In diritto si definisce titolo esecutivo quel documento che consente di promuovere un’esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. Ciò può avvenire nell’ambito di un procedimento giudiziario, di uno di ingiunzione o stragiudiziale. Esempio di questo caso è il protesto di una cambiale.
Sulla base del Regolamento UE n.805/2004 si ha istituzione al titolo esecutivo per i crediti non contestati, ma l’efficacia esecutiva è concessa solo a titoli provenienti da una pubblica autorità. Di conseguenza, la scrittura privata autenticata può essere fatta valere come titolo esecutivo solo nell’ambito del territorio italiano.
La normativa italiana prevede che il pubblico ufficiale accerti l’identità delle parti e l’uso di un atto pubblico, quando richiede un controllo di legalità dell’atto per assenza di vizi di nullità o per l’accertamento della volontà delle parti, ossia della corrispondenza tra volontà e dichiarazione, quando questa non sia possibile desumerla dall’impegno assunto e dal formalismo dell’atto.
Un titolo esecutivo è la sentenza di condanna in un giudizio processuale. Dopo la riforma del codice di procedura civile del 1990, tale qualità è riconosciuta anche alla sentenza di primo grado, anche se la sua esecutività può essere sospesa dal giudice dell’appello su richiesta dell’appellante e in presenza di gravi e fondati motivi.
Sono anche titoli esecutivi i provvedimenti giurisdizionali, ai quali la legge attribuisce espressamente tale efficacia, come il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice, l’ordinanza di convalida dello sfratto, le ordinanze di condanna al pagamento di somme, interinali, provvisionali e cautelari, il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice.
Come abbiamo accennato, un titolo può formarsi esecutivo anche fuori dal processo e in questo caso si parla di titolo stragiudiziale. Sono di questo tipo le cambiali e gli altri titolo di credito, come gli assegni bancari o circolari, ma anche le scritture private autenticate per la somma di denaro indicata in esse e l’atto ricevuto dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Tutti i suddetti titoli sono considerati esecutivi, quando risultano muniti della formula esecutiva, consentendo la promozione dell’azione esecutiva. Fa eccezione la cambiale. Tale formula deve essere richiesta al cancelliere competente, se parliamo di titoli giudiziali, oppure al notaio, per il caso di titoli stragiudiziali.
Essa è la seguente, Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente chiesti.
Si è cercato da parte della dottrina di creare un modello unitario per la categoria titoli esecutivi, dato che il termine titolo risulta eccessivamente generico e che l’aggettivazione di esecutivo esprime la qualità del titolo stesso di svolgere una funzione in favore della pretesa del soggetto creditore dell’obbligazione sottostante. In altri termini, la legge fa riferimento ai titoli esecutivi senza avere un concetto unitario di essi, lasciando che sia l’osservazione dei singoli casi a far rientrare un titolo all’interno di questa ampia categoria.
La dottrina, con l’intento di fornire una ricostruzione unitaria, considera esecutivo un titolo con le seguenti caratteristiche
-Accertamento in senso lato della situazione sostanziale da tutelare, che non possa più essere discussa nel processo e indipendentemente dal fatto che il titolo abbia origine giudiziale o meno. In particolare, i titoli stragiudiziali sarebbero esecutivi sulla base della loro natura confessoria, ovvero della documentazione a contenuto volontario delle parti.
-Prova legale dell’esistenza del rapporto descritto nel documento, ma secondo un significato non propriamente probatorio.
-Solo la condanna sarebbe idonea a dare esecuzione al titolo, indipendentemente dalla fase accertativa. Tuttavia, nulla ci dice questo punto sui titoli stragiudiziali.
-Il diritto soggettivo deve essere rappresentato e limitato da un documento, che funge da riferimento.
Occorre ricordare che l’azione esecutiva è finalizzata a garantire soddisfazione al diritto di un soggetto. A questa può affiancarsi un’azione di accertamento, se prima va accertata la lesione del diritto. Tuttavia, la peculiarità dell’azione esecutiva consiste proprio nel fatto che essa serva a soddisfare il diritto di un soggetto, che non si sia potuto realizzare per mancanza di collaborazione da parte dell’obbligato.
Dunque, la pretesa dell’esecuzione di un titolo si configura come situazione di vantaggio oggettivamente presente, mancanza di collaborazione del soggetto obbligato a realizzare il diritto della controparte e sulla base della presenza di un documento dal quale risulti una situazione di vantaggio del soggetto creditore.
Vediamo quali titoli nella nostra legislazione assegnano qualità esecutiva al documento. Essi sono stati selezionati sulla base di criteri esterni alla sfera giuridica, diremmo secondo considerazioni politiche. Per esempio, l’esecutività potrebbe derivare dall’elevata probabilità che il titolo offre sull’esistenza attuale della situazione in esso affermata, mentre in altri casi prevalgono considerazioni di natura socio economica.
In altre parole, in alcuni casi un titolo è considerato esecutivo per l’elevata probabilità che esso documenti una situazione effettivamente corrispondente a quella che viene indicata sul documento, anche se questa esecutività ha carattere autonomo dalla certezza dell’esistenza della situazione stessa, tanto che esiste anche la possibilità per il soggetto obbligato di opporsi all’esecuzione del titolo, attraverso la ricognizione della situazione sostanziale sottesa.
L’esecutività di un titolo ha la funzione, quindi, di dare immediata soddisfazione di un credito liquido e esigibile, sulla base di un documento, che fornisca ragionevoli garanzie sull’esistenza del diritto avanzato.
Tra i titoli di credito sopra indicati, abbiamo segnalato anche la cambiale come esecutivo. Si tratta di un titolo di credito molto diffuso in passato, anche se negli ultimi anni è diventato meno popolare. Esso assegna al creditore il diritto di riscuotere la somma ivi indicata, anche senza la necessità di rivolgersi al giudice per i casi di inadempienza, espropriando il debitore dei beni di suo possesso e fino al concorso della somma pretesa.
La cambiale deve essere firmata dall’obbligato e consegnata al creditore. Questi ha diritto di riscuotere il dovuto alla scadenza indicata e potrà, nel caso di inadempienza, rivolgersi a un pubblico ufficiale, che quasi sempre è un notaio, segretario comunale, nel caso di assenza di notai sul territorio di emissione della cambiale. Questo intima entro il secondo giorno successivo alla scadenza della cambiale all’obbligato di adempiere all’obbligazione entro i successivi dieci giorni, altrimenti minacciando l’azione esecutiva.
Se i dieci giorni decorrono infruttuosamente, il creditore potrà escutere i beni dell’obbligato. Affinché ciò sia possibile, però, è necessario che sulla cambiale sia apposta una marca da bollo dal valore non inferiore al minimo richiesto dalla legge cambiaria, ossia l’11 per mille del valore dell’obbligazione per il caso di cambiale pagherò e il 12 per mille per il caso di cambiale tratta. Si chiama pagherò quella cambiale, in cui l’emittente si obbliga ad effettuare un pagamento in favore di un creditore. La cambiale tratta, invece, prevede il coinvolgimento di tre soggetti, il traente emette il titolo, ordinando il cosiddetto trattario di pagare incondizionatamente alla scadenza nei confronti del beneficiario ivi indicato.
La ragione per cui la cambiale sia un titolo esecutivo è assodata, essa ha una funzione commerciale di agevolazione dei pagamenti, per cui la legge riconosce a questa uno stat0 peculiare. Ricordiamo, per esempio, che sull’emissione delle cambiali è possibile in Italia concedere prestiti, anche se la loro natura di finanziamenti a alto rischio limita oggi l’erogazione.