conoscenza al momento della conclusione del contratto.
Da un punto di vista giuridico, il codice civile prevede che il rappresentante non debba necessariamente godere della capacità di agire, essendo sufficiente che abbia la facoltà di intendere e di volere. La capacità di agire deve sussistere in capo al rappresentante, così come la buona fede. Tuttavia, nel caso di mala fede preordinata da parte del rappresentato, questi non potrà giovarsi della buona fede del rappresentante.
Una particolare forma di procura è quella della preposizione o della rappresentanza institoria. Per institore s’intende colui, che viene preposto dal titolare alla conduzione di un’impresa commerciale o di un ramo d’azienda. Per l’importanza che tale situazione riveste nel mondo degli affari, è previsto che l’atto sia redatto nella forma di scrittura privata autenticata e che sia al contempo pubblicato nel registro delle imprese. Il preponente, poi, non potrà opporre a terzi i limiti della procura, tranne che non dimostri che questi li conoscessero.
La procura di definisce apparente, quando il rappresentante conclude il negozio che gli era stato conferito, nonostante successivamente gli fosse stato ritirato il potere di rappresentanza, oppure qualora sia intervenuta una diversa causa di estinzione della procura. Sulla base dell’art 1396 c.c., deriva che il rappresentante abbia l’onere, come abbiamo scritto sopra, di portare a conoscenza di terzi la revoca o la modifica della procura e che il rappresentato rimane obbligato nei confronti del terzo, qualora senza sua colpa non sia venuto a conoscenza dell’estinzione della procura.
Altra questione riguarda la cosiddetta rappresentanza senza potere o falsus procurator, che si ha quando il rappresentante agisca senza che gli siano stati conferiti i relativi poteri o lo faccia in eccedenza rispetto al conferimento previsto. Il contratto stipulato diventa inefficace, fatta salva la possibilità per il rappresentante di sanare con una ratifica l’atto compiuto senza potere e in suo nome.
La procura normalmente si aggancia al cosiddetto rapporto interno, quello intercorrente tra rappresentante e rappresentato. Esso ha origine nel mandato, in un contratto d’agenzia, oppure in un rapporto di lavoro subordinato o d’opera professionale. Visto così, il rapporto interno o di gestione avrebbe natura autonoma rispetto alla procura e potrebbe esserne causa di estinzione.
Vediamo quali documenti risultano necessari per la redazione di un atto di procura. Bisogna esibire un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale di chi conferisce la procura, documento d’identità e codice fiscale del rappresentante o assegnatario della procura; indicare con precisione l’oggetto della procura, ovvero cosa potrà fare il procuratore.
Per tutti coloro che conferiscono la procura a terzi è necessario fare una fotocopia del documento d’identità, assicurandosi che vi siano registrati la professione e la residenza attuali, dati altrimenti comunicabili, una copia del codice fiscale; una copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, per le società sono necessari i consueti documenti per il conferimento del potere di rappresentanza, visura recente del registro delle imprese, dalla quale si evincano le cariche sociali o visura telematica dal notaio, statuto vigente della società o patti sociali attuali, delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, che autorizzi il conferimento dei poteri di rappresentanza.
Quanto all’oggetto della procura, bisogna precisare in maniera dettagliata i poteri conferiti al procuratore o rappresentante. Si consiglia a tale proposito, anche nel caso in cui l’atto non richieda la forma notarile, di farlo redigere da un notaio, altrimenti potrebbe essere sufficiente anche un minimo errore per renderlo inutilizzabile, con la conseguenza che la procura dovrebbe essere nuovamente redatta.
Se la procura riguarda la vendita di un immobile, bisogna anche portare una copia dell’atto di proprietà, ma se l’immobile è stato acquisito per donazione, successione, divisione o altro atto notarile o sentenza del giudice, bisogna portare con sé una copia del suddetto atto o della sentenza. In caso di eredità bisogna portare una copia della dichiarazione di successione.
Quanto ai costi di una procura, possiamo affermare che, essendo esente dalla registrazione e dai bolli, in assenza di ricerche ipotecarie o catastali, le tariffe si aggirano mediamente sui 100 euro, quindi, sono alla portata di tutti, un prezzo accettabile per non commettere errori.
Risulta essere evidente che nel considerare se affidare o meno a terzi una procura generale, bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti imprescindibili, per iniziare, la fiducia che riponiamo nel potenziale rappresentante o procuratore. Bisogna parlarci e verificarne la disponibilità, mentre è anche necessario che si possegga la piena capacità di agire.