La caparra confirmatoria è la somma di denaro o la quantità di beni fungibili, che in conseguenza di un contratto, una parte consegna all’altra, al fine di garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni. L’istituto era già stato previsto dal codice del 1865, ma oggi è disciplinato dal nuovo Codice Civile, all’art.1385, che così recita, Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto es esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Vediamo più nel dettaglio cosa significa. La caparra, come accennato, consiste in una dazione di denaro o nella consegna di altri beni fungibili da una parte contrattuale all’altra, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni. La Corte di Cassazione nel 2006 ha stabilito con la sentenza n.3071, che la caparra può anche essere consegnata successivamente alla conclusione del contratto, prima però della scadenza delle obbligazioni pattuite.
Sul piano formale non è prevista alcuna forma specifica di stipulazione della caparra confirmatoria e non è prevista un’apposita sottoscrizione tra le parti, qualora sia inserita tra le clausole generali del contratto, non avendo natura vessatoria. Si tratta di un patto reale, nel senso che si perfezione con la consegna del denaro o di altra quantità di beni fungibili alla controparte contrattuale. Ha natura eclettica, ovvero ha un ruolo sia di garanzia dell’esecuzione del contratto, essendo trattenuta come anticipo per l’obbligazione ancora da eseguire, similmente a una cauzione, che di autotutela, consentendo a una parte di recedere dal contratto senza la necessità di rivolgersi al giudice. Infine, essa ha una funzione anche di liquidazione preventiva del danno, derivante dal recesso a cui la parte creditrice è stata costretta per l’inadempimento dell’altra.
A proposito di questo punto, la Cassazione ha sentenziato nel 2008, che con il versamento della caparra confirmatoria, le parti decidono di assegnare a questa una funzione di liquidazione preventiva e convenzionale del danno per inadempimento, restando salva per la parte non inadempiente di avvalersi della risoluzione del contratto, in base alla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Il codice prevede due conseguenze diverse, a seconda che a essere inadempiente sia la parte che ha consegnato la caparra o quella che l’ha ricevuta. Nel primo caso, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e trattenere la caparra, nella seconda ipotesi, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e pretendere il doppio della caparra versata. In entrambi i casi la parte non inadempiente può decidere di non esercitare il diritto di recesso, scegliendo, invece, per l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, dovendo provare il pregiudizio arrecatogli dall’inadempimento dell’altra parte contrattuale, dato che la caparra svolge funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria e non costituisce, quindi, prova di un eventuale danno arrecato alla parte non inadempiente.
Nel caso di risarcimento del danno, la caparra confirmatoria sarà trattenuta a titolo di acconto di quanto il giudice eventualmente attesterà ammontare l’entità dei danni subiti, accertati e liquidati.
Per quanto detto, emerge chiara la differenza tra caparra confirmatoria e quella penitenziale, questa disciplinata dall’art-1386 c.c. che recita, Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
In sostanza, con la caparra penitenziale, il legislatore ha dato origine a un corrispettivo per il diritto di recesso, facoltà concessa a una sola parte del contratto.
Dunque, la caparra confirmatoria ha sempre natura di acconto, ma si distingue per il fatto che questo deve essere sempre restituito alla parte che l’ha dato, nel caso di mancata conclusione del contratto, indipendentemente da quale sia la ragione alla base. Vediamo con due esempi concreti la differenza. Mi reco in un negozio, dove intendo comprare un cappotto, ma il negoziante mi dice che il modello da me scelto non è immediatamente disponibile per la mia taglia e che, pertanto, se volessi, egli potrebbe prenotarlo, ma dietro la corresponsione di un acconto. Poniamo che il cappotto di cui sopra costi 1.000 euro e che l’acconto pattuito sia di 100 euro. Dopo una settimana, il negoziante mi chiama e mi comunica che il cappotto è arrivato e che posso venirlo a ritirare al negozio. Lo indosso e lo pago per i restanti 900 euro, ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e l’acconto già versato.
Seconda ipotesi, il negoziante mi chiama, vado a ritirare il cappotto in negozio, ma dopo che lo indosso, mi rendo conto che non mi piace come pensavo. Decido così di non acquistarlo. Il negoziante dovrà restituirmi l’acconto versato di 100 euro, perché la transazione non si è conclusa, anche se solamente per colpa mia. Tuttavia, è probabile che egli reclami di avere subito un danno, per esempio, di avere sostenuto spese di spedizione, che alla luce della mancata vendita, si sono rivelate inutili. Dovrà rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento di queste spese, ma dovendo provare di avere subito realmente un danno. Il giudice, per esempio, potrebbe eccepire che il cappotto potrebbe benissimo essere venduto a terzi e che, pertanto, le spese sostenute rientrano nell’ordinario rischio di impresa. Il negoziante potrebbe eccepire, dal canto suo, che il cappotto sia di una taglia particolare, di gran lunga minoritaria sul mercato, per cui difficilmente potrà essere venduto in tempi brevi.
Dopo avere visto un esempio pratico di acconto, concentriamoci su uno riguardante la caparra confirmatoria, Tizio intende comprare casa e dopo avere visionato un annuncio di Caio e avere visitato l’immobile, stipula con il venditore un accordo di compravendita preliminare. Il prezzo pattuito è di 100.000 euro e i due si accordano per una caparra di 10.000 euro. Alla data prevista per la stipulazione del rogito notarile, Tizio acquista regolarmente l’immobile e versa a Caio 90.000 euro, ovvero la differenza tra il prezzo e la caparra già consegnata.
Seconda ipotesi, alla scadenza pattuita per il rogito notarile, Tizio ci ripensa e decide di non dare seguito al contratto preliminare. Caio trattiene i 10.000 euro versati. Terza ipotesi, Tizio decide di acquistare l’immobile, ma Caio non vuole più venderlo. A questo punto, il primo potrà pretendere il doppio dei 10.000 euro versati, ovvero 20.000 euro. Caio potrebbe decidere di perdere il doppio della somma ricevuta, per esempio, perché dopo avere siglato il contratto preliminare di compravendita, ha ricevuto un’altra offerta per un importo superiore di oltre i 20.000 euro della caparra rispetto ai 100.000 euro pattuiti con Tizio. Infine, Tizio potrebbe anche rivolgersi al giudice per chiedere l’esecuzione forzata del contratto, ovvero la vendita.
Alla luce di quanto abbiamo visto, la caparra confirmatoria per il caso dell’immobile funziona anche da acconto, ma solo se il contratto viene eseguito, altrimenti viene o trattenuta dal mancato venditore o restituita per il doppio della somma al mancato compratore.
Di seguito mettiamo a disposizione un modello di caparra confirmatoria in formato Word. Se si preferisce un documento informato PDF, è possibile scaricare questo modello di caparra confirmatoria dal sito Modulipdf.com e compilarlo con i dati mancanti.