Simulazione Assoluta e Simulazione Relativa di un Contratto

Simulazione significa finzione e tale significato mantiene anche nel linguaggio giuridico. Pertanto, simulare un contratto vuol dire fare finta di stringerne uno, quando in realtà non esiste, simulazione assoluta, o dove si trova un contratto diverso, simulazione relativa.

Dunque, la simulazione di un contratto si ha quando due contraenti fingono di stipulare un accordo che appaia tale all’esterno all’occorrenza, mentre tra le due parti vi è un accordo che dispone diversamente. L’importante è, quindi, che esista l’accordo simulatorio, contestualmente alla stipulazione dell’accordo simulato. Il primo non va confuso con la controdichiarazione, che sostanzialmente segnala l’esistenza di un accordo di segno diverso da quello simulato, ma che al limite potrebbe anche non esistere.

Nel caso di simulazione assoluta, le parti fingono di dare origine a un contratto, ma in realtà non ne vogliono alcuno, per cui il contratto simulato non ha efficacia tra le parti. Un esempio potrebbe essere un finto contratto di compravendita di un immobile, per cui Tizio cede a Caio la casa in cui risiede, mentre tra le parti è stato contestualmente pattuito che non sarà alcuna alienazione dell’immobile. Di conseguenza, Tizio non sarà un vero venditore e Caio non sarà un acquirente reale.

Nel caso di dissimulazione relativa, le parti fingono di dare origine a un accordo, mentre pongono in essere nella realtà a un accordo di tipo diverso. Esempio, Tizio simula la vendita di un immobile a Caio, ma in realtà glielo dona. A avere efficacia tra le parti è il contratto simulatorio e nel caso appena esposto, tra le parti vi sarà in effetti una donazione, non una cessione a titolo oneroso.

In caso di simulazione relativa, per fare in modo che l’atto simulato abbia efficacia, è necessario che possegga i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalle leggi. Nel caso sopra esposto, sarebbe necessario che la donazione dissimulata sia redatta per atto pubblico, ma esiste una parte della dottrina che ritiene che sarebbe sufficiente che tali requisiti siano adempiuti dal negozio simulato, che nel nostro caso sarebbe la vendita, la quale dovrebbe essere redatta per atto pubblico, per fare in modo che sia ritenuta valida e di conseguenza lo sia anche la donazione.

La simulazione relativa può essere oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, si intende che a essere simulato è il negozio per intero o per una parte di esso. Nel secondo caso, invece, la simulazione vale nei confronti della controparte, in quanto il negozio effettivo si ha con un contraente diverso. Esempio, Tizio simula la cessione di un immobile a Caio, mentre vuole venderlo nella realtà a Sempronio. La simulazione è relativa e soggettiva.

Si dirà anche che in questo caso, una delle parti contraenti nel negozio simulato sia un prestanome, ovvero appare solamente nel contratto, ma a beneficio di un soggetto terzo, che evidentemente vuole rimanere anonimo per una qualche ragione. Nel caso sopra esposto, il prestanome sarebbe Caio a beneficio di Sempronio.

Bisogna distinguere il caso di simulazione relativa soggettiva da quello della rappresentanza indiretta, in questo secondo caso si ha un contratto di mandato, per cui il mandatario si assume l’obbligo di trasferire gli effetti del negozio nei confronti del mandante.

Vediamo quali sono gli effetti della simulazione di un contratto. Ai sensi dell’art.1.414 c.c., come detto sopra, quando la simulazione è assoluta, il negozio non produce effetti tra le parti, mentre quando è relativa, il negozio dissimulato è quello che ha efficacia tra i contraenti, a patto che quello apparente soddisfi i requisiti formali.

Secondo l’art.1.415 c.c., le parti, i loro aventi causa e i creditori dell’alienante simulato non possono opporre la simulazione ai terzi in buona fede, qualora abbiano acquistato i diritti dal titolare apparente, salvo che il contratto di simulazione sia stato trascritto prima della trascrizione dell’atto simulato.

I terzi pregiudicati dalla simulazione, però, possono sempre fare valere la simulazione nei confronti delle parti. L’art.1.416 regola i rapporti con i creditori, distinguendo tra quelli del titolare apparente e quelli del simulato alienante. Contro i primi non può essere opposta la simulazione, quando i diritti sui beni oggetto dell’alienazione siano stati vantati in buona fede. I secondi possono fare valere la simulazione pregiudizievole, avendo interesse a fare prevalere il contratto reale su quello apparente e vengono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente, se il contratto simulato è successivo al sorgere del credito.

Nel caso di simulazione assoluta, l’azione viene considerata imprescrittibile, mentre per i casi di simulazione relativa si avrebbero i termini di prescrizione ordinari, ovvero relativi al diritto oggetto del contratto simulato.

Vediamo chi deve eccepire la simulazione del contratto. Seguendo la regola generale dell’art.2.697 c.c., l’onere probatorio ricade in capo al soggetto che deduce l’inefficacia dell’atto simulato, anche se la disciplina è variegata, sulla base di chi la invoca, ovvero le parti, i loro creditori o terzi.

I terzi sono i più tutelati in fase probatoria, essendo per loro più difficile dimostrare la sussistenza della simulazione, visto che non hanno fatto parte dell’accordo. A loro è consentito di usufruire di qualsiasi mezzo per l’esibizione della prova, compresi quello testimoniale e la presunzione, senza i limiti probatori previsti in materia di contratti.

Le parti possono avvalersi dello stesso regime probatorio di cui beneficiano i terzi, qualora intendano provare l’illiceità del contratto dissimulato, mentre in tutti gli altri casi sono sottoposti ai limiti applicabili in tema di ammissibilità e limiti delle prove.

Nel caso di simulazione assoluta, la priva dell’inesistenza del negozio simulato può essere fatta valere per mezzo di testi solo per il principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta e di perdita incolpevole del documento. Nel caso di simulazione relativa, la prova del negozio dissimulato può essere esperita per testi solo nel caso di perdita incolpevole del documento. L’interrogatorio formale, il giuramento e la confessione sono ammissibili tra le parti, quando non riguardano negozi solenni.

L’art.123 c.c. prevede anche un caso peculiare di simulazione, ovvero tra gli sposi, contraenti, i quali decidano di non adempiere agli obblighi derivanti dal matrimonio e di non avvalersi dei relativi diritti. La simulazione può essere eccepita dalle parti, ma non può essere opposta dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio, oppure qualora i contraenti abbiano convissuto successivamente.

Vi è un caso, per il quale il contratto dissimulato è colpito da nullità, ovvero per il comune intento illecito. Stesso discorso vale per il negozio fraudolento, ovvero quando il negozio dissimulato è teso a infrangere una norma imperativa. In queste situazioni, il contratto simulato non ha efficacia tra le parti, mentre quello dissimulato è, addirittura, nullo.

La simulazione può avere ad oggetto anche atti unilaterali, aventi come destinatari una persona determinata e il cui contenuto sia patrimoniale. In assenza di un destinatario, infatti, parte della dottrina ritiene che non sarebbe possibile la stessa simulazione.

Casi diffusi di simulazione oggettiva e soggettiva si hanno, quando il datore di lavoro dichiara in busta di avere versato al dipendente una certa somma, mentre gli eroga in nero una cifra differente, spesso maggiore, così come quando la persona del datore di lavoro viene simulata con un’interposizione fittizia. Questa pratica è stata di recente contrastata con la nuova disciplina sulla somministrazione di lavoro, al fine di combattere il caporalato, una figura diffusa specialmente in passato.

Torna in alto