La proposta transattiva è indicata dall’art.185-bis del Codice di procedura civile quale tentativo di conciliazione del giudice e formulata alle parti, con riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto. Come recita il medesimo articolo, la proposta non può essere oggetto di ricusazione o astensione del giudice.
Il giudice può formulare una proposta alle parti in causa, che preveda la decurtazione del credito vantato dalla parte creditrice sul presupposto che sia meglio per essa incassare di meno, ma subito, peraltro evitando anche il rischio di soccombere anche solo parzialmente in giudizio o di esecuzione successiva a una sentenza favorevole.
In altre parole, la proposta transattiva o transazione è un accordo, quindi, un vero e proprio contratto, con il quale due parti pongono fine a una controversia. Questa potrebbe essere già sfociata in una causa, oppure essere oggetto di una contestazione stragiudiziale. Una volta che le parti siglano tale contratto, non possono più ricorrere al giudice, tranne che una di esse risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti.
Per fare in modo che la proposta transattiva sia valida, la legge prescrive che essa debba fondarsi su reciproche concessioni. Infatti, nel caso in cui a concedere qualcosa fosse solo una delle parti, si avrebbe una rinuncia unilaterale, per quanto parziale, dei propri diritti, cosa diversa dalla transazione. Tuttavia, la legge non sancisce che le concessioni debbano essere equamente ripartite, ovvero che le parti debbano incontrarsi necessariamente a metà. La percentuale di concessione a carico di ciascuna rimane liberamente determinabile dalle parti stesse. Per esempio, se Tizio non riconosce a Caio un credito di 10.000 euro, i due potrebbero trovare la seguente soluzione, il primo riconosce l’esistenza del credito e il secondo si accontenta di riscuotere 7.000 euro, invece che 10.000 euro.
La proposta transattiva deve essere redatta in forma di scrittura privata, altrimenti non vi sarebbero prove della sua esistenza. Se l’oggetto della transazione è un bene immobile, risulta necessario fare ricorso al notaio e la proposta deve essere trascritta nei pubblici registri. La transazione può modificare l’oggetto della lite, semplice, o sostituire del tutto la situazione preesistente, novativa, così come creare, estinguere o modificare anche rapporti diversi da quello oggetto della pretesa originaria, mista.
Esistono, però, i seguenti limiti. Non possono essere oggetto di transazione diritti sottratti alla disponibilità delle parti, l’oggetto di un contratto illecito, le pretese vantata da una delle parti, ma di cui la stessa è consapevole non averne alcun diritto.