Caparra Confirmatoria – Guida e Modello

La caparra confirmatoria è la somma di denaro o la quantità di beni fungibili, che in conseguenza di un contratto, una parte consegna all’altra, al fine di garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni.

Come Funziona la Caparra Confirmatoria

L’istituto era già stato previsto dal codice del 1865, ma oggi è disciplinato dal nuovo Codice Civile, all’art.1385, che così recita, Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto es esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Vediamo più nel dettaglio cosa significa. La caparra, come accennato, consiste in una dazione di denaro o nella consegna di altri beni fungibili da una parte contrattuale all’altra, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni. La Corte di Cassazione nel 2006 ha stabilito con la sentenza n.3071, che la caparra può anche essere consegnata successivamente alla conclusione del contratto, prima però della scadenza delle obbligazioni pattuite.

Sul piano formale non è prevista alcuna forma specifica di stipulazione della caparra confirmatoria e non è prevista un’apposita sottoscrizione tra le parti, qualora sia inserita tra le clausole generali del contratto, non avendo natura vessatoria. Si tratta di un patto reale, nel senso che si perfezione con la consegna del denaro o di altra quantità di beni fungibili alla controparte contrattuale. Ha natura eclettica, ovvero ha un ruolo sia di garanzia dell’esecuzione del contratto, essendo trattenuta come anticipo per l’obbligazione ancora da eseguire, similmente a una cauzione, che di autotutela, consentendo a una parte di recedere dal contratto senza la necessità di rivolgersi al giudice. Infine, essa ha una funzione anche di liquidazione preventiva del danno, derivante dal recesso a cui la parte creditrice è stata costretta per l’inadempimento dell’altra.

A proposito di questo punto, la Cassazione ha sentenziato nel 2008, che con il versamento della caparra confirmatoria, le parti decidono di assegnare a questa una funzione di liquidazione preventiva e convenzionale del danno per inadempimento, restando salva per la parte non inadempiente di avvalersi della risoluzione del contratto, in base alla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.

Il codice prevede due conseguenze diverse, a seconda che a essere inadempiente sia la parte che ha consegnato la caparra o quella che l’ha ricevuta. Nel primo caso, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e trattenere la caparra, nella seconda ipotesi, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e pretendere il doppio della caparra versata. In entrambi i casi la parte non inadempiente può decidere di non esercitare il diritto di recesso, scegliendo, invece, per l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, dovendo provare il pregiudizio arrecatogli dall’inadempimento dell’altra parte contrattuale, dato che la caparra svolge funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria e non costituisce, quindi, prova di un eventuale danno arrecato alla parte non inadempiente.

Nel caso di risarcimento del danno, la caparra confirmatoria sarà trattenuta a titolo di acconto di quanto il giudice eventualmente attesterà ammontare l’entità dei danni subiti, accertati e liquidati.

Per quanto detto, emerge chiara la differenza tra caparra confirmatoria e quella penitenziale, questa disciplinata dall’art-1386 c.c. che recita, Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

In sostanza, con la caparra penitenziale, il legislatore ha dato origine a un corrispettivo per il diritto di recesso, facoltà concessa a una sola parte del contratto.

Dunque, la caparra confirmatoria ha sempre natura di acconto, ma si distingue per il fatto che questo deve essere sempre restituito alla parte che l’ha dato, nel caso di mancata conclusione del contratto, indipendentemente da quale sia la ragione alla base. Vediamo con due esempi concreti la differenza. Mi reco in un negozio, dove intendo comprare un cappotto, ma il negoziante mi dice che il modello da me scelto non è immediatamente disponibile per la mia taglia e che, pertanto, se volessi, egli potrebbe prenotarlo, ma dietro la corresponsione di un acconto. Poniamo che il cappotto di cui sopra costi 1.000 euro e che l’acconto pattuito sia di 100 euro. Dopo una settimana, il negoziante mi chiama e mi comunica che il cappotto è arrivato e che posso venirlo a ritirare al negozio. Lo indosso e lo pago per i restanti 900 euro, ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e l’acconto già versato.

