In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’atto di precetto e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.
L’atto di precetto consiste nell’intimare al debitore di adempiere all’obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, facendo presente che, decorso infruttuosamente il termine, si procederà con l’esecuzione forzata senza ulteriori avvisi. L’art.480 del codice di procedura civile disciplina proprio questo aspetto, prevedendo, a pena di nullità, che il precetto debba indicare le parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, oppure la trascrizione integrale del titolo, quando è richiesta dalla legge. In questo caso, prima della relazione di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare che la trascrizione corrisponda proprio al titolo originale. L’atto di precetto deve anche contenere l’avvertimento, che il debitore può rimediare alla situazione di sovra indebitamento, avvalendosi di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo a questi un piano del consumatore. Questo obbligo è una previsione legislativa recente, che modifica il secondo comma del suddetto articolo, mirante a facilitare la riscossione del credito, attraverso l’ausilio di professionisti, così come a rendere più agevolare per il debitore il raggiungimento di un accordo con il creditore. La previsione rientra in un cosiddetto pacchetto normativo anti credit crunch.
L’atto di precetto deve anche contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente. In assenza, l’opposizione al precetto si propone dinnanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione, mentre le notificazioni alla parte istante si presentano presso la cancelleria del medesimo giudice.
Per quanto scritto sopra, il termine entro cui adempiere non può essere inferiore ai 10 giorni. Se è inferiore, è come se non fosse stato assegnato. Di solito, viene anche indicato l’importo del debito dovuto, ma dall’art.480 c.p.c. non emerge tale obbligo. Se la parte istante indica nel precetto una somma inferiore a quella vantata a credito, non significa che essa abbia rinunciato alla differenza, in quanto ha la possibilità di richiederla successivamente. Al contrario, capita spesso che la somma richiesta risulti superiore al credito vantato, ciò, in quanto la parte istante aggiunge anche gli interessi e le spese sostenute per il precetto.
La data di notifica del titolo esecutivo, poi, deve essere indicata, solo se questi sia stato notificato separatamente dal precetto, altrimenti potrà essere omessa, senza che ciò presupponga la nullità dell’atto. Sarà obbligatoria, pena nullità del precetto, l’indicazione esatta degli estremi del titolo esecutivo. La trascrizione di un titolo come la cambiale o l’assegno non deve essere per forza integrale, anche perché può ottenersi con una fotocopia, munita di certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario. Bisogna trascrivere anche il protesto, infine, qualora si pretenda non solo il pagamento della somma capitale del debito, ma pure gli interessi e le spese di protesto. Risulta essere opinione prevalente in dottrina, che l’atto di precetto non sia di tipo processuale, per cui può essere sottoscritto o dal difensore o personalmente.
Una volta effettuata la notifica, l’espropriazione forzata deve iniziare entro i successivi 90 giorni, trascorsi i quali, il precetto non è più efficace. Nel caso in cui esista il pericolo di ritardo nell’adempiere all’obbligazione, il creditore può chiedere al giudice l’autorizzazione a procedere all’esecuzione immediata, senza la necessità di dovere attendere i suddetti 10 giorni. L’autorizzazione viene concessa con o senza cauzione per decreto, posto in calce al precetto e trascritto dall’ufficiale giudiziario nella copia da notificare. Il termine dei 10 giorni deve considerarsi in relazione a un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto.
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario che esegue la notifica non sia territorialmente competente, l’atto di precetto è nullo. Tuttavia, la nullità viene corretta dall’eventuale opposizione dell’intimato. Qualora la somma indicata dalla parte istante nell’atto di precetto sia eccessiva, ossia superiore a quella effettivamente dovuta dall’intimato, anche considerando gli interessi e le spese legali, l’atto non è nullo, in quanto sarà compito del giudice, su opposizione del debitore, effettuare una cognizione ordinaria e fissare la minore somma realmente vantata a credito e, quindi, esigibile dalla parte istante.
In fatto di spese relative alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, il loro pagamento è a carico del debitore, che si è reso inadempiente rispetto all’obbligazione contenuta nel titolo medesimo, qualora siano state sostenute dal creditore e il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, se in quel momento permane l’inadempimento del debitore. La conseguenza è che se il debitore provvede a pagare il debito, ma non anche le spese relative al precetto, prima di ricevere la notifica, il creditore conserva il diritto di farsi rimborsare anche le spese sostenute per il precetto, tranne che non si dimostri che abbia agito in violazione del dovere di lealtà processuale.