In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’accordo transattivo e mettiamo a disposizione un modello da scaricare.
Accordo Transattivo
L’accordo transattivo o transazione è un contratto con il quale due parti pongono fine a una lite o prevengono una lite, facendosi reciproche concessioni. Nel nostro ordinamento è previsto all’art.1965 del Codice Civile. Il contratto è anche noto con l’espressione di scrittura transattiva. Formalmente, si tratta di un negozio giuridico a titolo oneroso. L’accordo consensuale è basato sulle dichiarazioni di scienza, che hanno per oggetto la ricognizione di situazioni di fatto o di diritto preesistenti alla lite.
Secondo la Corte di Cassazione, queste dichiarazioni non hanno valore di confessione, non possedendo l’animus confitendi, ma devono essere considerate come strumentali al raggiungimento dello scopo della transazione. Al massimo esse potrebbero assumere valore di accertamento, se considerate sub specie facti, in quanto lo scopo di un accordo transattivo non è di accertare oggettivamente una situazione dubbia, ma di porre fine all’incertezza soggettiva, modificando una situazione di fatto dubbia e fonte di lite.
Come detto, la legge prevede che le parti debbano farsi reciproche concessioni, ovvero che ciascuna di esse debba rinunciare a qualcosa, a una parte delle proprie pretese. Se fosse una sola parte a sacrificare una sua pretesa, saremmo dinnanzi non a una transazione, ma a una rinuncia. Per esempio, un creditore potrebbe rinunciare unilateralmente al credito vantato nei confronti di un debitore, magari prendendo atto della difficoltà che questi avrebbe nell’adempiere all’obbligazione.
Chiaramente, le norme nulla dicono su quale percentuale di rinuncia si debba pervenire, ovvero non è detto che la transazione equivalga a un 50% di rinuncia da entrambe le parti. La situazione più neutra sarebbe certamente di un incontro esattamente a metà strada, rispetto alle opposte posizioni e agli interessi divergenti, ma non è detto che si pervenga a questo. Per esempio, Tizio ritiene di essere creditore di Caio per 1.000 euro, ma Caio non riconosce affatto un simile debito, adducendo una certa motivazione. Per prevenire una lite o per porvi fine, Tizio potrebbe rinunciare a metà del credito vantato e Caio potrebbe accettare di pagare la metà della cifra pretesa, siglando la transazione.
Potrebbe accadere, invece, che Caio, ostinandosi di non dovere nulla a Tizio, conceda a questo solo una somma di 300 euro e che Tizio, sentendo di dovere altrimenti adire le vie legali, accetti, accontentandosi dell’offerta. Come si vede, in questo caso Tizio ha rinunciato al 70% della sua pretesa, mentre Caio ha concesso il 30% del massimo a cui sarebbe stato altrimenti chiamato a sborsare.
L’accordo transattivo avviene generalmente con una scrittura privata, che serve alle parti per prevenire future rivendicazioni. La forma scritta è necessaria per provare l’esistenza della transazione, che non potrebbe essere provata con testimoni. Per un esempio, è possibile vedere questo modello accordo tra le parti su Documentiutili.com. Se l’oggetto della transazione riguarda diritti su beni immobili, servirà l’assistenza di un notaio e l’accordo va trascritto nei pubblici registri.
Grazie alla transazione, le parti possono modificare l’oggetto della lite, transazione semplice, sostituirlo con una situazione nuova, transazione novativa, e creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello oggetto della pretesa e frutto di contestazioni, transazione mista.
Non sempre è possibile, però, giungere alla firma di una transazione. La legge lo esclude nei seguenti casi.
-Non possono essere transati diritti indisponibili. Per esempio, un datore di lavoro e un dipendente non possono accordarsi per la riduzione dello stipendio.
-La transazione non può riguardare contratti illeciti.
-Risulta essere annullabile la pretesa che la parte sa di essere non dovuta. Per esempio, se Tizio pretende da Caio il pagamento di una somma di 1000 euro, nonostante sappia che non gli spetta niente, l’accordo potrebbe essere annullato.
Vi sono altri casi per cui l’accordo transattivo può essere annullato. Uno si ha quando si giunge a una transazione per mezzo di documenti successivamente riconosciuti come falsi, quando una o entrambe le parti non avevano notizia che l’accordo abbia per oggetto una lite su cui è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, quando una delle parti scopre successivamente all’accordo che l’altra parte gli ha nascosto documenti utili alla sua pretesa, quando in seguito alla scoperta successiva di documenti, una delle parti diviene consapevole che la pretesa dell’altra parte non era fondata.