Seconda ipotesi, il negoziante mi chiama, vado a ritirare il cappotto in negozio, ma dopo che lo indosso, mi rendo conto che non mi piace come pensavo. Decido così di non acquistarlo. Il negoziante dovrà restituirmi l’acconto versato di 100 euro, perché la transazione non si è conclusa, anche se solamente per colpa mia. Tuttavia, è probabile che egli reclami di avere subito un danno, per esempio, di avere sostenuto spese di spedizione, che alla luce della mancata vendita, si sono rivelate inutili. Dovrà rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento di queste spese, ma dovendo provare di avere subito realmente un danno. Il giudice, per esempio, potrebbe eccepire che il cappotto potrebbe benissimo essere venduto a terzi e che, pertanto, le spese sostenute rientrano nell’ordinario rischio di impresa. Il negoziante potrebbe eccepire, dal canto suo, che il cappotto sia di una taglia particolare, di gran lunga minoritaria sul mercato, per cui difficilmente potrà essere venduto in tempi brevi.

Dopo avere visto un esempio pratico di acconto, concentriamoci su uno riguardante la caparra confirmatoria, Tizio intende comprare casa e dopo avere visionato un annuncio di Caio e avere visitato l’immobile, stipula con il venditore un accordo di compravendita preliminare. Il prezzo pattuito è di 100.000 euro e i due si accordano per una caparra di 10.000 euro. Alla data prevista per la stipulazione del rogito notarile, Tizio acquista regolarmente l’immobile e versa a Caio 90.000 euro, ovvero la differenza tra il prezzo e la caparra già consegnata.

Seconda ipotesi, alla scadenza pattuita per il rogito notarile, Tizio ci ripensa e decide di non dare seguito al contratto preliminare. Caio trattiene i 10.000 euro versati. Terza ipotesi, Tizio decide di acquistare l’immobile, ma Caio non vuole più venderlo. A questo punto, il primo potrà pretendere il doppio dei 10.000 euro versati, ovvero 20.000 euro. Caio potrebbe decidere di perdere il doppio della somma ricevuta, per esempio, perché dopo avere siglato il contratto preliminare di compravendita, ha ricevuto un’altra offerta per un importo superiore di oltre i 20.000 euro della caparra rispetto ai 100.000 euro pattuiti con Tizio. Infine, Tizio potrebbe anche rivolgersi al giudice per chiedere l’esecuzione forzata del contratto, ovvero la vendita.

Alla luce di quanto abbiamo visto, la caparra confirmatoria per il caso dell’immobile funziona anche da acconto, ma solo se il contratto viene eseguito, altrimenti viene o trattenuta dal mancato venditore o restituita per il doppio della somma al mancato compratore.

Esempio di Caparra Confirmatoria

Caparra confirmatoria in preliminare di compravendita immobiliare

Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)

A titolo di caparra confirmatoria, [Promissario Acquirente] versa a [Promittente Venditore] la somma di Euro [•] ([in lettere]), mediante [bonifico IBAN • / assegno circolare n. • / deposito fiduciario (escrow) presso •], entro il [data].

La somma di cui sopra sarà imputata in conto prezzo al rogito notarile; in caso di mancata stipula per fatto e colpa del Promissario Acquirente, il Venditore tratterrà la caparra; in caso di mancata stipula per fatto e colpa del Promittente Venditore, l’Acquirente potrà recedere ed esigere il doppio della caparra. Resta salva la facoltà di agire per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., con risarcimento del danno ulteriore non coperto dalla caparra (se richiesto dalle Parti).

In caso di inadempimento non grave o sanato entro [•] giorni dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., la caparra resta conservata e imputabile al saldo.

Le Parti convengono che eventuali acconti successivi fino a Euro [•] saranno anch’essi caparra confirmatoria aggiuntiva ai sensi dell’art. 1385 c.c. [oppure: saranno semplici acconti prezzo non aventi natura di caparra].

In caso di recesso esercitato per le cause di cui al punto 2, ogni spesa sostenuta per la stipula (perizie, relazioni, pratiche) resterà a carico della Parte inadempiente.

Caparra confirmatoria in preliminare tra privati (auto/motociclo o altro bene registrato)

Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)

A fronte della promessa di vendita del veicolo [marca/modello/targa/VIN] al prezzo di Euro [•], l’Acquirente versa al Venditore, a titolo di caparra confirmatoria, Euro [•] entro il [data], con [bonifico/contanti nei limiti di legge/assegno circolare].

Il passaggio di proprietà avverrà entro e non oltre il [data] presso [STA/notaio/agenzia pratiche]; la caparra sarà imputata al prezzo al momento del trasferimento.

Se l’Acquirente non si presenta o rifiuta il trasferimento senza giustificato motivo, il Venditore potrà recedere trattenendo la caparra; se il Venditore si rende inadempiente, l’Acquirente potrà recedere ed esigere il doppio della caparra, fermo il risarcimento del danno ulteriore se pattuito.

Eventuali vizi gravi occulti anteriori alla consegna, ove provati e non dichiarati, legittimano l’Acquirente a sospendere la stipula e, in caso di mancata eliminazione entro [•] giorni, a recedere con restituzione del doppio.

Sino al trasferimento, il Venditore garantisce la piena disponibilità e libertà da gravami del bene (fermi, ipoteche, pignoramenti); la violazione costituisce inadempimento essenziale ai fini del punto 3.

Caparra confirmatoria in contratto di appalto/fornitura (B2B)

Caparra confirmatoria su ordine/commessa (art. 1385 c.c.)

A garanzia dell’esecuzione dell’Ordine n. [•] del [data], relativo alla fornitura/realizzazione di [oggetto], il Committente versa all’Appaltatore/fornitore, a titolo di caparra confirmatoria, l’importo di Euro [•] entro il [data].

La caparra sarà imputata al saldo/fattura finale; in alternativa, su richiesta scritta del Committente, potrà essere trattenuta a compensazione delle ultime forniture.

In caso di inadempimento essenziale dell’Appaltatore (mancato avvio, ritardo superiore a [•] giorni, difformità non sanata), il Committente potrà recedere per colpa e richiedere la restituzione del doppio; se l’inadempimento essenziale è del Committente (mancato pagamento anticipi, impedimento imputabile), l’Appaltatore potrà recedere trattenendo la caparra.

Le Parti restano libere di provare il maggior danno, fermo quanto sopra, salvo che convengano espressamente che la caparra valga a liquidazione integrale dei danni (in tal caso, inserire: “La caparra ha valore di liquidazione convenzionale dei danni e ne esclude il maggior importo”).

La caparra potrà essere sostituita da garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo, emessa da [banca/assicurazione], efficace sino a [data].

Caparra confirmatoria in contratto di locazione (uso abitativo o commerciale) — da usare con cautela accanto al deposito

Caparra confirmatoria sul perfezionamento della locazione (art. 1385 c.c.)

In vista della stipula del contratto di locazione [abitativa/commerciale] dell’immobile sito in [indirizzo], Canone annuo Euro [•], il Conduttore versa al Locatore, a titolo di caparra confirmatoria, Euro [•].

Alla sottoscrizione del contratto definitivo, la somma sarà imputata a [prima mensilità/deposito cauzionale]; il deposito cauzionale vero e proprio resterà regolato dall’art. 11 L. 392/1978 e non ha natura di caparra confirmatoria.

Se il Conduttore rifiuta di stipulare senza giustificato motivo entro il [data], il Locatore potrà recedere trattenendo la caparra; se il Locatore rifiuta la stipula o rende indisponibile l’immobile, il Conduttore potrà recedere ed esigere il doppio della caparra.

Le Parti convengono che, perfezionato il contratto, ogni ulteriore inadempimento durante la locazione resta disciplinato dal deposito cauzionale e dalle norme speciali; la caparra di cui sopra cessa di produrre effetti.

Restano salve la prova del maggior danno e/o l’eventuale mediazione obbligatoria prima dell’azione giudiziaria, se applicabile.

Caparra confirmatoria in cessione di azienda/ramo d’azienda

Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)

A fronte della promessa di cessione di [azienda/ramo d’azienda] come descritta nell’Allegato A (compresi beni materiali/immateriali, contratti, dipendenti), al prezzo complessivo di Euro [•], il Cessionario versa al Cedente, a titolo di caparra confirmatoria, Euro [•] entro il [data].

La caparra sarà imputata al prezzo alla data del closing; il closing è subordinato a [condizioni: nulla osta, liberatorie, consenso banche, verifica debiti tributari].

Se il closing non si perfeziona per colpa del Cessionario (mancato pagamento, rifiuto ingiustificato), il Cedente potrà recedere trattenendo la caparra; se la mancata chiusura dipende dal Cedente (incompletezza della titolarità, passività occulte gravi, rifiuto ingiustificato), il Cessionario potrà recedere ed esigere il doppio della caparra.

Le Parti convengono che restano azionabili i danni ulteriori rispetto alla caparra, salvo che, con apposita clausola, dichiarino la caparra a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria.

In alternativa al versamento diretto, le Parti potranno usare escrow notarile/bancario: la somma resterà vincolata sino al verificarsi delle condizioni di closing e sarà svincolata secondo le istruzioni congiunte.

Fac Simile Caparra Confirmatoria Word

Di seguito mettiamo a disposizione un modello di caparra confirmatoria in formato Word. Se si preferisce un documento informato PDF, è possibile scaricare questo modello di caparra confirmatoria dal sito Modulipdf.com e compilarlo con i dati mancanti.

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