Essendo un contratto, la transazione è sottoposta alle norme sui contratti tipici. Come detto, è consensuale, perfezionandosi con il consenso delle parti, ha effetti reali, ma può anche essere a effetti obbligatori, è oneroso, perché ciascuna delle parti deve concedere qualcosa delle proprie pretese, mentre è più complicato comprendere se sia di ordinaria o straordinaria amministrazione. A questo fine, è necessario tenere conto del rapporto controverso sul quale il negozio agisce. Questo può essere un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione e a sua volta la transazione, qualunque sia il rapporto su cui incide, può imporre un obbligo di straordinaria amministrazione, che non si può assumere senza autorizzazione.
Esempio di Accordo Transattivo
ACCORDO TRANSATTIVO
Tra:
[Nome/denominazione Parte A], C.F./P.IVA [•], con sede/domicilio in [•], PEC [•], in persona di [•], nato/a a [•] il [•], di seguito “Parte A”;
e
[Nome/denominazione Parte B], C.F./P.IVA [•], con sede/domicilio in [•], PEC [•], in persona di [•], nato/a a [•] il [•], di seguito “Parte B”;
congiuntamente denominate le “Parti”.
Premesse
a) Tra le Parti è insorta una controversia relativa a [descrizione sintetica della lite, es. “fornitura del •/•/20•• e fatture n. •” / “rapporto di lavoro intercorso dal • al •” / “sinistro del •”].
b) Le Parti intendono definire bonariamente ogni reciproca pretesa, rinunciando a ulteriori azioni e componendo la lite ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c.
c) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
1. Oggetto e reciproche concessioni
1.1 Con il presente accordo le Parti compiono reciproche concessioni al fine di prevenire/porre fine alla controversia di cui alle Premesse.
1.2 A saldo e stralcio definitivo di ogni pretesa, Parte A corrisponderà a Parte B l’importo complessivo di euro [•] (“Somma Transattiva”). [In alternativa o in aggiunta: Parte B consegnerà a Parte A i beni meglio descritti in Allegato 1 / eseguirà le attività di cui all’Allegato 2 entro il [•].]
1.3 La Somma Transattiva tiene conto di ogni posta di danno, accessorio, interesse, spesa o indennizzo connesso ai fatti di causa, nulla escluso e nulla riservato.
2. Modalità e termini di pagamento/adempimento
2.1 La Somma Transattiva sarà pagata da Parte A a Parte B come segue: [unica soluzione entro il •] / [n rate mensili da euro • ciascuna, scadenti il giorno • di ogni mese a decorrere dal •], mediante [bonifico su IBAN •].
2.2 In caso di pagamento rateale, la mancata corresponsione anche di una sola rata entro [•] giorni dalla scadenza comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la immediata esigibilità del residuo.
2.3 L’adempimento diverso dal pagamento pecuniario (consegna beni/prestazioni) dovrà avvenire entro il [•], presso [•], alle condizioni specificate in Allegato 2.
3. Quietanza e rinunce
3.1 All’incasso integrale della Somma Transattiva e all’avverarsi degli adempimenti di cui all’art. 2, Parte B rilascia a Parte A piena e irrevocabile quietanza a saldo e stralcio.
3.2 Dalla data di perfezionamento dell’accordo, le Parti rinunciano reciprocamente a ogni azione, diritto, pretesa o eccezione, anche futura e/o meramente ipotetica, derivante o connessa ai fatti di cui alle Premesse, ivi compresi interessi, rivalutazioni, penali e spese.
3.3 Ove pendano giudizi o procedure, la Parte che ha introdotto l’azione si obbliga a depositare, entro [•] giorni, rinuncia agli atti con compensazione/spese secondo [•], e l’altra Parte presterà il necessario consenso. [Per giudizi di lavoro o previdenza: rinuncia ai sensi dell’art. 306 c.p.c., con sottoscrizione assistita ove richiesta.]
4. Dichiarazioni e garanzie
4.1 Ciascuna Parte dichiara di avere piena capacità e poteri per stipulare il presente accordo, che non viola diritti di terzi né obblighi preesistenti.
4.2 Parte B garantisce di essere titolare esclusiva dei crediti/diritti oggetto di rinuncia e di non averli ceduti o vincolati.
4.3 Le Parti dichiarano di aver negoziato in buona fede, con equilibrate e consapevoli concessioni reciproche, ai sensi dell’art. 1965 c.c.
5. Clausola di non responsabilità e assenza di riconoscimento
5.1 La transazione ha natura meramente conciliativa e non implica riconoscimento di responsabilità da parte di alcuna Parte.
5.2 Eventuali pagamenti o adempimenti avvengono senza ammissione di colpa e unicamente al fine di porre termine alla controversia.
6. Condizioni sospensive/risolutive [opzionale]
6.1 L’efficacia dell’accordo è sospensivamente condizionata a [es.: autorizzazione dell’organo societario/approvazione assicuratore/omologa] entro il [•]; in difetto, l’accordo resterà inefficace e le Parti torneranno nella situazione antecedente, senza pretese reciproche.
[Oppure] 6.2 L’accordo è risolutivamente condizionato al mancato pagamento della/e rata/e entro [•] giorni, con facoltà della Parte adempiente di ottenere l’immediata risoluzione e la restituzione di quanto percepito a titolo di transazione, fatto salvo il risarcimento del danno.
7. Inadempimento, penale e titolo esecutivo [opzionale ma consigliata]
7.1 In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 2, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla Parte adempiente una penale pari a euro [•] o [•%] del residuo, salvo il maggior danno.
7.2 Le Parti convengono di richiedere l’apposizione della formula esecutiva ove l’accordo sia recepito in verbale di conciliazione giudiziale/mediazione/negoziazione assistita, costituendo così titolo esecutivo ai sensi di legge.
8. Spese, imposte e profili fiscali
8.1 Le spese di redazione e gli onorari dei rispettivi consulenti restano a carico di ciascuna Parte, salvo diverso accordo: [•].
8.2 Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ovvero, su richiesta di Parte, entro 20 giorni ai sensi del d.P.R. 131/1986; imposta e bolli saranno a carico [in solido/50% ciascuno].
8.3 [Se rilevante in ambito lavoro/assicurativo] Le Parti prendono atto del regime fiscale e contributivo applicabile alle somme corrisposte; eventuali ritenute e adempimenti restano a carico del sostituto d’imposta competente.
9. Riservatezza e non denigrazione
9.1 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali termini e contenuto dell’accordo, salvo obblighi di legge o richieste dell’Autorità.
9.2 Le Parti si asterranno da qualsiasi dichiarazione denigratoria pubblica o privata riferibile alla controparte, direttamente o tramite terzi.
10. Protezione dei dati personali
10.1 Ciascuna Parte tratta i dati personali dell’altra in qualità di titolare autonomo, esclusivamente per finalità connesse alla gestione e all’esecuzione del presente accordo, nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
10.2 Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15–22 GDPR ai recapiti indicati in epigrafe.
11. Cessione e surroga
11.1 I diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo non sono cedibili senza il previo consenso scritto dell’altra Parte, fatti salvi eventuali pagamenti affidati a terzi incaricati.
11.2 L’eventuale assicuratore che corrisponda somme in nome e per conto di una Parte potrà surrogarsi nei diritti della stessa nei limiti di legge, ferma restando la validità della transazione verso l’altra Parte.
12. Legge applicabile, foro e ADR
12.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
12.2 Per ogni controversia relativa a validità, interpretazione o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di [•].
12.3 [Alternativa/integrazione consigliata] Prima di adire il giudice, le Parti si impegnano a esperire una procedura di mediazione presso l’Organismo di [•] o negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014.
13. Interezza, modifiche e invalidità parziale
13.1 Il presente accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni intesa o corrispondenza precedente sulla medesima materia.
13.2 Qualsiasi modifica o integrazione dovrà risultare per iscritto e recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.
13.3 L’eventuale nullità/invalidità parziale di singole clausole non inficia la validità delle restanti, che rimangono efficaci.
14. Decorrenza ed efficacia
14.1 L’accordo entra in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione [oppure: al verificarsi della/e condizione/i di cui all’art. 6].
14.2 Le Parti riconoscono che la transazione fa stato tra le stesse ai sensi dell’art. 1965, comma 2, c.c.
15. Domiciliazione e comunicazioni
15.1 Ai fini del presente accordo, le Parti eleggono domicilio ai recapiti indicati in epigrafe.
15.2 Le comunicazioni avranno efficacia se inviate a mezzo PEC o raccomandata A/R ai suddetti indirizzi, salvo aggiornamento comunicato per iscritto.
Luogo e data: [•]
Per Parte A
Per Parte B
Allegati:
Allegato 1 – Eventuale elenco beni/servizi oggetto di prestazioni in luogo del pagamento.
Allegato 2 – Modalità operative/cronoprogramma adempimenti.
Allegato 3 – Copia documenti d’identità e eventuali procure/deleghe.
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